Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 5/2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Normativa regionaleL.R. Liguria 5/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 5/2026 aggiorna la l.r. 9/2000 al Codice della protezione civile, ridefinendo stato di emergenza regionale, ordinanze in deroga e funzioni dei soggetti coinvolti; modifica anche norme su ARPAL, stabilità 2026 e ristrutturazione del debito. Entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione (20 maggio 2026).

Aggiornamento della disciplina regionale ligure su protezione civile, antincendio, ARPAL, stabilità 2026 e debito regionale

Aggiornamento della normativa regionale su protezione civile, antincendio e altre materie

La legge regionale Liguria 18 maggio 2026, n. 5 adegua la disciplina regionale al Codice della protezione civile e introduce ulteriori interventi di coordinamento normativo su ARPAL, bilancio e debito regionale. Le modifiche operano solo nell’ordinamento della Regione Liguria e, per alcune disposizioni finanziarie, hanno efficacia limitata all’esercizio 2026.

Adeguamento della l.r. 9/2000 al Codice della protezione civile

La parte principale del provvedimento aggiorna la legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9, sostituendo i richiami ormai superati alla l. 225/1992 e al d.lgs. 112/1998 con i corrispondenti riferimenti al d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. La disciplina regionale in materia di protezione civile e antincendio viene quindi riallineata al quadro statale vigente.

In particolare, vengono aggiornati i riferimenti relativi a:

  • definizioni e ambito della disciplina regionale;
  • tipologie di eventi di protezione civile;
  • funzioni della Regione e degli enti locali;
  • coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il sistema nazionale di protezione civile;
  • ruoli del Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.

Stato di emergenza regionale e nazionale

La legge riscrive le disposizioni regionali sullo stato di emergenza, precisando che, per gli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di emergenza regionale secondo le procedure del Codice.

Sono fissati limiti e modalità essenziali:

  • la dichiarazione deve determinare durata ed estensione territoriale;
  • la durata non può superare sei mesi;
  • è ammessa una proroga di ulteriori sei mesi;
  • la revoca può essere adottata con le stesse modalità della dichiarazione.

Per gli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice, il Presidente della Giunta regionale assume invece le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista dal Codice.

Ordinanze regionali in deroga

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato può adottare ordinanze in deroga alla legislazione regionale vigente.

Le ordinanze devono rispettare alcuni limiti:

  • devono essere adottate ai sensi del Codice;
  • devono rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico;
  • devono rispettare le norme statali e dell’Unione europea;
  • devono essere specificamente motivate;
  • devono indicare espressamente le norme regionali derogate.

Abrogazioni e aggiornamento dei soggetti istituzionali

La legge abroga gli articoli 18 e 24 della l.r. 9/2000.

Aggiorna inoltre la composizione e i riferimenti istituzionali della disciplina regionale, sostituendo ad esempio il Corpo Forestale dello Stato con il Corpo dei Carabinieri, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, e aggiornando le funzioni dei soggetti coinvolti nelle strutture regionali di protezione civile.

Modifiche alla disciplina di ARPAL

La legge interviene in modo esteso sulla l.r. 20/2006, ridefinendo il ruolo dell’ARPAL in coerenza con il sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e con i LEPTA, inclusi quelli riconducibili ai LEA.

Le principali novità riguardano:

  • l’esplicito richiamo ai LEPTA riconducibili ai LEA in più disposizioni organizzative e programmatorie;
  • la valorizzazione, nei documenti di programmazione e rendicontazione, del collegamento tra attività svolte, risultati conseguiti e costi sostenuti;
  • il rafforzamento del contenuto del programma annuale, che deve evidenziare il rapporto tra fonti di finanziamento e impieghi, con particolare riferimento ai costi preventivati per le attività LEPTA riconducibili ai LEA.

Entrate di ARPAL e finanziamento per il 2026

Nelle more della definizione statale dei criteri di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, le entrate di ARPAL comprendono, tra l’altro, una quota del fondo sanitario regionale destinata annualmente dalla Regione.

Per l’esercizio finanziario 2026:

  • la quota del fondo sanitario regionale è fissata fino a un massimo di euro 23.000.000,00;
  • alla copertura si provvede mediante variazione compensativa nel bilancio di previsione 2026-2028, Missione 13, Programma 1, Titolo 1.

Altre modifiche puntuali alla normativa regionale

La legge contiene anche interventi di coordinamento su altre leggi regionali:

  • viene eliminato un inciso della l.r. 8/2024 relativo al meccanismo di riduzione del contributo regionale in relazione ai ribassi d’asta per la seconda fase dell’opera disciplinata da quella legge;
  • nella legge di stabilità regionale 2026 viene introdotta una disciplina sulla ristrutturazione del debito regionale.

Ristrutturazione del debito regionale per il 2026

Con l’inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 19/2025, la Giunta regionale è autorizzata, per l’anno 2026, ad avviare operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria.

È prevista anche la possibilità di:

  • sospendere la quota capitale delle rate di ammortamento;
  • modificare il relativo piano di ammortamento;
  • mantenere fermo il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattuali.

La ristrutturazione deve inoltre rispettare le disposizioni autorizzative delle singole posizioni debitorie e il quadro normativo statale richiamato.

Regime finanziario e decorrenza

La legge precisa che dall’attuazione delle sue disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, salvo quanto espressamente previsto per la quota ARPAL dell’esercizio 2026, coperta mediante la variazione compensativa indicata.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 20 maggio 2026.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.