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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47

Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

Normativa italiana074U0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce tasse erariali sulle merci sbarcate e imbarcate negli aerodromi con attività commerciale e nei porti/rade/spiagge dello Stato, con misure parametrate a peso/tonnellaggio e aggiornabili per singolo scalo. Prevede esenzioni richiamate dalla normativa marittima, modalità alternative di riscossione, rimborsi per prelievi incompatibili con il diritto CEE e abrogazioni di disposizioni incompatibili.

Tasse erariali su merci sbarcate e imbarcate via aerea e marittima

Tasse erariali su merci sbarcate e imbarcate via aerea e marittima

Il provvedimento istituisce un sistema di tassazione erariale sulle merci trasportate per via aerea e marittima, sostitutivo o coordinato rispetto a precedenti diritti e tasse, con criteri di determinazione differenziati per singolo aeroporto o porto. La disciplina recepisce l’esigenza di adeguamento alla normativa comunitaria e interviene anche su esenzioni, riscossione, rimborsi e abrogazioni collegate.

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

Per il trasporto aereo, la tassa riguarda le merci sbarcate e imbarcate in tutti gli aerodromi nei quali si svolga attività aerea commerciale. Per il trasporto marittimo, la tassa riguarda le merci sbarcate e imbarcate in tutti i porti, rade e spiagge dello Stato.

Sono soggetti obbligati:

  • nel trasporto aereo, il vettore, con possibilità di rivalsa sullo speditore o sul destinatario;
  • nel trasporto marittimo, i soggetti tenuti al pagamento della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate secondo la disciplina richiamata dal decreto.

Il proprietario dell’aeromobile è responsabile in solido dell’adempimento degli obblighi relativi alla tassa aeroportuale.

Misura della tassa per le merci via aerea

La tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili è prevista in misura non superiore a lire 100 per ogni chilogrammo di peso lordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi è considerata chilogrammo intero e, in ogni caso, la tassa non può essere inferiore a lire 100.

La misura concreta è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenendo conto:

  • del volume del traffico dell’aerodromo;
  • del costo di gestione dei servizi.

Per gli aeroporti gestiti da enti o società in base a leggi speciali, accertamento, liquidazione, riscossione ed eventuale rimborso seguono modalità stabilite con decreto ministeriale.

Misura della tassa per le merci via mare

La tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato è stabilita in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore a un quintale è considerata tonnellata intera.

La misura per ciascun porto è determinata e modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenendo conto:

  • della natura delle merci;
  • del costo medio di gestione dei servizi.

Lo stesso decreto può inoltre:

  • modificare, entro il limite del doppio del massimo previsto, le aliquote delle tasse richiamate dalla legge n. 82 del 1963;
  • determinare la devoluzione dei maggiori introiti agli enti autonomi portuali istituiti per legge;
  • stabilire specifiche destinazioni delle somme.

È inoltre prevista una tassa analoga per i porti di Palermo e Savona, con misura e destinazione fissate dal medesimo decreto, senza superare il limite massimo consentito.

Esenzioni e richiami alla normativa marittima

Alle tasse istituite dal decreto si applicano le esenzioni previste dagli articoli 29, lettere a), c), f), g) e h), 40, 41 e 42 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nonché le disposizioni degli articoli 36, primo comma, 38 e 39 della stessa legge.

Riscossione e modalità alternative di pagamento

Le tasse possono essere riscosse, oltre che con le modalità ordinarie previste dal decreto, anche mediante:

  • apposizione di marche sul documento di trasporto;
  • versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale;
  • versamento in apposito conto corrente postale.

Il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri competenti per marina mercantile, trasporti e aviazione civile e tesoro, è autorizzato a stabilire in quali casi si applichi tale sistema e a fissarne le modalità operative. Le marche hanno equiparazione, anche penale, alle marche da bollo; un decreto ministeriale ne determina valore, forma e caratteristiche distintive.

Rimborsi per incompatibilità con il diritto comunitario

Possono essere chiesti in rimborso i diritti e le tasse di cui all’articolo 7 della legge n. 24 del 1956 e all’articolo 27 della legge n. 82 del 1963 che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il Trattato o con i regolamenti CEE, purché non sia maturata la prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 c.c.

La domanda va presentata all’intendenza di finanza competente. Con decreto ministeriale possono essere stabilite modalità e procedure semplificate per i rimborsi.

Coordinamento normativo e abrogazioni

Il decreto disapplica le norme dei regolamenti di esecuzione della legge n. 82 del 1963 e del regolamento approvato con D.P.R. n. 2075 del 1962, nella parte incompatibile con le nuove disposizioni.

Inoltre:

  • vengono soppressi, nell’art. 123 del testo unico delle leggi doganali, i riferimenti al mancato pagamento dei diritti marittimi;
  • sono abrogati gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge n. 82 del 1963;
  • è abrogato il punto 9 dell’art. 4 della legge n. 173 del 1968, dalla data di emanazione del decreto presidenziale previsto per la determinazione della tassa aeroportuale.

Decorrenza

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge. Le successive variazioni di misura richiamate nel testo sono affidate a decreti del Presidente della Repubblica e risultano aggiornate da successivi provvedimenti indicati nelle note.

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