R.R. Liguria 4/2012
Modifiche e integrazioni da apportare ai regolamenti regionali n. 3/2009 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari"" e n. 1/2011 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica nel 2012 i regolamenti attuativi regionali n. 3/2009 e n. 1/2011 in materia di affittacamere e strutture ricettive all'aria aperta. È però oggi abrogato, con effetti dal coordinamento disposto dalla l.r. 32/2014 e successive disposizioni richiamate in intestazione.
Modifiche ai regolamenti regionali su affittacamere e strutture ricettive all'aria aperta
Modifiche ai regolamenti attuativi delle strutture ricettive
Il regolamento interviene sulla disciplina attuativa regionale delle strutture ricettive del tipo affittacamere e delle strutture ricettive all’aria aperta, nell’ambito del testo unico regionale in materia turistico-ricettiva e balneare della Regione indicata in intestazione.
Ambito dell’intervento
L’atto non detta una disciplina autonoma di settore, ma apporta modifiche e integrazioni ai regolamenti regionali n. 3/2009 e n. 1/2011, già dedicati rispettivamente:
- alle strutture ricettive del tipo affittacamere;
- alle strutture ricettive all’aria aperta.
La finalità è quindi quella di aggiornare le regole applicative già vigenti in materia di classificazione, gestione e disciplina operativa di tali strutture.
Regime di efficacia e stato dell’atto
L’atto risulta oggi privo di utilità applicativa perché espressamente abrogato. In base alle indicazioni riportate in intestazione, l’abrogazione è intervenuta ai sensi dell’articolo 72 della l.r. 12 novembre 2014, n. 32, a decorrere dall’entrata in vigore delle singole disposizioni di tale legge nelle materie corrispondenti.
Sono inoltre richiamati gli ulteriori effetti derivanti dalle disposizioni attuative successivamente approvate con deliberazioni della Giunta regionale n. 1068 del 9 dicembre 2019 e n. 740 del 5 agosto 2016, nonché l’articolo 2 della l.r. 1 luglio 2024, n. 9, fermo restando quanto già prodotto sul piano abrogativo.
Conseguenze pratiche
Per l’operatore del settore, l’atto non costituisce più la fonte normativa da applicare autonomamente, poiché il suo contenuto è stato superato dal successivo riordino della disciplina regionale. Restano rilevanti, per la verifica della normativa vigente, le disposizioni sostitutive richiamate in intestazione e le successive delibere attuative.
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