Risposta n. 52 del 12/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che, essendo la partita IVA cessata prima del decesso, non sussistono obblighi IVA in capo agli eredi: i compensi dovrebbero essere tassati in capo agli eredi come redditi di lavoro autonomo (art.7 co.3 TUIR), con tassazione separata salvo opzione per quella ordinaria, ritenute ripartite pro quota e senza obblighi verso la cassa previdenziale originaria; la riapertura della partita IVA sarebbe impossibile
Crediti ereditari - partita IVA chiusa
Il quesito
Gli eredi di un architetto il cui de cuius aveva chiuso la partita IVA prima del decesso chiedono se, al momento dell'incasso di un credito professionale riconosciuto in sede fallimentare, sussistono obblighi IVA, la corretta tassazione del credito e l'eventuale assoggettabilità alla cassa previdenziale; il curatore richiede la riapertura o l'apertura di partita IVA per l'incasso
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene applicabile l'IVA perché, secondo art.6 DPR 633/1972 e la giurisprudenza (Cass. SU n.8059/2016), la prestazione è imponibile al momento del pagamento anche se la partita IVA era stata chiusa; non potendo gli eredi riaprire la partita cessata, l'obbligo di fatturazione e assolvimento dell'IVA deve essere adempiuto dal committente (curatore) ai sensi dell'art.6 co.8 del d.lgs. n.471/1997. I compensi conservano natura di redditi di lavoro autonomo e sono tassati separatamente ai sensi dell'art.7 co.3 TUIR con ritenuta a carico dei sostituti d'imposta (art.25 DPR 600/1973). L'AdE non si pronuncia sull'obbligo previdenziale, questione fuori dalla sua competenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 12 feb 2020Risposta n. 50 del 12/02/2020
- Interpello · 12 feb 2020Risposta n. 51 del 12/02/2020
- Interpello · 12 feb 2020Risposta n. 53 del 12/02/2020
- Interpello · 12 feb 2020Risposta n. 54 del 12/02/2020
- Interpello · 12 feb 2020Risposta n. 55 del 12/02/2020
- Interpello · 11 feb 2020Risposta n. 48 del 11/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →