L.R. Liguria 3/2026
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1990, N. 38 (TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale ligure e del funzionamento dei gruppi consiliari: introduce dal 1° agosto 2026 la Segreteria generale e il relativo incarico, ridefinisce alcuni profili dirigenziali e il comando degli autisti, e dal 1° luglio 2026 aggiorna il finanziamento per ciascun consigliere. Previste anche coperture finanziarie e efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche all’organizzazione e al trattamento economico del Consiglio regionale della Liguria e ai fondi per i gruppi consiliari
Modifiche all’autonomia organizzativa del Consiglio regionale ligure
La legge regionale della Liguria interviene sulla disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e sul testo unico relativo ai gruppi consiliari. Le modifiche riguardano l’assetto dirigenziale e organizzativo degli uffici consiliari, il trattamento economico del Segretario generale e la quantificazione del finanziamento destinato ai Consiglieri per i gruppi consiliari.
Personale autista e regime di comando
Con decorrenza dall’entrata in vigore della disposizione, il personale autista dipendente del Consiglio regionale già assegnato al comune servizio automobilistico in regime di distacco passa al regime di comando.
Il nuovo assetto è giustificato da esigenze organizzative connesse alla necessità sopravvenuta di garantire una prevalente prestazione in favore della Giunta regionale. Restano a carico della Giunta regionale gli oneri relativi al personale comandato.
La valutazione annuale delle prestazioni individuali è svolta dal dirigente di assegnazione presso le strutture della Giunta regionale. Resta comunque ferma la piena fruibilità del servizio da parte del Presidente del Consiglio regionale, nonché l’applicazione delle disposizioni regionali già richiamate dalla legge.
Disciplina degli incarichi dirigenziali
La legge modifica alcuni passaggi della disciplina sugli incarichi dirigenziali del Consiglio regionale, eliminando il riferimento all’eventuale superamento del numero complessivo delle posizioni dirigenziali e restringendo/precisando i richiami ai commi e alle lettere rilevanti.
In sostanza, viene ricalibrato il perimetro degli incarichi e delle posizioni dirigenziali interessate, con effetto sulla parte della normativa interna che regola l’attribuzione e il numero degli incarichi dirigenziali consiliari.
Istituzione della Segreteria generale
A decorrere dal 1° agosto 2026 è istituita, fuori dalla dotazione organica della dirigenza, la posizione dirigenziale generale di Segreteria generale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
La Segreteria generale svolge funzioni di supporto giuridico-amministrativo all’Assemblea, all’Ufficio di Presidenza e agli altri organi consiliari, assicurando la conformità dell’azione istituzionale a Statuto, regolamenti e leggi, nonché la verifica di legittimità dei provvedimenti. Svolge inoltre funzioni di coordinamento delle attività interne a supporto delle funzioni legislativa, ispettiva e di controllo.
Tra i compiti principali figurano anche il raccordo con la dirigenza consiliare, il coordinamento delle Vice Segreterie generali, la proposta di nomina dei Vice Segretari generali, la partecipazione alle sedute degli organi consiliari e, con diritto di parola, alle sedute dell’Ufficio di Presidenza.
Incarico di Segretario generale
L’incarico di Segretario generale è attribuito dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale e può essere conferito anche a un soggetto esterno al ruolo dirigenziale consiliare, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato. Se l’incarico è attribuito a un dirigente dipendente del Consiglio con contratto a tempo indeterminato, costui è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico.
La durata è di cinque anni, ma l’incarico cessa comunque entro il 120° giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato conferito.
Trattamento economico del Segretario generale
Dal 1° agosto 2026 il trattamento economico del Segretario generale corrisponde al trattamento riconosciuto nel 2025 e non può essere superato su base annua.
Il compenso è corrisposto in 12 mensilità posticipate ed è integrato da una componente variabile fino a un massimo del 30% del trattamento annuo, subordinata alla positiva valutazione della performance. Le somme non erogate per effetto della valutazione costituiscono economie di bilancio.
Dotazione organica e copertura del costo del personale
La dotazione organica massima finanziabile resta invariata, pur includendo le nuove attività e funzioni connesse anche all’attuazione della normativa regionale sulle autorità di garanzia. La legge conferma inoltre il limite minimo iniziale non riducibile già fissato per il 2016.
Se il personale dirigenziale in servizio supera il numero rilevato al 31 dicembre 2018, gli uffici consiliari devono adeguare il fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza in misura corrispondente al valore medio pro capite indicato dalla legge.
Finanziamento dei gruppi consiliari
Dal 1° luglio 2026 il valore del finanziamento per ciascun Consigliere, rideterminato tenendo conto degli incrementi contrattuali e delle dinamiche del salario accessorio, è fissato in euro 66.582,21.
Con la stessa decorrenza l’Ufficio di Presidenza deve rideterminare il finanziamento complessivo spettante.
Disposizioni finanziarie
La legge qualifica come neutra, sul piano finanziario, la modifica relativa agli autisti, perché l’onere resta iscritto sul bilancio regionale senza variazioni di spesa.
Le modifiche sugli incarichi dirigenziali e sulla Segreteria generale sono coperte con le somme già destinate alle spese di personale del bilancio del Consiglio regionale; per gli esercizi successivi, se necessario, si fa ricorso alla programmazione ordinaria dei fabbisogni di personale e alla mancata sostituzione del personale cessato.
Gli oneri derivanti dalla rideterminazione del finanziamento dei gruppi consiliari sono coperti mediante riduzioni di spesa sul bilancio del Consiglio regionale 2026-2028, con importi specificamente indicati per gli anni 2026, 2027 e 2028.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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