Risposta n. 59 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiedente sostiene che il pre-contratto e il certificato di migrazione dimostrano il collegamento tra trasferimento e inizio attività e provano la residenza all'estero antecedente, quindi reputa applicabile il regime dal 2017.
Regime speciale per lavoratori impatriati - mancata fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia
Il quesito
Se la richiedente possa fruire dell'agevolazione ex art. 16, comma 2, d.lgs. n. 147/2015 a decorrere dal periodo d'imposta 2017, avendo trasferito la residenza in Italia l'8 maggio 2017 e iniziato l'attività lavorativa in Italia il 18 settembre 2017, sulla base di un pre-contratto sottoscritto il 24 aprile 2017 e del certificato storico di migrazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che non può valutare elementi di fatto ma interpreta la norma: il regime previsto dal comma 2 dell'art. 16, nella versione vigente fino al 30/04/2019, richiede tra l'altro un periodo minimo di lavoro/residenza all'estero di circa due anni e si applica ai redditi prodotti in Italia; la circolare chiarisce che il trasferimento prima dell'inizio dell'attività è ammissibile se esiste un collegamento rilevabile e che il pre-contratto è idoneo a giustificare tale collegamento. Pertanto, se la richiedente prova la non residenza antecedente e sussistono tutti i requisiti, poteva rientrare nel regime a partire dal 2017 per i quattro periodi successivi. Tuttavia non avendo chiesto il beneficio né in busta paga né in dichiarazione per il 2017 e 2018 (termini ormai scaduti), l'accesso è precluso per quei periodi; potrà fruire del regime per i restanti tre periodi del quinquennio secondo le modalità previste (richiesta al datore o indicazione in dichiarazione).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 13 feb 2020Risposta n. 56 del 13/02/2020
- Interpello · 13 feb 2020Risposta n. 57 del 13/02/2020
- Interpello · 13 feb 2020Risposta n. 58 del 13/02/2020
- Interpello · 12 feb 2020Risposta n. 50 del 12/02/2020
- Interpello · 12 feb 2020Risposta n. 51 del 12/02/2020
- Interpello · 12 feb 2020Risposta n. 52 del 12/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →