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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121

Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Normativa italiana18G00147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità nei confronti di condannati minorenni, con forte impostazione educativa, territoriale e di reinserimento sociale. Prevede misure alternative, giustizia riparativa, regole detentive speciali e limiti anagrafici fino ai 25 anni in più punti. Alcune disposizioni finanziarie e relazioni al Parlamento sono riferite al triennio 2019-2021 o a spese 2018-2019.

Esecuzione delle pene e delle misure penali per minorenni

Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

Il decreto disciplina l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità per i minorenni, con una logica prevalente di rieducazione, responsabilizzazione e reinserimento sociale. L’intero sistema è costruito per privilegiare il percorso educativo, il mantenimento dei legami familiari e l’utilizzo di strumenti riparativi e trattamentali.

Fonti applicabili e principi generali

Nell’esecuzione si applicano anzitutto le disposizioni del decreto stesso; per quanto non previsto, si rinvia al codice di procedura penale, alla legge sull’ordinamento penitenziario, al relativo regolamento di esecuzione e alla disciplina del processo penale minorile. Deve comunque essere assicurato il rispetto dei diritti fondamentali costituzionali, dell’articolo 6 TUE e dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE.

Finalità trattamentali e giustizia riparativa

L’esecuzione deve favorire i programmi di giustizia riparativa e, più in generale, tendere alla responsabilizzazione, all’educazione e al pieno sviluppo psico-fisico del minorenne. Deve inoltre preparare alla vita libera, promuovere l’inclusione sociale e prevenire la recidiva attraverso istruzione, formazione, educazione civica, attività di utilità sociale, culturali, sportive e del tempo libero.

I programmi di giustizia riparativa possono essere proposti in qualsiasi fase dell’esecuzione, previa adeguata informazione e su base volontaria. La partecipazione al programma e l’eventuale esito riparativo possono essere valutati ai fini delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale; la mancata adesione, l’interruzione o il mancato esito riparativo non possono essere usati contro il condannato.

Misure penali di comunità: nozione e presupposti

Sono misure penali di comunità:

  • affidamento in prova al servizio sociale;
  • affidamento in prova con detenzione domiciliare;
  • detenzione domiciliare;
  • semilibertà;
  • affidamento in prova in casi particolari.

Le misure sono concesse quando risultano idonee a favorire l’evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero, purché non vi sia pericolo di fuga o di commissione di nuovi reati. Ogni misura deve prevedere un programma di intervento educativo.

Per la concessione delle misure penali di comunità, dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, secondo quanto richiamato dal decreto; la disciplina richiamata risulta però segnalata come incisa da una declaratoria di illegittimità costituzionale sul comma 3.

Criteri di valutazione e contenuto del programma

Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dell’osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle sue condizioni psico-fisiche, dell’età, del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile. Rilevano anche la proposta di programma di intervento educativo dell’ufficio di servizio sociale per i minorenni e i percorsi formativi già in atto.

Nella scelta della misura si deve privilegiare il rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale. L’esecuzione avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e comunque se non emergono collegamenti con la criminalità organizzata. Può essere disposto il collocamento in comunità pubbliche o del privato sociale, anche organizzate in via esclusiva per minorenni sottoposti a procedimento penale o in esecuzione pena.

L’osservazione è svolta dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni, che acquisisce dati giudiziari, penitenziari, sanitari, psicologici e sociali e si coordina con i servizi territoriali; il tribunale può disporre approfondimenti sanitari e acquisire informazioni sulla famiglia, sull’ambiente di vita e sull’idoneità del domicilio. L’ufficio deve anche intervenire per individuare un domicilio o altra soluzione abitativa idonea.

Prescrizioni e attività esterne

Quando applica una misura penale di comunità, il tribunale deve prescrivere lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche gratuita, o di volontariato. Tali attività devono comunque essere compatibili con istruzione, formazione, studio, lavoro, famiglia e salute del minorenne e non devono compromettere i percorsi educativi in atto.

Nel provvedimento devono essere indicate anche le modalità di coinvolgimento del nucleo familiare nel progetto di intervento educativo. Per attuare tale progetto può trovare applicazione la disciplina minorile sul coinvolgimento familiare.

Singole misure: affidamento, detenzione domiciliare e semilibertà

L’affidamento in prova al servizio sociale è possibile se la pena da eseguire non supera quattro anni. Il programma, predisposto con i servizi socio-sanitari territoriali, deve contenere impegni su istruzione, formazione, lavoro o altre attività utili all’educazione e all’inclusione sociale, oltre alle prescrizioni su dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati luoghi e divieto di relazioni o attività che possano favorire nuovi reati. Possono aggiungersi obblighi di assistenza familiare e altre prescrizioni utili, compreso il collocamento in comunità.

Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza su indicazione dell’ufficio di servizio sociale; le deroghe urgenti possono essere autorizzate dal direttore dell’ufficio, con immediata comunicazione al magistrato.

L’affidamento in prova con detenzione domiciliare può essere disposto in giorni determinati della settimana presso l’abitazione, in luoghi di cura/assistenza/accoglienza o in comunità. La detenzione domiciliare è eseguibile, in linea generale, entro il limite di tre anni di pena da espiare, quando non ricorrono le condizioni per le altre misure più favorevoli. Le prescrizioni devono favorire attività esterne di istruzione, formazione, lavoro, cultura e sport. È vietato allontanarsi senza autorizzazione; l’allontanamento ingiustificato è punito penalmente.

La semilibertà è ammessa quando sia stata espiata almeno metà pena? No: il testo richiede almeno un terzo della pena; per taluni reati dell’articolo 4-bis si considera anche il rapporto tra pena espiata e residua. In semilibertà il condannato trascorre parte del giorno fuori dall’istituto per attività di istruzione, formazione, lavoro, utilità sociale o comunque finalizzate all’inclusione sociale. Il programma deve regolare i rapporti con la famiglia, con l’ufficio di servizio sociale e gli orari di rientro. L’assenza ingiustificata oltre dodici ore integra reato; assenze fino a dodici ore sono sanzionate disciplinarmente e possono portare alla revoca.

Adozione, modifica, sospensione e revoca delle misure

La competenza spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. L’adozione della misura non può essere disposta d’ufficio: se il condannato è maggiorenne, la richiesta può essere presentata dall’interessato o dal difensore; se è minorenne, dal difensore o dall’esercente la responsabilità genitoriale. La misura può anche essere proposta dal pubblico ministero o dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni.

Il magistrato di sorveglianza può applicare provvisoriamente le misure quando la detenzione arreca grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale. Le misure possono essere sostituite o revocate quando il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, è incompatibile con la prosecuzione. È prevista anche una sospensione provvisoria con trasmissione immediata degli atti al tribunale; la sospensione perde efficacia se il tribunale non decide entro trenta giorni.

In caso di revoca, il periodo già trascorso in detenzione domiciliare o in semilibertà si scomputa dalla pena o misura residua. Per l’affidamento in prova al servizio sociale e per l’affidamento con detenzione domiciliare, il tribunale determina la pena da espiare tenendo conto della durata della misura, delle limitazioni imposte e del comportamento tenuto.

Esecuzione della pena detentiva e sospensione dell’ordine di esecuzione

Per i condannati che non abbiano compiuto venticinque anni, se la pena per fatti commessi da minorenne non supera quattro anni, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e ne dispone la sospensione, salvo i casi di custodia cautelare o altra detenzione definitiva. Il condannato, il difensore e, se minorenne di età inferiore a 18 anni, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sono avvisati che entro trenta giorni può essere presentata richiesta al tribunale di sorveglianza per l’applicazione di una misura di comunità.

Se non viene presentata alcuna richiesta, il pubblico ministero revoca la sospensione. Se la richiesta viene depositata, il tribunale fissa udienza entro quarantacinque giorni e acquisisce memorie, documenti e la relazione personologica e sociale dei servizi minorili, oltre al progetto di intervento educativo. Il tribunale può anche acquisire d’ufficio documenti, informazioni o prove.

Il minorenne, quando viene disposta l’esecuzione della pena, deve essere informato del diritto a scontare la privazione della libertà in luoghi diversi da quelli per adulti fino ai 18 anni e, salvo i casi previsti dalla legge, fino ai 25 anni; del diritto a un progetto educativo personalizzato; dell’accesso alle misure alternative; e del diritto alla rivalutazione delle modalità esecutive e dei presupposti per le misure alternative.

Regime dei nuovi titoli e continuità dell’esecuzione minorile

Se, durante l’esecuzione di una pena o di una misura di comunità per fatti commessi da minorenne, sopravviene un nuovo titolo esecutivo relativo a fatti commessi da maggiorenne, il pubblico ministero sospende l’ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se il magistrato ritiene che permangano le condizioni, può disporre la prosecuzione secondo le regole minorili; altrimenti cessa la sospensione e gli atti tornano al pubblico ministero per l’esecuzione ordinaria.

Quando il nuovo ordine per fatti da maggiorenne non può essere sospeso, gli atti sono restituiti al pubblico ministero per l’esecuzione secondo le regole per adulti. Inoltre, se il condannato ha già fatto ingresso in un istituto per adulti per custodia cautelare o espiazione di pena relativa a fatti commessi dopo il compimento dei 18 anni, non si applica l’esecuzione minorile.

È prevista anche una disciplina specifica per il trasferimento in un istituto per adulti dei detenuti che hanno compiuto 21 anni, o dei maggiorenni che presentino determinate condotte di pericolosità o turbativa interna. Il trasferimento richiede nulla osta del magistrato di sorveglianza per i minorenni e può essere negato solo per ragioni di sicurezza.

Progetto educativo, assegnazione e gestione della detenzione

La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge secondo un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione. Il progetto è personalizzato, flessibile, formulato previo ascolto del condannato e tiene conto di attitudini e personalità. Deve indicare come coltivare i rapporti con l’esterno, organizzare la vita di gruppo, promuovere cittadinanza responsabile e modulare istruzione, formazione, lavoro, utilità sociale, attività culturali, sportive e del tempo libero.

All’ingresso è garantito supporto psicologico specialistico, anche per la prevenzione di autolesionismo e suicidio. Il progetto educativo deve essere illustrato in modo comprensibile, aggiornato costantemente e orientato alla graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi.

Nell’assegnazione dei detenuti devono essere separati i minorenni dai giovani sotto i 25 anni e gli imputati dai condannati; le donne devono essere ospitate in istituti o sezioni apposite. Le camere di pernottamento devono essere adeguate alle esigenze individuali e possono ospitare fino a quattro persone. È prevista anche la permanenza all’aperto per almeno quattro ore al giorno, salvo specifiche ragioni di riduzione, in spazi organizzati con presenza di operatori e volontari.

Istruzione, formazione, affettività e regole di vita interna

I detenuti possono frequentare corsi di istruzione, formazione professionale e istruzione/formazione professionale all’esterno, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando ciò faciliti il percorso educativo e la valorizzazione delle potenzialità individuali. Si applica la disciplina del lavoro esterno dell’ordinamento penitenziario.

Sul piano dell’affettività, il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili con congiunti e persone con significativo legame affettivo, di durata compresa tra 60 e 90 minuti, con almeno uno in giorno festivo o prefestivo. Sono previste da due a tre conversazioni telefoniche settimanali, salvo specifici motivi; l’autorità giudiziaria può disporne ascolto e registrazione. Per i reati richiamati dall’articolo 4-bis la registrazione è sempre disposta. Sono favorite anche quattro visite prolungate mensili, da quattro a sei ore, in unità abitative attrezzate con atmosfera domestica; per chi non beneficia di permessi premio tali visite sono ulteriormente favorite. Per i detenuti senza riferimenti familiari, sono favoriti colloqui con volontari e va assicurato supporto psicologico.

Le regole di comportamento interne devono essere comunicate con linguaggio comprensibile. Ai fini della valutazione dell’adesione al trattamento e della progressione nei benefici, rilevano il rispetto di orari, igiene, ordine della camera, partecipazione alle attività, corretto uso delle camere, consumazione dei pasti negli spazi dedicati e relazioni improntate al rispetto reciproco.

Territorialità dell’esecuzione e custodia attenuata

La pena deve essere eseguita, salvo specifici motivi ostativi anche legati a collegamenti criminali, in istituti vicini alla residenza o dimora abituale del detenuto e della sua famiglia, per mantenere relazioni personali e socio-familiari significative. L’assegnazione a istituto diverso da quello più vicino deve essere motivata e richiede nulla osta dell’autorità giudiziaria; analoghi criteri valgono per i trasferimenti, con possibilità di esecuzione urgente da parte dell’amministrazione minorile e successiva comunicazione.

Possono essere istituite sezioni a custodia attenuata per detenuti con limitata pericolosità o prossimi alle dimissioni e ammessi ad attività esterne, con spazi di autonomia nella vita personale e comunitaria.

Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari possono essere sanzionate con:

  • rimprovero verbale o scritto del direttore;
  • attività dirette a rimediare al danno;
  • esclusione dalle attività ricreative fino a dieci giorni;
  • esclusione dalle attività in comune fino a dieci giorni.

Il rimprovero è deliberato dal direttore; per le altre sanzioni decide il consiglio di disciplina secondo la composizione prevista dal decreto.

Dimissione e continuità assistenziale

Nei sei mesi precedenti la dimissione, l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, con l’area trattamentale, prepara l’uscita predisponendo programmi educativi, formativi e di lavoro per chi non abbia misure di comunità, curando i contatti familiari e con i servizi territoriali, rafforzando i collegamenti con volontariato e servizi sociali in assenza di riferimenti familiari e attivando sul territorio le risorse educative e di sostegno. È posta particolare attenzione ai condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale o con famiglia irreperibile o inadeguata.

Aspetti finanziari e relazioni al Parlamento

Sono previsti oneri specifici per l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare, nonché per camere di pernottamento e permanenza all’aperto, coperti mediante riduzione di un fondo statale indicato nel decreto. Il Ministro dell’economia è autorizzato a effettuare variazioni di bilancio.

Il Ministro della giustizia deve trasmettere al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del decreto per il triennio 2019-2021.

Limiti temporali rilevanti

Alcune disposizioni del decreto hanno effetti espressamente collegati a termini temporali specifici:

  • il progetto educativo degli istituti penali per minorenni va predisposto entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione;
  • il tribunale deve fissare l’udienza entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell’istanza;
  • la sospensione provvisoria del magistrato di sorveglianza perde efficacia se il tribunale non decide entro trenta giorni;
  • il rapporto sull’attuazione è previsto annualmente solo per il triennio 2019-2021;
  • le spese per camere di pernottamento e permanenza all’aperto sono limitate agli anni 2018 e 2019 o al solo 2018, secondo la voce di spesa.

Osservazione sulla normativa richiamata

Il testo contiene un aggiornamento che segnala la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, con effetti sul richiamo all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario per i profili indicati nella sentenza richiamata.

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