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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 549 del 12/09/2024

Provvedimento del 12 settembre 2024

Garante Privacy549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che un impianto di videosorveglianza installato da un privato sul muro esterno della propria abitazione riprendeva non solo aree di pertinenza, ma anche porte e finestre dell’abitazione dei segnalanti affacciate sul vicolo. Ha quindi escluso che il trattamento potesse rientrare nell’eccezione domestica di cui all’art. 2, par. 2, GDPR e ha ritenuto integrata una violazione dei principi di liceità e della base giuridica del trattamento. Al titolare è stato ingiunto di limitare l’angolo di ripresa ed è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento.

Ordinanza-ingiunzione nei confronti di un privato per videosorveglianza domestica che riprendeva anche porte e finestre di terzi

Videosorveglianza domestica che riprende aree di terzi e sanzione al privato

Il Garante ha esaminato una segnalazione relativa a un impianto di videosorveglianza installato da un privato sul muro esterno della propria abitazione, che riprendeva anche porte e finestre delle abitazioni dei segnalanti affacciate su un vicolo. All’esito dell’istruttoria, il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, con ingiunzione di adeguamento dell’impianto e irrogazione di una sanzione pecuniaria di 400 euro.

Origine del procedimento e accertamenti svolti

La vicenda prende avvio da una segnalazione del 13 luglio 2022 con cui alcuni vicini lamentavano la presenza di cinque telecamere orientate sulle aperture delle loro abitazioni. L’Ufficio ha avviato l’istruttoria con richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e ha delegato verifiche in loco al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza.

Nel corso del sopralluogo del 22 e 23 novembre 2022 è stato accertato che l’impianto era composto da cinque telecamere, di cui due non funzionanti e tre funzionanti, collocate esternamente nella parte alta del muro dell’edificio del titolare del trattamento. Il destinatario ha spiegato che l’impianto era stato inizialmente installato nel 2018 e successivamente potenziato dopo episodi di minacce e percosse subiti nel luglio 2022.

Difese del titolare e contestazioni dell’istruttoria

Il titolare ha sostenuto che l’area ripresa fosse di sua esclusiva proprietà e che i vicini avessero aperto abusivamente porte e finestre sul muro perimetrale. Ha inoltre affermato che le immagini erano usate anche dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale in corso.

Nonostante tali difese, l’Ufficio ha rilevato che le immagini risultavano idonee a inquadrare anche aree di fatto pertinenti ai segnalanti e ha quindi invitato il titolare, con nota del 10 febbraio 2023, a circoscrivere l’angolo di visuale escludendo porte e finestre delle abitazioni prospicienti il vicolo.

Inquadramento giuridico: eccezione domestica e limiti alla videosorveglianza privata

Il Garante ha richiamato il principio secondo cui i trattamenti svolti da persone fisiche per finalità esclusivamente personali o domestiche sono esclusi dall’ambito di applicazione del GDPR ai sensi dell’art. 2, par. 2, e del considerando 18, purché l’attività resti confinata alla sfera familiare e non comporti riprese di aree comuni o di pertinenza di terzi.

È stato ribadito che la videosorveglianza privata è lecita senza ulteriori adempimenti solo se l’angolo di ripresa è limitato alle zone di propria pertinenza, eventualmente mediante oscuramento delle porzioni eccedenti. Un’estensione a spazi pubblici è possibile soltanto in presenza di un rischio effettivo adeguatamente documentato e in misura necessaria e proporzionata; restano comunque vietate le riprese di aree di pertinenza di terzi.

Illecito accertato e violazioni contestate

Nel caso concreto, il raggio di ripresa comprendeva anche la facciata su cui insistono le porte e le finestre dell’abitazione utilizzata dai segnalanti. Il Garante ha ritenuto che ciò determinasse un trattamento di dati personali non riconducibile all’eccezione domestica e privo di adeguata base giuridica.

La violazione è stata qualificata come contrasto con:

  • l’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, sotto il profilo della liceità;
  • l’art. 6 GDPR, per assenza di un valido presupposto di liceità.

Il provvedimento precisa che le contestazioni di natura civilistica sulla proprietà dell’area e sulle vedute non incidono sulla valutazione privacy, poiché rileva il fatto oggettivo della ripresa di aree di terzi.

Misure correttive imposte

Il Garante ha ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di conformare il trattamento tramite l’adozione delle misure necessarie a circoscrivere l’angolo di visuale delle telecamere, escludendo dalla ripresa le porte e le finestre dell’abitazione dei segnalanti.

È stato inoltre richiesto un riscontro adeguatamente documentato ex art. 157 del Codice entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, con avvertimento che il mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro.

Nella quantificazione, richiamando i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR e il principio di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui al par. 1, sono stati considerati:

  • l’estensione del raggio di videosorveglianza ad aree di pertinenza di terzi;
  • la mancata modifica dell’angolo di visuale nonostante i rilievi dell’Ufficio.

Pubblicazione del provvedimento e opposizione

Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, richiamando l’art. 166, comma 7, del Codice e l’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019. Ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine dell'istruttoria e accertamenti

La procedura è nata da una segnalazione di alcuni vicini che lamentavano la presenza di cinque telecamere installate sul muro esterno di proprietà del destinatario e orientate verso le porte secondarie e le finestre delle abitazioni prospicienti il vicolo. A seguito della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e di verifiche in loco della Guardia di finanza, è emerso che l’impianto comprendeva cinque telecamere, di cui tre funzionanti, collocate nella parte alta del muro dell’edificio.

Difese del titolare e finalità dichiarata

Il titolare ha sostenuto che l’impianto fosse installato a tutela della sicurezza delle persone e della proprietà e che l’area ripresa fosse di sua esclusiva proprietà. Ha inoltre rappresentato che due telecamere originarie erano state scollegate e lasciate sul muro come deterrente, mentre le tre funzionanti registravano immagini al rilevamento di movimenti. Ha anche richiamato minacce e percosse subite nel luglio 2022 e ha dichiarato che le immagini venivano utilizzate dall’autorità giudiziaria per un procedimento penale in corso.

Valutazione sull'ambito di applicazione del GDPR

Il Garante ha ribadito che i trattamenti effettuati da persone fisiche per finalità esclusivamente personali o domestiche, ai sensi dell’art. 2, par. 2, GDPR e del considerando 18, restano fuori dall’ambito di applicazione del Regolamento solo se non eccedono la sfera familiare e non riprendono aree comuni o di pertinenza di terzi. È stato precisato che l’angolo di visuale può comprendere solo le zone di propria pertinenza, eventualmente mediante oscuramento delle aree eccedenti; eventuali estensioni a spazi pubblici sono ammissibili solo in presenza di situazioni di rischio effettivo documentate e in modo necessario e proporzionato.

Violazione accertata e base giuridica mancante

Dall’istruttoria è emerso che le telecamere riprendevano anche aree di pertinenza dei segnalanti, in particolare la facciata con porte e finestre delle loro abitazioni. Il Garante ha quindi ritenuto che il trattamento non rientrasse nell’eccezione domestica e fosse privo di un idoneo presupposto di liceità, integrando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR.

Misura correttiva e sanzione

È stato ingiunto al titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di adottare misure per circoscrivere l’angolo di visuale delle telecamere, escludendo porte e finestre dell’abitazione dei segnalanti, con riscontro documentato entro 90 giorni. Per la violazione accertata è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83, par. 5, GDPR, valutando la condotta di estensione della ripresa ad aree di terzi e la mancata modifica dell’angolo di visuale nonostante i rilievi.

Pubblicazione e tutela giurisdizionale

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e del regolamento n. 1/2019. È inoltre indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzadiritti dell'interessatomisure di sicurezzasanzioni gdprrapporto di lavoro

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