R.R. TAA 7/2020
Regolamento concernente "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020–2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa per il quinquennio 2020-2025 misure e regole di indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori locali del Trentino-Alto Adige, con tabelle distinte per Trento e Bolzano. Stabilisce decorrenze differenziate dal 2020 e fa cessare il precedente DPReg. 9 aprile 2015, n. 63.
Indennità di carica e gettoni di presenza per gli amministratori locali trentini e altoatesini nel quinquennio 2020-2025
Indennità e gettoni degli amministratori locali nel quinquennio 2020-2025
Il regolamento disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali nel quinquennio 2020-2025. La disciplina si innesta sugli articoli 67 e 68 del Codice degli enti locali regionale e sostituisce, dal momento di efficacia previsto, il precedente DPReg. 9 aprile 2015, n. 63.
Ambito di applicazione e criteri generali
Le misure sono determinate in base alla carica ricoperta, alla popolazione del comune e, in alcuni casi, alla classe della sede segretarile. Per i comuni derivanti da fusione o per quelli che mutano fascia per riclassificazione o variazione demografica, il regolamento detta criteri specifici di rideterminazione dell’indennità, ma precisa anche che le variazioni di classificazione o popolazione intervenute durante la vigenza del regolamento non incidono sulle misure già fissate.
Indennità di carica dei sindaci
Per i sindaci dei comuni della provincia di Trento e della provincia di Bolzano le indennità sono quelle indicate nelle tabelle A e B. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l’indennità piena spetta solo se l’incarico è svolto a tempo pieno.
Se il mandato è a tempo pieno, il titolare deve dichiararlo e autocertificare annualmente di aver svolto almeno 1.200 ore di attività per l’ente. Le ore di permesso retribuito non si computano. Se l’impegno è inferiore al minimo, l’indennità è ridotta di un quinto; se l’autocertificazione annuale manca o attesta meno ore, la riduzione opera con recupero mensile nell’anno successivo dell’eccedenza corrisposta.
Indennità di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali
L’indennità dei vicesindaci e degli assessori è determinata in percentuale sull’indennità del rispettivo sindaco, secondo le tabelle C, D, E e F, con percentuali differenziate per fasce di popolazione e, in alcuni casi, per classe segretarile. Per i presidenti dei consigli comunali l’indennità è fissata nelle tabelle G e H, sempre in rapporto all’indennità del sindaco del medesimo comune.
Cessazione dalla carica di sindaco
Se il sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sospensione, decadenza o decesso, l’indennità del sindaco passa al vicesindaco o, in caso di cessazione anche di quest’ultimo, all’assessore anziano. La cessazione del sindaco non modifica invece le indennità degli assessori, compreso l’assessore anziano.
Circoscrizioni e municipi di Ledro
I consigli comunali possono attribuire, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati:
- un gettone di presenza ai consiglieri delle circoscrizioni per le sedute del consiglio circoscrizionale;
- un’indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali entro il 6% dell’indennità del sindaco nei comuni della provincia di Bolzano e entro il 10% in quelli della provincia di Trento.
Per il Comune di Ledro, la stessa maggioranza qualificata può prevedere:
- un gettone ai consultori per le sedute del comitato di gestione, fino alla metà del gettone dei consiglieri comunali;
- un’indennità ai prosindaci fino all’8% dell’indennità del sindaco.
Forme collaborative sovracomunali e comunità
Per associazioni e unioni di comuni l’indennità mensile del presidente e dei componenti degli organi esecutivi è pari a quella prevista per il comune con maggiore popolazione tra i partecipanti. Per i consorzi obbligatori di funzione l’assemblea può attribuire un’indennità fino al 30% di quella del comune più popoloso dell’ambito, con esclusione dei comuni oltre 10.000 abitanti e solo se il consorzio ha piena autonomia di bilancio. Per i consorzi-azienda il presidente dell’assemblea percepisce un’indennità determinata dall’assemblea entro il tetto dell’indennità del sindaco del comune più popoloso tra i partecipanti.
Per le comunità del Trentino le indennità degli organi esecutivi sono quelle della tabella L. Per le comunità comprensoriali della provincia di Bolzano si applica la deliberazione provinciale 20 dicembre 2010, n. 2094, salvo i limiti al cumulo.
Gettoni di presenza per consiglieri e componenti di organi collegiali
Ai consiglieri comunali privi di indennità mensile spetta un gettone per ogni seduta del consiglio, nella misura della tabella I; resta ferma la misura più elevata prevista dallo statuto comunale al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7. I presidenti dei consigli dei comuni trentini con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti percepiscono un gettone pari a tre volte quello dei consiglieri.
Ai componenti dell’assemblea dei consorzi-azienda e ai consiglieri di unioni e associazioni di comuni, se privi di indennità mensile, spetta un gettone pari a quello dei consiglieri del comune più popoloso. Per i componenti dell’assemblea dei consorzi obbligatori di funzione il gettone è di 30 euro, se il consorzio ha piena autonomia di bilancio.
Per le comunità trentine il gettone dei componenti dell’assemblea è di 40 euro. Per le comunità comprensoriali altoatesine il gettone segue la deliberazione provinciale 20 dicembre 2010, n. 2094.
Commissioni consiliari e partecipazione effettiva
Gli enti locali possono riconoscere un gettone per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste da leggi o regolamenti, fino al 50% del gettone dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. Se la partecipazione costituisce attività professionale o prestazione occasionale, può essere remunerata secondo tariffe o in misura superiore ai normali gettoni.
Il gettone spetta solo in caso di effettiva partecipazione; gli enti fissano con regolamento i tempi minimi di presenza. Non spetta nelle sedute andate deserte e, se la seduta si protrae oltre la mezzanotte, spetta un solo gettone.
Cumulo e limiti di cumulo
All’amministratore che percepisce l’indennità di carica non spetta alcun gettone per le sedute degli organi collegiali del medesimo ente. Le indennità del capo II non sono cumulabili tra cariche contemporanee, salvo le eccezioni previste; l’interessato deve optare per una sola indennità. È inoltre vietato il cumulo tra indennità di carica e gettoni del capo III.
Per gli amministratori comunali e delle comunità trentine si applica la disciplina provinciale sul cumulo. In provincia di Bolzano è consentito cumulare l’indennità di sindaco, vicesindaco e assessore con il 60% dell’indennità spettante per le cariche analoghe nelle comunità comprensoriali, oltre ai gettoni di presenza dei consiglieri di tali comunità.
I gettoni di presenza dovuti per sedute di consigli e commissioni dello stesso ente svolte nella medesima giornata sono cumulabili fino a due. Sono inoltre cumulabili tra loro quando derivino da mandati o rappresentanze presso enti diversi, salvo diversa disciplina provinciale sul divieto di cumulo.
Decorrenza ed efficacia
La disciplina si applica:
- ai comuni rinnovati nel 2020, dalla data di proclamazione per sindaci, consiglieri comunali e circoscrizionali, nonché per i consultori dei municipi; dalla nomina o elezione per gli assessori; dalla elezione per i presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali e per il prosindaco del municipio;
- dal 1° giugno 2020 per i comuni rinnovati nel 2019 o prorogati al 31 dicembre 2020 per effetto di fusione;
- dalla prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale per unioni, associazioni di comuni, consorzi obbligatori di funzioni, consorzi-azienda, comunità del Trentino e comunità comprensoriali di Bolzano.
Dalle stesse decorrenze cessano di avere efficacia le disposizioni del DPReg. 9 aprile 2015, n. 63.
Valore delle tabelle
Le tabelle A e B fissano le indennità mensili dei sindaci rispettivamente per i comuni della provincia di Trento e di Bolzano; le tabelle C, D, E e F determinano le percentuali per vicesindaci e assessori; le tabelle G e H stabiliscono le indennità dei presidenti dei consigli comunali; la tabella I indica gli importi dei gettoni di presenza; la tabella L disciplina le indennità degli organi esecutivi delle comunità del Trentino.
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