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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1974, n. 1

Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

Normativa italiana074U0001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce il Consorzio autonomo del porto di Napoli in sostituzione dell’Ente autonomo, definendone sede, circoscrizione, organi, funzioni, risorse finanziarie, personale e controlli. Prevede il subentro dal 1° gennaio 1974 alle attività e passività del vecchio ente e regola transitoriamente contributi, beni demaniali e organizzazione interna.

Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli

Consorzio autonomo del porto di Napoli

Il provvedimento istituisce un nuovo ente pubblico economico per la gestione commerciale e lo sviluppo del porto di Napoli e degli altri scali compresi nella relativa circoscrizione. La disciplina è costruita come subentro al precedente ente autonomo, con una forte regolazione di organi, finanziamento, controlli e regime transitorio.

Istituzione, sede e circoscrizione

È istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell’Ente autonomo del porto di Napoli. Il Consorzio ha natura di ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

La sede legale e amministrativa è in Napoli. La circoscrizione comprende gli ambiti portuali tra Capo Miseno a nord-ovest e il porto di Castellammare di Stabia incluso a sud-est, come determinati con decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione.

La circoscrizione può essere successivamente modificata, su proposta del Consorzio, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la Regione Campania.

Finalità e compiti

Il Consorzio è istituito per l’esercizio commerciale dei porti della circoscrizione, il loro miglioramento e lo sviluppo del traffico. Le funzioni attribuite sono ampie e riguardano sia l’operatività portuale sia l’integrazione con il territorio e con i trasporti.

In particolare, il Consorzio deve:

  • studiare e promuovere interventi per lo sviluppo commerciale e industriale dell’entroterra in relazione ai traffici marittimi;
  • svolgere ricerche di mercato e promuovere iniziative pubbliche e private per acquisire nuovi traffici;
  • coordinare le attività degli uffici pubblici e delle categorie economiche operanti nel porto;
  • raccogliere, elaborare e pubblicare dati sul movimento economico dei porti;
  • promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie verso il retroterra nazionale, anche contribuendo alle spese;
  • elaborare e proporre, d’intesa con Regione ed enti locali, il piano regolatore dei porti e le priorità delle nuove opere e impianti;
  • eseguire, tramite convenzione, opere marittime e impianti portuali, inclusi quelli ferroviari, e curare la manutenzione delle opere marittime;
  • curare a proprie spese la manutenzione degli impianti portuali non ferroviari e il servizio idrico;
  • gestire i servizi di manovra dei carri ferroviari e le prestazioni accessorie, con disciplina convenzionale dei rapporti economici con le Ferrovie dello Stato;
  • gestire beni del demanio marittimo e spazi acquei, regolando l’uso da parte dei terzi;
  • disciplinare le prestazioni d’opera e di servizi nei porti, compreso il lavoro portuale e le relative tariffe;
  • gestire mezzi meccanici, stazioni marittime, magazzini generali e altri servizi di interesse comune;
  • provvedere a pulizia e illuminazione dei porti;
  • determinare le tariffe dei servizi di propria competenza, con esclusione di alcune tariffe ferroviarie e doganali;
  • stipulare convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti;
  • amministrare fondi e proventi, chiedere finanziamenti ed emettere prestiti obbligazionari;
  • compiere ogni ulteriore attività utile al perseguimento dei fini istituzionali.

Restano comunque esclusi dalla competenza del Consorzio i profili relativi a opere, servitù e servizi militari, segnalamento marittimo, pilotaggio, rimorchio, polizia giudiziaria, giurisdizione civile marittima, pubblica sicurezza, sanità, dogana e i servizi di polizia, sicurezza e soccorso attribuiti all’autorità marittima.

Enti partecipanti

Partecipano al Consorzio lo Stato, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di commercio di Napoli, il Banco di Napoli, le Province di Caserta, Avellino e Benevento, i relativi comuni capoluogo e camere di commercio, nonché i comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Partecipano inoltre i comuni i cui porti siano successivamente inclusi nella circoscrizione. Possono aderire anche consorzi per aree di sviluppo industriale, altre province, comuni, capoluoghi di provincia, camere di commercio e altri enti pubblici del Mezzogiorno, su richiesta dell’ente interessato e con decreto ministeriale su proposta dell’assemblea.

Risorse finanziarie e entrate

Il Consorzio si finanzia con diverse entrate pubbliche e proprie, tra cui contributi statali, contributi degli enti consorziati, somme derivanti da convenzioni, proventi di gestione, diritti di certificazione, diritti per l’uso di opere e attrezzature, mutui, prestiti obbligazionari, alienazioni patrimoniali, risarcimenti e liberalità.

È previsto anche un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 500 milioni per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1977.

Fino all’applicazione dei nuovi diritti per l’uso delle opere e delle attrezzature, al Consorzio spettano la tassa supplementare di ancoraggio e metà della tassa sui passeggeri già devolute al precedente ente; dalla stessa data tali prelievi sono aboliti per il porto di Napoli.

Il Consorzio può inoltre imporre e riscuotere il contributo destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale previsto dal codice della navigazione.

Organi del Consorzio e assetto istituzionale

Gli organi del Consorzio sono:

  • il presidente;
  • l’assemblea;
  • il consiglio direttivo;
  • il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri. Il vice presidente è di diritto il direttore marittimo di Napoli. È inoltre previsto un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vice presidente, dai due segretari dell’assemblea e del consiglio direttivo e dal presidente della giunta regionale campana o suo delegato.

Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio, ne coordina l’attività, convoca e presiede assemblea e consiglio direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni e può adottare ordinanze per i servizi di competenza, anche richiedendo la forza pubblica. Può inoltre far rimuovere e vendere merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini, salvo quelle in consegna a dogana o ferrovia.

Assemblea: composizione e funzioni

L’assemblea ha una composizione molto ampia, con rappresentanti dello Stato, della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei lavoratori portuali, oltre ai rappresentanti degli enti successivamente ammessi al Consorzio.

I componenti in rappresentanza degli operatori e dei lavoratori sono nominati dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; se le designazioni non arrivano entro 60 giorni, il Ministro provvede direttamente.

Sono previste cause di incompatibilità e decadenza, tra cui il contenzioso contro il Consorzio, rapporti di affari o di interesse con esso e, in linea generale, il rapporto di dipendenza dal Consorzio, salvo le eccezioni indicate per alcune rappresentanze istituzionali e di categoria.

L’assemblea:

  • definisce l’indirizzo generale dell’amministrazione consortile;
  • approva bilanci preventivi, rendiconti consuntivi e variazioni rilevanti;
  • delibera su mutui, prestiti e altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese pluriennali oltre il quinquennio;
  • determina le misure dei contributi da proporre agli enti consorziati;
  • approva le proposte di piano regolatore e le varianti, oltre ai piani di massima di nuove opere e arredamenti portuali;
  • delibera sulla gestione diretta dei servizi portuali;
  • approva regolamento, ruoli organici e regolamenti interni del personale;
  • accetta eredità, legati e donazioni.

L’assemblea si riunisce ordinariamente tre volte l’anno e straordinariamente su convocazione del presidente, su richiesta dei revisori o di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Consiglio direttivo: composizione e poteri

Il consiglio direttivo è composto dal presidente, dai componenti dell’ufficio di presidenza e da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti locali, camera di commercio, operatori e lavoratori portuali.

Ha funzione di impulso e gestione operativa e:

  • predispone bilanci e conti consuntivi;
  • delibera provvedimenti per lo sviluppo dei traffici e del porto;
  • coordina le attività degli uffici pubblici e delle categorie economiche operanti nei porti;
  • predispone regolamenti e ruoli organici del personale;
  • decide in urgenza su materie di competenza dell’assemblea, con ratifica successiva;
  • delibera su liti, arbitrati, transazioni e ricorsi;
  • predispone piani regolatori, varianti, piani di massima e progetti esecutivi;
  • approva i piani di destinazione e uso delle aree portuali;
  • delibera sulle concessioni del demanio marittimo;
  • decide su appalti, forniture, miglioramenti delle comunicazioni e spese nei limiti di bilancio;
  • dispone sui mutui e sulle altre operazioni finanziarie da sottoporre all’assemblea;
  • disciplina regolamenti e tariffe dei servizi affidati al Consorzio;
  • determina diritti per l’uso delle opere e delle attrezzature;
  • stabilisce la misura del contributo per gli uffici del lavoro portuale entro i limiti di legge;
  • decide sugli incarichi professionali esterni e sulle agevolazioni tariffarie.

Controlli e approvazioni

Le deliberazioni dell’assemblea e quelle del consiglio direttivo in materia di concessioni demaniali oltre i 15 anni e di contributo per gli uffici del lavoro portuale sono soggette ad approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le deliberazioni su bilanci e operazioni finanziarie richiedono l’approvazione del Ministero della marina mercantile, talvolta di concerto con il Ministero del tesoro. Le amministrazioni interessate devono pronunciarsi entro 60 giorni dalla ricezione; trascorso tale termine, le deliberazioni si intendono approvate.

Per i piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi si applica una procedura tecnica-amministrativa con termine di 60 giorni per ciascuna amministrazione interessata e con limite massimo complessivo di 180 giorni per l’approvazione definitiva.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è composto da funzionari di più amministrazioni, con un presidente designato dal Ministro per il tesoro.

Esercita i controlli contabili e gestionali previsti dal codice civile, verificando regolarità della contabilità, bilanci, cassa, valori e titoli. Deve redigere relazioni almeno trimestrali e trasmetterle ai Ministeri interessati, informando tempestivamente il Ministero della marina mercantile di irregolarità rilevanti.

I revisori assistono alle sedute degli organi collegiali, possono effettuare ispezioni e controlli in qualsiasi momento e non possono assumere incarichi di studio o consulenza o far parte di commissioni o collegi interni.

Durata delle cariche, direttore generale e compensi

Il presidente, i componenti non di diritto dell’assemblea e i membri del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il direttore generale è a capo dei servizi esecutivi del Consorzio, partecipa alle sedute con voto consultivo ed è nominato mediante concorso per titoli tra laureati con particolare competenza nel settore marittimo-portuale.

Le indennità del presidente, del vice presidente e dei revisori, nonché i gettoni di presenza e il compenso dei segretari degli organi collegiali, sono determinati dai Ministeri competenti.

Esercizio finanziario e destinazione degli avanzi

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. I bilanci di previsione devono essere deliberati entro settembre e i conti consuntivi entro aprile dell’anno successivo.

L’avanzo netto di gestione è prima destinato alla copertura di eventuali disavanzi pregressi; l’eccedenza confluisce in un fondo per il miglioramento e potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

Personale e regime transitorio

Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto deve essere emanato il regolamento organico del personale, che definisce dotazione organica, stato giuridico, carriere e trattamento economico, anche di quiescenza.

Sono previste norme transitorie per:

  • l’inquadramento del personale proveniente dal cessato Ente autonomo;
  • l’inquadramento del personale già stabilmente adibito a servizi poi assunti direttamente dal Consorzio, con riferimento alla situazione del 30 novembre 1973;
  • la conservazione dei diritti già acquisiti.

Il Consorzio può avvalersi, temporaneamente o continuativamente, di impiegati direttivi del Ministero della marina mercantile o di ufficiali di porto entro i limiti fissati dal regolamento di esecuzione.

Il personale assunto dopo il 10 novembre 1965 dal cessato ente o dal Consorzio, se iscritto all’INPS al momento dell’assunzione, può optare tra il mantenimento del trattamento pensionistico INPS e l’iscrizione alla CPDEL.

Successione al precedente ente e beni demaniali

Dal 1° gennaio 1974 attività e passività dell’Ente autonomo del porto di Napoli sono attribuite al Consorzio.

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto il Consorzio deve rivedere concessioni e appalti del precedente ente per verificarne l’adeguatezza alle nuove esigenze portuali; la revisione è deliberata dal consiglio direttivo e approvata dal Ministero della marina mercantile.

Il personale in servizio presso il precedente ente alla data di entrata in vigore del decreto passa al Consorzio senza interruzione del rapporto di lavoro, conservando diritti economici e normativi, progressione di carriera e classi stipendiali maturate.

Le aree, i beni, le opere del demanio marittimo e gli altri beni statali esistenti negli ambiti portuali, salvo quelli necessari ai servizi di competenza statale, sono consegnati al Consorzio secondo le modalità del regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Se occorrano per servizi statali, i beni devono essere riconsegnati su richiesta ministeriale.

Ispezioni e scioglimento dell’amministrazione

Il Ministero della marina mercantile può disporre ispezioni su qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio, anche avvalendosi di funzionari di altre amministrazioni. Le ispezioni devono comunque essere eseguite almeno una volta per ogni esercizio finanziario.

L’amministrazione del Consorzio può essere sciolta in caso di persistente inosservanza degli obblighi o per altri motivi che compromettano il regolare funzionamento. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e sentito il Consiglio dei ministri, con contestuale nomina di un commissario straordinario e termine massimo di 6 mesi per ricostituire la nuova amministrazione.

Regolamento di esecuzione

Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto deve essere emanato il regolamento di esecuzione, che disciplina anche l’esercizio delle attribuzioni consortili nei porti di Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, Pozzuoli e Baia.

Disposizioni finali e decorrenza

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Regime transitorio su viabilità

Il Consorzio deve elaborare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione e sentita la Regione Campania e gli enti locali interessati, un piano di ristrutturazione del sistema viario con le opere necessarie e urgenti per eliminare le gravi difficoltà del traffico stradale nel retroterra urbano. Il piano è sottoposto alle amministrazioni interessate, che devono provvedere entro 90 giorni dal ricevimento.

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