Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 30/04/08
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento individua i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili dall’Agenzia del territorio e le operazioni consentite per le attività istituzionali, nel rispetto del Codice privacy. Stabilisce che tali dati e operazioni sono definiti nelle schede allegate, disciplina i limiti per interconnessioni, raffronti, comunicazioni e diffusione, e dispone pubblicazione sul sito dell’Agenzia ed entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento attuativo sui dati sensibili e giudiziari dell’Agenzia del territorio
Regolamento attuativo degli articoli 20 e 21 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Il provvedimento dell’Agenzia del territorio disciplina, nell’ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni eseguibili nello svolgimento delle attività istituzionali. Il testo si concentra sui limiti, sulle condizioni di liceità e sulle modalità di pubblicazione del regolamento.
Quadro normativo e presupposti del provvedimento
Il regolamento è adottato richiamando il Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo statuto e il regolamento di amministrazione dell’Agenzia del territorio. Vengono inoltre richiamati la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica dell’11 febbraio 2005, il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 sul trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione e l’autorizzazione n. 7/2007 sul trattamento dei dati a carattere giudiziario.
Il direttore evidenzia di avere verificato la conformità ai principi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riferimento a pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite. È richiamato anche il parere favorevole del Garante del 8 febbraio 2007 e la delibera del Comitato di gestione del 17 dicembre 2007.
Oggetto del regolamento
Il regolamento ha la funzione di identificare, nell’ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili dall’Agenzia del territorio e le operazioni consentite per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Individuazione dei dati e delle operazioni
I dati sensibili e giudiziari trattati, nonché le operazioni eseguibili, sono individuati nelle schede allegate al provvedimento, che ne costituiscono parte integrante. Il regolamento precisa che tali dati devono essere trattati nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, soprattutto nei casi in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.
Limiti alle operazioni di trattamento
Il testo disciplina in modo specifico interconnessione, raffronto, comunicazione, trasferimento di dati all’estero e diffusione. Tali operazioni sono ammesse solo se indispensabili per gli obblighi o compiti indicati caso per caso e comunque nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e degli ulteriori limiti di legge e regolamentari.
Per i raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall’Agenzia, è richiesta una preventiva verifica della stretta indispensabilità nel singolo caso e l’indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l’effettuazione. Se le operazioni coinvolgono banche dati di diversi titolari, oppure se si tratta di diffusione di dati sensibili e giudiziari, esse sono ammesse solo previa verifica della stretta indispensabilità e nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle disposizioni legislative applicabili.
Conseguenze dell’uso illecito dei dati
Il regolamento stabilisce espressamente che i dati trattati in violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali sono inutilizzabili.
Pubblicazione del regolamento e delle modifiche
Il provvedimento dispone che il regolamento sia pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del territorio, in applicazione dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con le stesse modalità devono essere rese pubbliche anche eventuali successive integrazioni e modificazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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