Provvedimento del 28/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento stabilisce che banche e Poste Italiane S.p.a. devono comunicare, su richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e dei Comandi della Guardia di Finanza, i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti che ricevono, richiedono o incassano assegni e titoli in forma libera. Le comunicazioni decorrono dal 30 aprile 2008, devono essere rese entro 30 giorni e trasmesse con le modalità telematiche e di firma digitale previste da specifici provvedimenti dell’Agenzia. Sono inoltre disciplinati trattamento, conservazione e sicurezza dei dati, mentre per altri soggetti autorizzati le modalità tecniche saranno definite con successivi provvedimenti.
Modalità di trasmissione dei dati identificativi relativi ad assegni e titoli equivalenti
Disposizioni di attuazione dell’articolo 49, comma 11, del d.lgs. 231/2007 sulle comunicazioni relative ad assegni e titoli in forma libera
Il provvedimento definisce le modalità con cui alcuni soggetti devono trasmettere, su richiesta delle autorità abilitate, i dati identificativi dei soggetti coinvolti nel rilascio, nella richiesta o nell’incasso di assegni e titoli equivalenti in forma libera. La disciplina si inserisce nel quadro antiriciclaggio introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Soggetti obbligati alla comunicazione
L’obbligo di trasmettere i dati è posto in capo a:
- banche;
- Poste Italiane S.p.a.
La comunicazione deve avvenire secondo le modalità tecniche indicate nel provvedimento.
Soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni
Possono acquisire i dati:
- gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate;
- i Comandi della Guardia di Finanza.
Tali soggetti devono essere autorizzati all’uso delle comunicazioni previste dall’articolo 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
Oggetto della comunicazione e termini
A decorrere dal 30 aprile 2008, i soggetti obbligati devono comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che:
- hanno ricevuto moduli di assegni bancari o postali in forma libera;
- hanno richiesto assegni circolari, vaglia postali o cambiari in forma libera;
- hanno presentato tali titoli all’incasso.
Formato delle richieste e delle risposte, modalità di trasmissione
La trasmissione dei dati avviene secondo le regole tecniche e il sistema previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
Le richieste e le risposte:
- devono essere formate secondo lo schema XML allegato 4 al provvedimento del 12 novembre 2007;
- devono essere firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata oppure dal responsabile della sede o dell’ufficio destinatari delle richieste;
- devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata, come definita dal provvedimento del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
Altri soggetti autorizzati
Per gli altri soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605/1973, le modalità tecniche di trasmissione dei dati saranno stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Trattamento dei dati
I dati e le notizie trasmessi:
- devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- devono rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali;
- devono essere utilizzati garantendo diritti e libertà fondamentali;
- devono essere conservati secondo i modi e i termini previsti dalla normativa vigente.
Sicurezza dei dati
La sicurezza della trasmissione via posta elettronica certificata è assicurata mediante:
- controllo degli accessi al sistema;
- crittografia degli archivi.
La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da:
- un sistema di autorizzazione per gli accessi;
- la conservazione di copie di sicurezza.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 49, comma 11, del d.lgs. 231/2007, nel contesto della normativa antiriciclaggio derivante dalle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE. La scelta di rinviare a successivi provvedimenti la disciplina per gli altri soggetti autorizzati è motivata dal fatto che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza dispongono già di un sistema consolidato di posta elettronica certificata integrato con la firma digitale, mentre gli altri enti istituzionali non sarebbero ancora dotati di analoga tecnologia.
La procedura telematica richiamata è stata già approvata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed è stata scelta per utilizzare un canale informativo consolidato e ridurre i costi amministrativi per la Pubblica Amministrazione e per gli operatori finanziari.
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