LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87
Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge transitoria (1994) che, con efficacia dal 1° dicembre 1994, computa l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio/buonuscita: 30% per dipendenti degli enti locali richiamati dalla L. 70/1975; 60% per le altre pubbliche amministrazioni e l'OPAFS. Prevede il recupero contributivo (rateizzazione in 48 mesi), applicazione anche ai cessati dal 1.12.1984 al 30.11.1994 (domanda entro il 30.9.1994), scadenze di erogazione per gruppi di anni 1995–2000, estinzione dei giudizi pendenti e rimborso allo Stato delle spese documentate.
Inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo del trattamento di fine servizio/buonuscita
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 29 gen 1994LEGGE 29 gennaio 1994, n. 98
- Legge · 29 gen 1994LEGGE 29 gennaio 1994, n. 94
- Legge · 29 gen 1994LEGGE 29 gennaio 1994, n. 78
- Legge · 29 gen 1994LEGGE 29 gennaio 1994, n. 71
- Legge · 28 gen 1994LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92
- Legge · 28 gen 1994LEGGE 28 gennaio 1994, n. 85
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →