Cassazione Civile, Ordinanza n. 01416/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato nel 2009 da una società, debitrice principale di pregresse esposizioni verso la banca. Due soggetti che avevano prestato fideiussione per la società hanno chiesto in giudizio l’accertamento della nullità del contratto di mutuo e della loro fideiussione. In appello la domanda è stata respinta: la corte territoriale ha escluso sia l’illiceità della causa del mutuo perché destinato a ripianare debiti pregressi, sia la nullità per violazione del limite di finanziabilità dell’art. 38 T.U.B., ritenendo non provata la concreta eccedenza dell’80% rispetto al valore del bene. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla legittimazione processuale, sostenendo che la banca dovesse essere dichiarata contumace e che la cessionaria del credito non avesse provato la propria legittimazione/intervento come successore a titolo particolare; 2) violazione delle norme sulla causa illecita e sulla nullità del mutuo, assumendo che un mutuo concesso per estinguere pregresse esposizioni debitorie non fosse valido; 3) violazione dell’art. 38 T.U.B., dell’onere della prova e delle norme sulle prove, sostenendo che il limite di finanziabilità andasse verificato sul residuo capitale del debito pregresso al momento dell’erogazione e che tale dato risultasse dagli atti o fosse comunque acquisibile tramite esibizione e CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata dichiarazione di contumacia della banca per difetto di specificità e perché, in ogni caso, la mancata indicazione della parte contumace in sentenza non incide sulla regolarità del contraddittorio se la parte è stata ritualmente citata. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla legittimazione della cessionaria, perché avrebbe richiesto un nuovo accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità e perché il motivo non era adeguatamente specifico. Il secondo motivo è stato respinto nel merito: il mutuo cosiddetto "solutorio" è valido e costituisce titolo esecutivo se la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito, anche se poi venga immediatamente utilizzata per estinguere debiti pregressi verso la banca. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva un apprezzamento di fatto sul mancato superamento del limite di finanziabilità, non scrutinabile in cassazione. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e, per il residuo, poste a carico dei ricorrenti; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per dedurre un vizio relativo alla legittimazione/contraddittorio, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità.
art. 101 c.p.c.
evocato in relazione alla regolare costituzione del contraddittorio; la Corte ha ribadito che la mancata indicazione della parte contumace non comporta nullità se la parte è stata ritualmente citata.
art. 111 c.p.c.
richiamato nel primo motivo, ma senza incidere sull’esito, perché la questione era priva di specificità e non integrava nullità della decisione.
art. 291 c.p.c.
richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato vizi processuali utili a fondare la cassazione.
art. 366 c.p.c.
utilizzato come parametro di ammissibilità: il ricorso è stato ritenuto carente di specificità e privo di adeguata localizzazione degli atti rilevanti.
art. 1343 c.c.
richiamato per sostenere la nullità del mutuo per causa illecita; la Corte ha escluso che il mutuo destinato a rientro di debiti pregressi sia, per ciò solo, illecito.
art. 1344 c.c.
invocato per l’asserita frode alla legge, ma la censura è stata respinta sulla base della validità del mutuo solutorio.
art. 1418 c.c.
richiamato come norma sulla nullità contrattuale, ma la Corte ha negato la nullità del mutuo nei termini prospettati.
art. 38 D.Lgs. n. 385/1993
la Corte ha ritenuto che la questione riguardasse un accertamento in fatto sul rispetto del limite di finanziabilità; nel caso concreto la violazione non risultava provata.
Delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995
richiamata in relazione al limite di finanziabilità del mutuo fondiario, ma senza esito favorevole ai ricorrenti per difetto di prova in concreto.
art. 2697 c.c.
invocato sull’onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a contestare un apprezzamento di fatto.
art. 2698 c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma non utile a scardinare il giudizio di fatto della corte di merito.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto, ma un tentativo di rivalutazione del merito.
art. 38 c.p.c.
non citato nel testo; omesso.
art. 287 c.p.c.
richiamato dalla Corte per qualificare come errore materiale la mancata indicazione della parte contumace, emendabile con procedimento di correzione.
art. 474 c.p.c.
richiamato per affermare che il contratto di mutuo solutorio, se dotato dei requisiti di legge, può costituire titolo esecutivo.
art. 91 c.p.c.
applicato per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza, dopo la compensazione parziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza, o la mancata dichiarazione formale di contumacia, non determina di per sé nullità della decisione se risulta che la parte è stata regolarmente citata e il contraddittorio si è comunque regolarmente instaurato; in tale ipotesi l’errore è meramente materiale.
- La deduzione in cassazione di un difetto di legittimazione della parte subentrata nel credito è ammissibile solo nei limiti in cui la questione sia scrutinabile sulla base degli accertamenti di fatto già compiuti; non può trasformarsi in una richiesta di nuovo accertamento del merito.
- Il mutuo cosiddetto solutorio è valido anche quando la somma sia immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, purché la somma sia entrata nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito; la destinazione successiva delle somme è un atto distinto e non incide, di per sé, sulla validità del contratto.
- La violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario richiede un accertamento in concreto del superamento della soglia legale; in sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto se la corte di merito ha ritenuto non provata tale eccedenza.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o di norme sulle prove, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e delle risultanze documentali sono inammissibili in cassazione per difetto di decisività o per sconfinamento nel merito.
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