Risposta n. 584 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che, in base alla giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia (es. sentenza C‑249/17 Ryanair), le spese preparatorie e gli investimenti propedeutici all'avvio di un'attività devono essere considerati attività economiche e quindi danno diritto alla detrazione anche se l'attività non è stata poi effettivamente svolta; pertanto ritiene legittimo richiedere il rimborso dell'eccedenza IVA con causale art.30, comma 1.
IVA - Mancato esercizio dell'attività - Spettanza del diritto alla detrazione e al rimborso dell'imposta
Il quesito
Alfa s.r.l. ha versato €1.000.000 + IVA come rimborso di costi di riqualificazione alberghiera, non ha mai avviato l'attività per mancata consegna dell'immobile, ha poi risolto il contratto e ottenuto il rimborso dall'istituto bancario; chiede se l'eccedenza di IVA a credito (circa €240.000) possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art.30 DPR 633/1972 in caso di cessazione dell'attività.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda i princìpi della direttiva 2006/112/CE e della normativa nazionale: il diritto alla detrazione nasce se il soggetto agisce come soggetto passivo e gli acquisti sono connessi all'attività imponibile; in linea di principio spetta il rimborso dell'eccedenza derivante da acquisti propedeutici all'avvio dell'attività, purché la connessione sia oggettivamente provata e non vi sia abuso. Tuttavia va escluso il rimborso dell'IVA se l'Istante ha già ottenuto la restituzione dell'importo versato dal locatore o dalla banca tramite escussione della garanzia.
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