L.R. Toscana 24/2000
Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Toscana, la gestione della Tenuta di San Rossore tramite delega all’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, con convenzione annuale, programmazione delle risorse, vigilanza regionale e rapporti con Terre regionali toscane. Regola inoltre composizione, durata, funzioni e gettone del Comitato di Presidenza. La delega opera solo dalla convenzione prevista e, da tale data, cessano le previgenti norme del 1996 e l’art. 19 della l.r. 24/1994.
Gestione della Tenuta di San Rossore e funzionamento del Comitato di Presidenza
Gestione della Tenuta di San Rossore e Comitato di Presidenza
La legge disciplina l’amministrazione della Tenuta di San Rossore, trasferita alla Regione Toscana, e il funzionamento del Comitato di Presidenza istituito dalla normativa del 1999. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio toscano e definisce un sistema di gestione delegata, vigilanza regionale, programmazione finanziaria e rapporti con altri enti pubblici coinvolti.
Ambito di applicazione e gestione delegata
Le funzioni amministrative regionali relative alla gestione della Tenuta sono delegate all’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. La gestione comprende:
- amministrazione dei beni della Tenuta, manutenzione ordinaria e straordinaria e attività economiche agricole e forestali;
- utilizzazione dei beni anche tramite convenzioni e concessioni amministrative a favore di soggetti pubblici e privati;
- tutela dell’integrità ambientale mediante vigilanza e interventi di recupero e miglioramento;
- iniziative di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, faunistico e immobiliare.
È prevista una collaborazione con Terre regionali toscane per le aree destinate a produzione agricola, allevamento zootecnico, produzione silvicolturale, gestione del parco stalloni regionale e valorizzazione territoriale.
Indirizzi della gestione e finalità
L’Ente Parco deve perseguire la salvaguardia ambientale, la valorizzazione delle attività economiche della Tenuta, il mantenimento dei presidi istituzionali esistenti e finalità didattiche, educative e sociali, con particolare attenzione all’educazione e formazione ambientale.
Le attività economiche:
- devono essere compatibili con la tutela ambientale;
- possono essere svolte direttamente o tramite concessione a soggetti imprenditoriali pubblici e privati;
- devono garantire la massima economicità della gestione finanziaria complessiva;
- sono orientate anche alla valorizzazione turistica e culturale, nel rispetto della fruibilità collettiva.
La Villa del Gombo è destinata prioritariamente a sede di rappresentanza della Regione, secondo le modalità stabilite nella convenzione.
Competenze della Regione e vigilanza
La Giunta regionale mantiene la funzione di vigilanza sulla gestione della Tenuta. In particolare:
- verifica la coerenza della programmazione con gli indirizzi e le finalità della legge;
- definisce, nella convenzione, i criteri generali di gestione;
- può impartire ulteriori indirizzi e priorità.
In caso di inadempienze o comportamenti, anche omissivi, che possano compromettere la corretta gestione o l’uso delle risorse regionali, la Giunta contesta formalmente l’inadempienza e diffida l’Ente Parco a provvedere entro un termine. Se l’inadempimento persiste, si applicano le misure previste dalla disciplina regionale sui parchi. Resta ferma la competenza del Consiglio regionale. Ogni anno, entro marzo, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione sulla gestione, conoscibile anche dal Comitato di Presidenza.
Organizzazione, personale e supporto operativo
Per assicurare l’unitarietà e la specificità della gestione della Tenuta, l’Ente Parco istituisce una struttura organizzativa dedicata e adegua la propria pianta organica.
Per l’esercizio delle funzioni la Regione assegna funzionalmente all’Ente Parco il personale del Segretariato della Presidenza della Repubblica in comando presso la Regione. In caso di cessazione o pensionamento, l’Ente Parco provvede alla sostituzione secondo il proprio ordinamento, curando la formazione necessaria.
Gli oneri del personale gravano sui finanziamenti destinati alla gestione della Tenuta.
Finanziamento, budget e contabilità della Tenuta
La Regione trasferisce annualmente all’Ente Parco i fondi destinati esclusivamente alla gestione della Tenuta, distinguendo tra:
- spese di gestione corrente e manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria e investimenti;
- progetti di risanamento ambientale;
- progetti di valorizzazione economica, ricreativo-culturale e di interesse naturalistico.
Alle risorse regionali si aggiungono:
- i proventi derivanti dalla gestione della Tenuta;
- eventuali ulteriori risorse dell’Ente Parco, della Regione, di Terre regionali toscane, di altri soggetti pubblici o privati e di fonti comunitarie, purché destinate a specifiche attività coerenti con le finalità della legge.
Il budget economico deve evidenziare, in apposite sezioni, ricavi, costi e investimenti relativi alla Tenuta e le corrispondenti fonti di finanziamento, in coerenza con il PUR. Anche il bilancio di esercizio deve riportare separatamente i dati economici, patrimoniali e finanziari della gestione della Tenuta.
Le giacenze di cassa destinate alla Tenuta, comprese le somme trasferite dalla Regione o prodotte dalla gestione, devono essere tenute su un conto corrente separato e utilizzate esclusivamente per la Tenuta.
Programma di utilizzazione delle risorse (PUR)
La gestione finanziaria è governata dal Programma di utilizzazione delle risorse, predisposto dall’Ente Parco sulla base delle direttive contenute nel documento di indirizzo annuale della Giunta regionale.
Il PUR:
- è inserito come specifica sezione del programma triennale delle attività;
- deve essere trasmesso alla Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno, insieme al budget economico;
- deve evidenziare la coerenza tra programmazione finanziaria e programma triennale;
- è verificato dalla Giunta sotto il profilo della coerenza con indirizzi, finalità, convenzione e ulteriori priorità regionali.
La Giunta può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e proporre modifiche, assegnando un termine per provvedere. L’approvazione avviene con deliberazione, contestualmente al programma triennale e al budget economico. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione.
Convenzione tra Regione, Ente Parco e Terre regionali toscane
La Giunta regionale, l’Ente Parco e Terre regionali toscane devono stipulare entro il 30 giugno di ogni anno una convenzione contenente il disciplinare di gestione della Tenuta.
La convenzione disciplina in particolare:
- criteri generali di gestione;
- rilascio delle concessioni e relative clausole contrattuali;
- piano di destinazione d’uso degli immobili;
- fruizione dei beni da parte dei residenti o di chi operi all’interno della Tenuta;
- modalità di utilizzo condiviso di beni mobili e immobili tra i due enti;
- flussi informativi verso la Giunta regionale;
- modalità di utilizzazione della Villa del Gombo;
- eventuali forme di collaborazione tecnica con gli uffici regionali per progettazione e realizzazione di interventi sugli immobili.
Comitato di Presidenza: durata, funzioni e funzionamento
Il Comitato di Presidenza esercita le competenze previste dalla legge statale e ha durata pari alla legislatura regionale, continuando però a operare fino al centoventesimo giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
Il Comitato è convocato dal Presidente della Giunta ogni volta sia necessario o su richiesta dei componenti. I membri hanno diritto di accesso agli atti relativi alla gestione della Tenuta.
L’Ente Parco trasmette al Comitato tutti gli atti di gestione, compresi gli esiti dei controlli del Collegio dei revisori. Sulla base di tali documenti il Comitato relaziona semestralmente alla Giunta regionale, anche ai fini della vigilanza.
Il Comitato adotta un proprio regolamento interno per disciplinare validità delle sedute, richieste di convocazione e presidenza in caso di assenza o impedimento del Presidente o del delegato. Per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura organizzativa dedicata alla Tenuta.
Gettone di presenza
Ai membri del Comitato indicati dalla legge è corrisposto un gettone di presenza di 30,00 euro per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute.
Regime transitorio, rapporti contrattuali e abrogazioni
Fino alla decorrenza effettiva della delega restano applicabili le disposizioni previgenti sulla gestione della Tenuta.
Sono fatti salvi:
- le concessioni e sub-concessioni già stipulate dalla Regione, fino alla loro scadenza senza modifiche;
- i contratti stipulati dalla Regione, ai quali l’Ente Parco subentra, con efficacia fino alla scadenza di ciascun contratto salvo rinnovo.
La delega diventa operativa solo dalla sottoscrizione della convenzione prevista per la gestione della Tenuta, alla data in essa stabilita. Da quel momento sono abrogate la precedente legge regionale sulla gestione della Tenuta e l’art. 19 della disciplina regionale sugli enti parco.
Disposizioni finanziarie iniziali
Per il periodo iniziale, fino alla sottoscrizione della convenzione, la gestione della Tenuta è finanziata con gli stanziamenti del bilancio 2000 indicati dalla legge. Per le spese derivanti dal gettone di presenza del Comitato si prevede un apposito stanziamento sul bilancio 2000; per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
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