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Regolamento

R.R. Marche 4/2013

Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)

Normativa regionaleR.R. Marche 4/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento Marche attua la l.r. 5/2012 su sport e tempo libero: disciplina Osservatorio dello sport, fidejussione regionale, requisiti tecnici e di sicurezza degli impianti ginnici, SCIA, vigilanza e sospensione attività, oltre ai criteri per l’affidamento degli impianti sportivi pubblici. Prevede adeguamenti entro 6/8 mesi dall’entrata in vigore, oggi storicamente superati.

Attuazione della disciplina regionale marchigiana su sport, impianti sportivi e gestione degli impianti pubblici

Attuazione della legge regionale Marche n. 5/2012 su sport e tempo libero

Il regolamento regionale delle Marche disciplina gli aspetti applicativi della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 in materia di sport e tempo libero. Riguarda in particolare gli impianti per attività motorie e ginniche, l’Osservatorio dello sport, la fidejussione regionale, la gestione degli impianti sportivi pubblici e i controlli.

Ambito di applicazione e finalità

Il regolamento definisce le modalità operative necessarie per rendere applicabili le disposizioni della l.r. 5/2012 in materia di informazione e monitoraggio del settore sportivo, garanzia dei finanziamenti, requisiti tecnici e di sicurezza degli impianti, affidamento in gestione degli impianti pubblici e uso degli stessi da parte delle associazioni e società sportive.

Osservatorio dello sport delle Marche

Presso il Comitato regionale dello sport e del tempo libero è istituito l’Osservatorio dello sport delle Marche, con funzioni di conoscenza della realtà sportiva regionale, monitoraggio della domanda e dell’offerta e coordinamento di studi e ricerche su pratica sportiva, luoghi di esercizio e operatori. La Regione esercita tramite l’Osservatorio le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, acquisendo dati e informazioni in collaborazione con enti locali, CONI, CIP, federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, Università di Urbino e altri soggetti pubblici o privati qualificati.

I dati raccolti devono essere divulgati e messi in rete, in forma singola e aggregata, secondo il regolamento interno del Comitato e nel rispetto della normativa vigente.

Chi beneficia di contributi regionali ed è tenuto a trasmettere i dati richiesti dall’Osservatorio ma non lo fa, viene escluso dai finanziamenti regionali.

Fidejussione regionale

I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla l.r. 5/2012 possono essere garantiti da fidejussione deliberata dalla Giunta regionale. Per ottenerla:

  • i soggetti pubblici devono dimostrare l’integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e indicare come intendono adempiere agli obblighi del finanziamento;
  • società, associazioni sportive e privati devono dimostrare la propria situazione economico-patrimoniale e l’esistenza di mezzi per far fronte agli obblighi. L’attendibilità dei programmi di finanziamento deve essere certificata da una società di revisione oppure dall’istituto di credito erogante.

Definizioni e ambito degli impianti soggetti alla disciplina

La disciplina si applica agli impianti nei quali sia presente anche un solo spazio attrezzato per qualunque attività fisica o motoria finalizzata al benessere psicofisico. Sono definiti impianto, sala motoria, servizi di supporto, spazi o servizi accessori, via d’uscita, strutture pressostatiche, capienza e attrezzature rilevanti ai fini regolamentari. Le piscine a uso natatorio sono escluse, perché soggette a specifica disciplina.

Ubicazione, superficie e capienza degli impianti

L’impianto deve essere collocato in modo da consentire l’avvicinamento dei mezzi di soccorso e la movimentazione della barella lungo i percorsi interni. Può essere ubicato nel volume di altri edifici soggetti a visite di prevenzione incendi, se compatibile con la normativa vigente, e deve rispettare gli strumenti urbanistici comunali.

La superficie utile complessiva non può essere inferiore a 100 mq. La capienza si determina con questi parametri minimi di superficie per utente:

  • 3 mq per utente per sale aerobiche, a corpo libero o di allenamento cardiovascolare;
  • 5 mq per utente per sale di allenamento muscolare con le relative attrezzature. Gli utenti devono poter disporre di almeno due servizi igienici, divisi per sesso.

Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza

Le strutture orizzontali e i solai devono considerare anche il sovraccarico accidentale delle macchine e attrezzature, con calcolo al massimo sovraccarico ipotizzabile. Arredi e finiture collocati presso uscite o vie di esodo devono rispettare specifiche classi di reazione al fuoco. L’impianto deve essere dotato di segnaletica conforme alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per percorsi, vie di uscita e presidi antincendio.

I locali devono rispettare l’allegato A sui parametri ambientali; l’altezza minima è di 2,70 m per sale, spogliatoi, pronto soccorso e locali per gli utenti, mentre depositi, WC, docce e altri locali non destinati agli utenti possono avere altezza minima di 2,40 m. I percorsi devono consentire il transito di due persone e restare liberi per garantire l’esodo anche a chi abbia capacità motoria limitata o impedita.

Per le sale di attività valgono requisiti specifici su pavimentazione, pareti prive di sporgenze, resistenza di vetrate e parti mobili agli urti e costante manutenzione e pulizia di attrezzature e macchinari, con relativo richiamo nel documento di valutazione dei rischi.

Nuclei-servizi, spogliatoi, docce e pronto soccorso

Gli impianti devono prevedere nuclei-servizi con spogliatoi, WC, docce e lavabi. Almeno un nucleo-servizi con doccia deve essere accessibile ai disabili secondo la normativa statale.

I requisiti minimi includono:

  • porte dei WC apribili verso l’esterno e larghezza non inferiore a 0,80 m;
  • pareti di WC e docce rivestite fino a 1,80 m con materiale facilmente lavabile;
  • pavimenti antiscivolo e facilmente lavabili;
  • un WC ogni 30 utenti o frazione, minimo uno per spogliatoio;
  • un lavabo ogni 20 utenti o frazione, minimo uno per spogliatoio;
  • spogliatoio di 1 mq per utente fino a 50 utenti e 0,80 mq per utente oltre tale soglia;
  • una doccia ogni 12 utenti, minimo due docce per spogliatoio.

Se la capienza supera 150 utenti, è obbligatorio anche un nucleo-servizi per il personale con spogliatoio e servizio igienico, oltre a un locale pronto soccorso accessibile e raggiungibile, con adeguata aerazione, larghezza minima di 2,50 m, altezza minima di 2,70 m e lavabo. Fino a 150 utenti è sufficiente una cassetta di pronto soccorso.

Locali accessori, aerazione ed emergenze

Sono ammessi locali e spazi accessori, purché non siano di intralcio né pericolosi per gli utenti. Solarium, sauna e simili devono avere appendiabiti, aerazione diretta esterna o forzata e pulsanti di emergenza con la dicitura “Pulsante malore”, con segnalazione acustica e ottica sia sopra la porta sia nella zona ricevimento. Le saune possono avere accesso diretto dagli spogliatoi; gli altri spazi accessori devono essere compatibili con la destinazione d’uso consentita dalla normativa.

Impianti elettrici, termici, antincendio e uscite

Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo la normativa statale e progettati da tecnico abilitato. Il quadro generale deve essere facilmente accessibile anche in emergenza; deve esserci illuminazione di sicurezza non inferiore a 5 lux lungo le vie di uscita per almeno 60 minuti, compresa l’illuminazione esterna in corrispondenza delle porte. Occorre inoltre un registro dell’impianto elettrico con tutte le manutenzioni e variazioni.

Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono rispettare la normativa sul contenimento energetico e non possono utilizzare elementi mobili alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi. Eventuali sistemi di rilevazione incendi e allarme devono rispettare le norme antincendio; tutti gli impianti devono essere dotati di un adeguato numero di estintori.

Ogni impianto deve avere almeno due uscite, di cui una larga almeno 1,20 m; la seconda può essere larga 0,80 m. Le uscite vanno dimensionate in funzione della capienza e della capacità di deflusso pari a 50 persone per modulo, e le porte devono aprirsi verso l’esterno a semplice spinta.

Coperture pressostatiche

Le coperture pressostatiche sono consentite solo se nell’impianto non sono presenti contemporaneamente più di 50 persone tra utenti e personale. Devono essere realizzate con materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 e omologati. Sono richiesti specifici accorgimenti di sicurezza: sostegni contro l’abbattimento del telone in caso di perdita di pressione, protezione dei sistemi di illuminazione sospesi, varchi intelaiati e almeno due uscite con porte apribili a spinta verso l’esterno, larghe almeno 1,20 m.

Sicurezza, benessere degli utenti e responsabilità del titolare

Il titolare dell’impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e benessere di utenti e personale e deve essere presente, o far garantire la presenza di un delegato, durante l’orario di apertura. Il titolare deve possedere un documento di valutazione dei rischi redatto da professionista abilitato, da aggiornare in caso di mutamenti degli ambienti o delle attività. I delegati devono essere adeguatamente informati e rispondono delle procedure previste dal documento.

Figure professionali: istruttori, direttore tecnico e responsabile sanitario

Per le attività motorio-ricreative e per ogni forma di attività fisica e motoria devono essere impiegati istruttori in possesso di laurea in scienze motorie, diploma ISEF o titolo equivalente, oppure tecnici abilitati dalle federazioni, discipline associate o enti di promozione sportiva, se hanno seguito corsi integrativi con prova finale di qualificazione.

Tra tali soggetti il titolare individua un direttore tecnico, responsabile dell’organizzazione delle attività, della supervisione degli operatori, dell’aggiornamento professionale, dell’efficienza delle attrezzature, dei rapporti con il responsabile sanitario e della personalizzazione delle attività per ciascun utente secondo le indicazioni mediche. Il direttore tecnico deve essere presente in modo costante, anche se non necessariamente per tutto l’orario di apertura.

Il titolare deve inoltre avvalersi di un medico, preferibilmente specializzato in medicina dello sport o iscritto alla FMS, quale responsabile sanitario, con compiti di scheda riservata sullo stato di salute degli utenti, collaborazione per il primo soccorso, prevenzione del doping e supporto alla personalizzazione delle attività. Il responsabile sanitario deve garantire la presenza almeno ogni tre mesi.

Per ogni iscritto deve essere acquisita la certificazione medica di buona salute per la pratica sportiva non agonistica. Almeno un istruttore o figura preposta, oltre al direttore tecnico, deve essere in possesso di certificazione BLS. Devono essere esposti i numeri di emergenza sanitaria e di continuità assistenziale.

Apertura dell’impianto e SCIA

L’apertura e l’esercizio dell’impianto sono subordinati alla presentazione della SCIA al Comune competente tramite SUAP. La SCIA deve indicare dati del richiedente, denominazione e indirizzo dell’impianto, capienza, attività svolte, numero e superficie delle sale o spazi attrezzati, e generalità e titoli del direttore tecnico e del responsabile sanitario. Devono essere allegati, tra l’altro, polizza assicurativa, planimetrie, dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici, relazione tecnica di conformità ai requisiti regolamentari e calcolo della capienza, certificato di idoneità statica, valutazione di impatto acustico, parere igienico-sanitario e accettazione dell’incarico da parte del direttore tecnico. Ogni modifica dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente al Comune. La SCIA deve essere esposta in modo visibile all’ingresso dell’impianto.

Vigilanza, controllo e provvedimenti comunali

La vigilanza sull’attività e il controllo degli impianti e delle attrezzature spettano ai Comuni, che si avvalgono della collaborazione tecnica dei servizi del dipartimento di prevenzione dell’ASUR competenti per territorio. Il titolare deve rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ai controlli.

Se vengono meno uno o più requisiti previsti dalla legge regionale o dal regolamento, il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell’attività e la chiusura dell’impianto per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi. Se le condizioni non vengono ripristinate, il Comune dispone la cessazione dell’attività. La cessazione volontaria deve essere comunicata tramite SUAP secondo i termini previsti dalla l.r. 5/2012.

Affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici

Per gli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, la gestione è affidata mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa europea e statale, a soggetti in possesso di requisiti idonei e capaci di perseguire le finalità della legge regionale. La gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate. Gli enti territoriali stipulano convenzioni che fissano i criteri d’uso degli impianti; l’uso deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne facciano richiesta, pena la revoca dell’affidamento.

Criteri per i bandi di affidamento

Nella predisposizione dei bandi gli enti territoriali devono considerare, in particolare:

  • coerenza dell’attività svolta con il tipo di impianto;
  • esperienza nella gestione di impianti sportivi;
  • qualificazione di istruttori e allenatori;
  • livello dell’attività svolta;
  • attività a favore di giovani, disabili e anziani;
  • anzianità di attività in ambito sportivo;
  • numero di tesserati per le attività praticabili nell’impianto.

Possono essere previsti ulteriori criteri, anche legati all’economicità della gestione e alla ricaduta sulle tariffe. I criteri devono avere valori omogenei e proporzionati, resi pubblici in gara; i punteggi aggiuntivi non possono superare il 30% del valore complessivo di tutti gli elementi.

Norme transitorie e finali

Per gli impianti già autorizzati secondo la normativa previgente, l’altezza minima di 2,40 m per depositi, WC, docce e altri locali non destinati agli utenti può essere ridotta a 2,20 m. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento dovevano adeguarsi alle nuove prescrizioni entro sei mesi; in mancanza, si applicavano i provvedimenti comunali di sospensione e cessazione. Enti, società e associazioni sportive dovevano adeguare i propri regolamenti alla normativa antidoping entro otto mesi. Le convenzioni già stipulate prima dell’entrata in vigore restano valide fino alla loro scadenza. Ai soggetti che non si sono adeguati entro il termine previsto non può essere erogato alcun contributo ai sensi della l.r. 5/2012. Per le barriere architettoniche si applica la normativa statale, in particolare l’articolo 24 della legge n. 104/1992.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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