Accordo 32591 del 31/10/2023
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 5 alla Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 134 Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in materia di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl MIT comunica l'entrata in vigore, dal 5 gennaio 2024, del supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 134, relativo all'omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e alle loro prestazioni di sicurezza. La nota richiama il precedente aggiornamento del 7 aprile 2022 e precisa che, trattandosi di un supplemento, non cambia l'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Viene inoltre aggiornato l'elenco dei Paesi aderenti al Regolamento n. 134.
Comunicazione sull'entrata in vigore del supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 134 sui veicoli a idrogeno
Supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 134
La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa dell'entrata in vigore del supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 134, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti in materia di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV). La nota ha natura informativa e si inserisce nel quadro dell'Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni.
Base normativa e richiamo al precedente aggiornamento
Il MIT richiama la circolare prot. 11649 del 07/04/2022 e comunica che il testo dell'emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2023/52, è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "proposte adottate - adopted proposals", sessione di giugno 2023.
Decorrenza ed effetti tecnici
Il supplemento 5 entra in vigore il 05/01/2024. L'amministrazione precisa che, essendo un "supplemento", non comporta l'aggiornamento dell'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione, con conseguente assenza di modifiche formali alla struttura del numero già assegnato ai fini dell'omologazione.
Ambito di applicazione e Paesi aderenti
La nota aggiorna anche l'elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 134. Tra questi figurano, oltre all'Italia, numerosi Stati europei e extraeuropei, nonché l'Unione Europea e San Marino. L'informazione è rilevante per operatori, costruttori e soggetti che operano nell'omologazione e commercializzazione di veicoli a idrogeno, in quanto definisce il perimetro di riconoscimento reciproco delle omologazioni nell'ambito del Regolamento.
Punti principali
Oggetto e contenuto tecnico dell'aggiornamento
La comunicazione riguarda il Regolamento UNECE n. 134, intitolato "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in materia di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV)". Il MIT informa dell'adozione del supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti.
Decorrenza dell'entrata in vigore
Il supplemento 5 entra in vigore il 5 gennaio 2024. Il testo dell'emendamento (ECE/TRANS/WP29/2023/52) è disponibile in lingua ინგლისe sul sito UNECE, nella sezione "proposte adottate - adopted proposals", sessione di giugno 2023.
Effetti sull'omologazione
La nota precisa che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. L'aggiornamento ha quindi rilievo tecnico-regolatorio, senza incidere sulla struttura formale del numero di omologazione già rilasciato.
Paesi aderenti al Regolamento n. 134
Viene fornito l'elenco aggiornato dei Paesi che adottano il Regolamento n. 134, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Kazakistan, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Unione Europea, Giappone, Australia, Ucraina, Sudafrica, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Repubblica di Corea, Malesia, Thailandia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan e Uganda.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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