L.R. Toscana 1/2003
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna in modo ampio la legge forestale toscana del 2000, incidendo su numerosi articoli relativi a funzioni amministrative, regolamento forestale, tagli boschivi, incendi, sanzioni e altri profili gestionali. Prevede norme transitorie fino al 2004-2005 per l’adeguamento dei regolamenti e il passaggio di competenze. Alcune disposizioni emergenziali sugli incendi valgono solo fino all’entrata in vigore del piano pluriennale AIB e delle modifiche regolamentari.
Modifiche alla legge forestale della Toscana
Modifiche alla legge forestale della Toscana
La legge regionale interviene in modo esteso sulla disciplina forestale toscana, aggiornando la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39. Il provvedimento opera esclusivamente per il territorio della Toscana e ridisegna vari profili organizzativi, gestionali e sanzionatori della materia forestale.
Ambito e contenuto dell’intervento
Il testo modifica numerosi articoli della legge forestale regionale del 2000, con sostituzioni, inserimenti, abrogazioni e aggiornamenti puntuali. Le modifiche riguardano, in particolare, il regolamento forestale, le funzioni amministrative degli enti territoriali, la disciplina dei boschi, la prevenzione degli incendi, i tagli boschivi e il sistema sanzionatorio.
Regolamento forestale e adeguamento della disciplina attuativa
Il regolamento di attuazione della legge forestale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R, è qualificato come regolamento forestale della legge 39/2000 come modificata. Entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale deve adeguare tale regolamento ai contenuti della legge, seguendo le procedure previste dalla stessa legge forestale. Le modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Entro il 1° gennaio 2004 Province, Comunità montane, Comuni ed Enti parco devono approvare il regolamento previsto dalla legge forestale come novellata. I regolamenti forestali provinciali già approvati prima dell’entrata in vigore della legge cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari.
Funzioni amministrative e regime transitorio
L’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alle Comunità montane e ai Comuni decorre dal 1° gennaio 2004. I procedimenti amministrativi già pendenti alla data del 1° gennaio 2004 restano di competenza della Provincia fino alla loro conclusione.
Disciplina transitoria in materia di tagli boschivi
L’obbligo del piano dei tagli previsto dalla legge forestale, come sostituita, decorre dal 1° gennaio 2005. Fino a quella data non opera dunque tale obbligo nelle forme introdotte dalla novella.
Prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi
Fino all’esecutività del piano pluriennale regionale AIB continua ad applicarsi il piano operativo antincendi boschivi approvato nel 1997, con le sue successive modificazioni. Nel periodo transitorio, ferme restando le competenze del Corpo dei vigili del fuoco e delle altre strutture statali, lo spegnimento degli incendi è affidato al personale del Corpo forestale dello Stato, alle squadre organizzate da Comuni, Comunità montane, Province ed Enti parco regionali, nonché alle squadre del volontariato. La direzione delle operazioni di estinzione spetta al personale del Corpo forestale dello Stato; in sua assenza, la direzione passa ai tecnici degli enti territoriali secondo le regole del piano operativo del 1997.
Divieti cautelativi contro gli incendi e sanzioni transitorie
Fino all’entrata in vigore delle modifiche del regolamento forestale si applicano misure cautelative contro gli incendi boschivi. La Giunta regionale individua i periodi a rischio, equiparati alla dichiarazione di grave pericolosità. In tale fase vige il divieto di accendere fuochi nei boschi e in una fascia contigua di 50 metri. Nei periodi a rischio è inoltre vietato, nei boschi e nella fascia contigua di 200 metri, accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori e altre attrezzature che possano produrre scintille o brace, nonché compiere operazioni comunque pericolose. Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie sostitutive di quelle ordinarie: da 50 a 500 euro per la violazione del divieto dei 50 metri e da 100 a 1.000 euro per la violazione delle ulteriori misure di prevenzione nei 200 metri.
Regime di attualità
La legge è in larga parte di modifica della disciplina forestale già esistente. Oggi risultano utili soprattutto le disposizioni che hanno operato come novella sulla legge forestale del 2000; invece le norme transitorie specifiche sui termini 2003-2005 e sulla fase provvisoria antincendi hanno esaurito la loro funzione e sono da considerarsi sostanzialmente superate.
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