R.R. TAA 3/2020
Emanazione del regolamento di contabilità previsto dall'articolo 39-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod. recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione che integra la legge regionale di contabilità su variazioni di bilancio, gestione di entrate e spese, controlli contabili, conti giudiziali e firma/trasmissione informatica di incassi e pagamenti. Disciplina anche liquidazione e ordinativi informatici. Abroga il precedente regolamento del 2010.
Regolamento di contabilità regionale e ordinativi informatici
Regolamento di contabilità regionale e ordinativi informatici
Il regolamento, emanato dalla Regione il 12 febbraio 2020, integra l’ordinamento contabile regionale previsto dalla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod. Si applica esclusivamente all’amministrazione regionale e disciplina sia i profili generali di bilancio e contabilità sia la gestione informatica di liquidazioni, incassi e pagamenti.
Variazioni di bilancio
Le variazioni di bilancio sono adottate secondo la disciplina della legge regionale di contabilità. In caso di urgenza, il dirigente competente in materia finanziaria può disporre con proprio provvedimento il prelevamento dal fondo di riserva per spese obbligatorie.
Gestione delle entrate
La promozione e il controllo delle entrate extratributarie, patrimoniali e finanziarie sono affidati agli uffici competenti per materia e comprendono l’individuazione del debitore, del credito e della sua esigibilità, l’eventuale predisposizione del provvedimento di introito, l’invito al pagamento comprensivo di spese, diritti e interessi, la verifica dell’avvenuto pagamento e, in caso di mora, la valutazione dei presupposti per la riscossione coattiva. In presenza di procedure concorsuali, il credito e la relativa documentazione sono trasmessi alla struttura competente per gli affari legali per l’insinuazione al passivo, con notizia anche all’ufficio del controllo contabile. Gli stessi uffici istruiscono inoltre gli adeguamenti di canoni, prezzi e tariffe praticati dalla Regione.
Per le entrate non riconducibili alla competenza per materia degli uffici, provvede l’ufficio competente in materia di entrate. L’ufficio di controllo contabile deve comunicare al dirigente competente, entro 60 giorni dall’incasso, gli incassi per i quali non sia stato adottato l’atto di accertamento.
Restituzione di somme indebitamente riscosse
La restituzione delle somme indebitamente versate alla Regione nell’anno in corso è affidata all’ufficio competente per il controllo contabile.
Agenti contabili e conti giudiziali
Tesoriere, agenti pagatori, agenti della riscossione e agenti di materia sono qualificati come agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale. La nomina avviene con atto del dirigente competente per materia, ferma restando la disciplina delle funzioni connesse ad attività affidate a soggetti esterni.
Il Presidente della Regione è individuato come agente contabile consegnatario delle azioni o quote societarie di proprietà regionale. Il conto giudiziale è trasmesso al dirigente della struttura competente per le partecipazioni finanziarie, che lo riscontra con visto di conformità; in caso di difformità o irregolarità presunte, lo rinvia con osservazioni. Analoga procedura vale per gli agenti contabili esterni, che trasmettono il conto al dirigente della struttura di riferimento. Se l’agente contabile è un dirigente, il conto è trasmesso al Segretario generale della Giunta regionale.
Termini per approvazione e controllo dei conti
L’approvazione del conto giudiziale da parte del responsabile del procedimento deve avvenire entro il 30 maggio. Se cessa la gestione, l’approvazione deve intervenire entro 3 mesi dalla consegna del conto da parte dell’agente contabile. Per gli agenti della riscossione, l’approvazione deve avvenire in tempo utile per il deposito del conto entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto generale della Regione da parte del Consiglio.
La trasmissione del conto al Collegio dei revisori dei conti deve avvenire entro 2 mesi dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento. Il Collegio deve inviare la relazione almeno 10 giorni prima del termine di approvazione.
Versamento delle somme riscosse dagli agenti della riscossione
Le somme incassate dagli agenti della riscossione devono essere versate al tesoriere regionale entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione effettiva. Le quietanze dei versamenti vanno allegate al conto giudiziale e costituiscono documenti di discarico.
Liquidazione delle spese e competenze alla firma
La liquidazione delle spese e la richiesta di emissione del titolo di pagamento competono ai dirigenti per la materia di competenza e per gli incarichi loro affidati, ad altri funzionari individuati dalla Giunta regionale secondo le modalità da essa stabilite, nonché al Presidente della Regione e agli Assessori per le spese di rappresentanza e per le spese da essi ordinate.
Struttura finanziaria e controllo di regolarità contabile
La struttura organizzativa competente in materia finanziaria e di bilancio è individuata nella Ripartizione competente in materia di affari finanziari e nei relativi uffici.
L’ufficio competente per il controllo contabile esercita la verifica di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali. Per gli atti di accertamento delle entrate verifica la corretta quantificazione, la corrispondenza alla documentazione allegata e la pertinenza del capitolo di entrata. Per gli atti di impegno di spesa verifica quantificazione, documentazione giustificativa, pertinenza del capitolo, imputazione a competenza o residui e disponibilità sul capitolo. Per gli atti relativi al trattamento economico del personale dipendente e ai relativi oneri riflessi, la sottoscrizione del dirigente titolare del capitolo vale come riscontro delle verifiche contabili, purché sia predisposto un sistema di rilevazione idoneo a monitorare la copertura rispetto agli stanziamenti.
La documentazione allegata è quella richiamata nell’atto e che lo accompagna. Le stesse verifiche si applicano anche agli atti da cui possano derivare futuri impegni di spesa, purché contengano tutti gli elementi necessari. In caso di irregolarità o errori, l’ufficio di controllo contabile provvede, ove possibile, alla correzione e ne dà comunicazione all’ufficio competente.
Quando vi sia una prenotazione fondi già approvata, l’atto gestionale deve essere immediatamente inviato all’ufficio di controllo contabile per la registrazione dell’impegno.
Delega alla firma
Il dirigente competente in materia finanziaria può delegare la firma degli ordinativi di incasso e dei titoli di spesa a personale della struttura dotato di riconosciuta esperienza e competenza finanziaria e contabile.
Liquidazione informatica e documenti contabili informatici
Per semplificare e accelerare incassi e pagamenti, il regolamento introduce l’ordinativo d’incasso informatico, la liquidazione informatica e il mandato informatico, applicabili alle procedure di riscossione e versamento delle entrate nonché alle liquidazioni e ai pagamenti della Regione, con esclusione dei servizi di cassa ed economato.
Sono documenti contabili informatici l’ordinativo d’incasso, il suo annullamento, il mandato di pagamento, il suo annullamento e la sua rettifica. Ogni esercizio finanziario vede una numerazione progressiva dei documenti in relazione al tempo di emissione nel sistema contabile. Per conservazione e riproduzione si applica il Codice dell’amministrazione digitale.
Liquidazione informatica
La liquidazione informatica sostituisce la liquidazione cartacea della spesa e la richiesta di emissione del mandato di pagamento. Dopo la firma digitale, le liquidazioni sono trasmesse automaticamente all’ufficio di controllo contabile, che emette il titolo di pagamento dopo le verifiche di regolarità contabile. La liquidazione informatica deve essere corredata da documentazione giustificativa in formato informatico.
Ordinativo informatico e pagamenti al personale
L’ordinativo informatico sostituisce gli ordinativi d’incasso cartacei e i titoli di spesa cartacei, contenendone gli stessi elementi. Dopo la firma digitale, è trasmesso automaticamente al tesoriere regionale.
Per gli emolumenti al personale regionale in servizio e in quiescenza, per le indennità del Presidente della Regione e degli Assessori e per altre indennità assimilabili, i mandati informatici sono emessi cumulativamente per capitoli di bilancio e riportano totali lordo, netto e ritenute. Il soggetto che detiene i dati trasmette al tesoriere, su supporto informatico, l’elenco dei beneficiari, gli importi netti e le modalità di pagamento; il tesoriere verifica la corrispondenza tra gli importi netti comunicati e quelli dell’elenco.
Annullamento e rettifica degli ordinativi informatici
L’ordinativo d’incasso sottoscritto digitalmente può essere annullato solo dopo che il tesoriere abbia stornato la relativa registrazione. Il mandato di pagamento informatico può essere annullato solo prima che il tesoriere abbia effettuato il pagamento. La rettifica è ammessa per il mandato informatico solo per correggere le modalità di pagamento e altri requisiti non essenziali; per l’ordinativo d’incasso informatico già registrato dal tesoriere non è prevista rettifica.
Rapporti con il tesoriere
Ulteriori modalità operative e tecniche per la gestione degli ordinativi informatici, comprese le procedure alternative nei casi di impossibilità di interscambio telematico dei dati, sono stabilite in un apposito documento tra il dirigente competente in materia finanziaria e il tesoriere della Regione.
Conto giudiziale del tesoriere
Il tesoriere trasmette il conto della propria gestione all’ufficio regionale competente in materia di entrate entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o dalla cessazione della gestione. La documentazione giustificativa resta custodita presso il tesoriere per 10 anni e non è allegata al conto giudiziale, salvo richiesta della Corte dei conti, alla quale il tesoriere deve fornirla tramite la Regione. Resta inoltre fermo l’obbligo di conservare i documenti informatici sostitutivi delle quietanze secondo la normativa vigente.
Abrogazione
Dal 12 febbraio 2020 è abrogato il precedente decreto del Presidente della Regione n. 6/L dell’11 maggio 2010, recante il regolamento per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure contabili mediante sistemi ed evidenze informatiche.
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