LEGGE 29 gennaio 1994, n. 94
Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRiconosce la reversibilità dell'assegno vitalizio (legge 18/11/1980, n.791) ai familiari superstiti che abbiano raggiunto l'età pensionabile o siano invalidi, estendendo il beneficio anche ai familiari di deportati che non avevano prodotto domanda. Considera utili ai fini pensionistici i periodi senza contribuzione dalla privazione della libertà e deportazione fino al rimpatrio o alla guarigione clinica; lo Stato è tenuto a corrispondere i contributi figurativi. Procedure per la ricostruzione pensionistica secondo la legge 15/2/1974, n.36. Onere stimato L.2.500 mln a decorrere dal 1994. Si applica ai casi di deportazione richiamati dalla legge 18/11/1980 (storici).
diritti pensionistici e assegni per ex deportati nei campi nazisti e loro familiari
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