Cassazione Penale, Sentenza n. 4899/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 12/09/2023 del Tribunale di Messina che, in sede di incidente di esecuzione, aveva dichiarato l'inammissibilità della sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p., ritenendola mera riproposizione di precedenti istanze già rigettate nei procedimenti esecutivi SIGE nn. 223/2022 e 144/2023. Turíano sosteneva errore di diritto (artt. 671 e 666 c.p.p.) e vizio di motivazione, affermando che la nuova istanza verteva su ragioni diverse rispetto a quelle già esaminate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'istanza fosse una mera riproposizione di richieste già decise e che il ricorrente non abbia indicato nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche non valutate nelle precedenti ordinanze in grado di superare la preclusione rebus sic stantibus prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. È stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
«se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione»
Il giudice ha interpretato la norma come autorizzazione a dichiarare inammissibile l'istanza quando essa sia una mera riproposizione basata sugli stessi elementi già valutati; tale dichiarazione preclude una nuova pronuncia fintantoché non emergano fatti nuovi o questioni giuridiche non precedentemente considerate.
Riguarda la disciplina della continuazione fra reati; la Corte ha valutato che la richiesta di applicazione di tale disciplina fosse già stata oggetto di valutazione nei procedimenti esecutivi indicati e non sia stata supportata da nuovi elementi tali da rendere diversa la decisione.
Norma richiamata dal ricorrente quale strumento per rimessione in termini per proporre impugnazione; la Corte non ha ritenuto che tale rimessione, di per sé, potesse rimuovere la preclusione derivante dalla mancata indicazione di nuovi elementi.
Consente la condanna della parte al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per sanzionare il ricorso ritenuto inammissibile, determinando la somma in euro 3.000,00.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000 (richiamata)
Richiamata in punto di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da escludere la condanna pecuniaria, pur richiamando il principio implicato nella pronuncia costituzionale.
Cass. Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016 (Crescenza)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui la preclusione non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il ricorrente non abbia indicato tali elementi nuovi.
Massime di principio
- In sede di incidente di esecuzione l'istanza può essere dichiarata inammissibile se costituisce mera riproposizione di richieste già rigettate basate sugli stessi elementi (art. 666, comma 2, c.p.p.).
- Per superare la preclusione derivante da una decisione esecutiva definitiva è necessario indicare fatti nuovi o questioni giuridiche non precedentemente valutate; non bastano argomentazioni già esaminate.
- Gli "elementi nuovi" possono essere sia fatti sopravvenuti sia fatti preesistenti ma non considerati nella precedente pronuncia; il ricorrente deve specificarli chiaramente nel ricorso.
- La mancata indicazione di nuovi elementi può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- La rimessione in termini (art. 175 c.p.p.) non elimina automaticamente la necessità di mostrare novità rispetto a precedenti decisioni sull'identico petitum.
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