Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 550 del 12/09/2024

Provvedimento del 12 settembre 2024

Garante Privacy550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo di un ex dipendente contro Top Quality Corporation S.r.l.s. per il mancato riscontro a un’istanza di accesso ai dati personali, in particolare ai cedolini paga, e per la mancata collaborazione con l’Autorità a seguito di richieste di informazioni ex art. 157 Codice privacy. L’Autorità ha ordinato di dare risposta all’interessato entro 30 giorni, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

Top Quality Corporation S.r.l.s. sanzionata per mancato riscontro a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR e alle richieste di informazioni del Garante

Top Quality Corporation S.r.l.s. - mancato riscontro a istanza di accesso e alle richieste del Garante

Il Garante ha definito un reclamo presentato da un ex dipendente nei confronti di Top Quality Corporation S.r.l.s., relativo al mancato riscontro a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR e alla mancata collaborazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria. Il provvedimento conclude per l’illiceità del trattamento connessa all’omessa risposta e dispone sia misure correttive sia una sanzione pecuniaria.

Fatti e origine del reclamo

L’interessato aveva presentato alla società, in data 7 aprile 2022, una richiesta di accesso ai dati personali riguardanti il rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai cedolini paga. Non avendo ricevuto risposta entro il termine di cui all’art. 12, par. 3, GDPR, ha proposto reclamo al Garante il 2 maggio 2022, poi regolarizzato il 5 luglio 2022.

Attività istruttoria del Garante e mancato riscontro alle richieste di informazioni

L’Autorità ha avviato l’istruttoria con nota del 14 novembre 2022, invitando la società a fornire osservazioni e ad aderire alle richieste dell’interessato. Poiché non perveniva alcun riscontro, la richiesta è stata reiterata il 16 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy. Successivamente, a seguito del perdurante silenzio, l’Ufficio ha delegato il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza per una nuova notifica della richiesta di informazioni e dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, Codice. Anche tale notifica, eseguita il 31 maggio 2023, non ha ricevuto risposta.

Condotta della società e valutazione del Garante

In sede ispettiva, la società ha sostenuto di aver già fornito all’interessato documentazione tramite messaggi WhatsApp: dati societari, lettera di assunzione, contratto e busta paga. Il Garante ha però rilevato che tale documentazione era stata trasmessa prima dell’istanza del 7 aprile 2022 e riguardava soprattutto la procedura di dimissioni e il contratto di lavoro, non coincidendo con la richiesta di accesso ai cedolini paga. L’argomentazione della società, secondo cui non sarebbe stato necessario rispondere all’Autorità perché il reclamante aveva già ricevuto documentazione, è stata giudicata irrilevante e non idonea a escludere la responsabilità.

Violazioni accertate e norme richiamate

Il Garante ha accertato la violazione:

  • dell’art. 12, par. 3, GDPR, per mancata risposta all’interessato entro un mese;
  • dell’art. 15 GDPR, per omesso riscontro all’istanza di accesso;
  • dell’art. 157 del Codice privacy, per mancata risposta alle richieste di informazioni dell’Autorità.

È stata inoltre richiamata la previsione dell’art. 166, comma 2, Codice, che collega la violazione dell’art. 157 alla sanzione di cui all’art. 83, par. 5, GDPR.

Misure correttive ordinate

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, il Garante ha ordinato alla società di soddisfare le richieste dell’interessato, comunicando le informazioni già oggetto dell’istanza del 7 aprile 2022 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e dandone contestuale riscontro all’Autorità.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro. Nella quantificazione sono stati considerati, in linea con l’art. 83, par. 1 e 2, GDPR:

  • la natura, gravità e durata della violazione, riferita all’esercizio dei diritti dell’interessato;
  • il carattere colposo della condotta e il grado di responsabilità della società;
  • la scarsa collaborazione con l’Autorità e l’aggravio procedimentale causato;
  • l’inerzia nel porre rimedio alle violazioni;
  • le condizioni economiche del contravventore, valutate sulla base del bilancio 2021.

Pubblicazione e rimedi

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019. È stata inoltre richiamata la facoltà di definizione agevolata del pagamento in misura ridotta e l’opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice e 10 d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e istanza dell’interessato

Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 2 maggio 2022 e regolarizzato il 5 luglio 2022. Il reclamante aveva prima inviato alla società, il 7 aprile 2022, un’istanza di esercizio dei diritti ai sensi dell’art. 15 GDPR per ottenere accesso a tutti i dati personali relativi al rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai cedolini paga. La società non aveva risposto nei termini di cui all’art. 12, par. 3, GDPR.

Istruttoria e mancata collaborazione con il Garante

L’Autorità ha avviato l’istruttoria il 14 novembre 2022, invitando la società a fornire osservazioni e ad aderire alle richieste dell’interessato. Non avendo ricevuto riscontro, la richiesta è stata reiterata il 16 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 157 Codice privacy. Anche la successiva richiesta notificata tramite il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza il 31 maggio 2023 è rimasta senza riscontro, nonostante l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, Codice.

Valutazioni sul merito della violazione

Il Garante ha ritenuto non idonee le giustificazioni della società, che aveva sostenuto di aver già fornito documentazione al reclamante tramite messaggistica WhatsApp prima del reclamo. Tale documentazione, però, riguardava la procedura di dimissioni e il contratto di lavoro, ed era comunque anteriore all’istanza ex art. 15 GDPR. L’Autorità ha quindi accertato l’omesso riscontro all’istanza di accesso e alle comunicazioni dell’Ufficio, in violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR e dell’art. 157 Codice.

Provvedimenti correttivi

Accolto il reclamo, il Garante ha ordinato alla società, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, di soddisfare le richieste dell’interessato comunicando le informazioni oggetto dell’istanza del 7 aprile 2022 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con contestuale comunicazione all’Autorità.

Sanzione e pubblicazione

Per la violazione dell’art. 157 Codice, sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, ritenendo la violazione non minore e valorizzando natura, gravità e durata della condotta, il grado di responsabilità, la scarsa collaborazione, l’aggravio procedimentale e le condizioni economiche del contravventore. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatosanzioni gdprrapporto di lavoropubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.