Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta preferenziale e bancarotta documentale semplice. Contestava che l'operazione considerata preferenziale fosse legittima: la compensazione del prezzo di vendita di due immobili (prezzo pattuito 229.000 euro) con un debito preesistente verso la Mobilificio San Michele s.r.l. (circa 180.000 euro) e il pagamento di restituzioni di caparre per 59.400 euro; sosteneva che tali atti erano finalizzati a garantire la continuità aziendale e derivavano da preliminari antecedenti (2011/2014) e non da una situazione di insolvenza già sopravvenuta; lamentava poi che la contestazione di bancarotta documentale riguardasse anche l'anno 2012 (fuori dal triennio 2013-2015) e che le irregolarità contabili fossero meramente formali, senza impedire la ricostruzione della contabilità; infine deduceva carenza di motivazione sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo nel suo complesso infondato. Sul primo motivo ha rilevato che la corte territoriale ha motivato (non manifestamente illogicamente) che il contratto definitivo di vendita è intervenuto nella fase di insolvenza e che l'imputato era consapevole della crisi aziendale; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la compensazione volontaria può integrare bancarotta preferenziale se effettuata in fase d'insolvenza con finalità di favorire alcuni creditori a danno di altri. Sulla restituzione delle caparre la Cassazione ha confermato che si tratta di pagamenti liquidi idonei a integrare la preferenza. Sul secondo motivo ha precisato che il reato di bancarotta documentale riguardava il triennio 2013-2015 (escludendo il 2012) e ha ritenuto penalmente rilevante la tenuta dell'inventario in forma eccessivamente sintetica, anche se il curatore ha poi ricostruito la massa attiva/passiva. Il terzo motivo (richiesta generica di prevalenza delle attenuanti) è stato ritenuto privo di specificità e quindi inammissibile. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma delle condanne di merito e la condanna del ricorrente alle spese; il ricorso è stato quindi respinto.
Norme richiamate
art. 219 comma primo legge fallimentare
Norma richiamata con riferimento alle aggravanti/attenuanti contestate nella determinazione della pena; la Corte ha esaminato la doglianza sulla prevalenza delle attenuanti/aggravanti ma l'ha ritenuta generica.
art. 219 comma secondo n.1 legge fallimentare
Menziata nella valutazione delle circostanze attenuanti riconosciute in sede di merito; la Corte ha ritenuto che la richiesta di prevalenza fosse priva di specificità.
art. 216 comma 3 legge fallimentare
Richiamata quale disposizione che caratterizza le fattispecie di bancarotta preferenziale e fraudolenta: la Corte ha confermato che atti di compensazione volontaria effettuati in stato d'insolvenza e volti a favorire certi creditori possono integrare tale fattispecie.
artt. 1252 cod. civ. e art. 56 legge fallimentare
Riferimento normativo alla possibilità di compensazione tra debiti e crediti; la Corte ha ricordato che la compensazione è legittima in astratto ma può integrare reato se posta in essere nella fase di insolvenza con finalità preferenziali.
art. 217 comma secondo legge fallimentare
"il fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta"
La Cassazione ha precisato che il periodo di riferimento è il triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (qui 2013-2015), escludendo il 2012; ha ritenuto penalmente rilevante la tenuta dell'inventario in modo eccessivamente sintetico secondo i requisiti imposti dalla legge.
"L'inventario (..) deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima."
La Corte ha richiamato l'obbligo di analiticità dell'inventario: la sua carenza può integrare il reato di bancarotta documentale quando priva il libro della funzione informativa richiesta dalla norma.
Massime di principio
- Una compensazione o pagamento effettuato nella fase di insolvenza, pur formalmente consentito dalle norme civili, può integrare bancarotta preferenziale se è diretta a favorire determinati creditori a danno degli altri.
- La verifica dello stato di insolvenza e della consapevolezza dell'imprenditore al momento dell'operazione è centrale: elementi documentali come lettere, tempistica del contratto definitivo e flussi di cassa possono dimostrare la conoscenza della crisi.
- La restituzione di caparre o altri pagamenti liquidi durante la fase di insolvenza può costituire un pagamento preferenziale se sottrae risorse utili alla massa dei creditori.
- Il reato di bancarotta documentale si riferisce ai tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; l'irregolarità consistente in una tenuta eccessivamente sintetica dell'inventario è penalmente rilevante anche se il curatore poi ricostruisce lo stato patrimoniale.
- Le doglianze generiche in appello o in cassazione (ad es. richiesta generica di prevalenza delle attenuanti) sono inammissibili: vanno indicate e motivate specificamente le ragioni di fatto e di diritto per ottenere una diversa decisione.
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