Provvedimento del 16/01/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello CU 2017 per l’anno 2016, le relative istruzioni, il frontespizio e il quadro CT per la trasmissione telematica, oltre alle specifiche tecniche. Disciplina soggetti obbligati, contenuti della certificazione, termini di rilascio e invio, modalità di correzione degli errori e utilizzo dei dati per la dichiarazione precompilata.
Approvazione della Certificazione Unica CU 2017 e delle modalità di trasmissione telematica
Approvazione della Certificazione Unica CU 2017
Il provvedimento approva la Certificazione Unica "CU 2017" relativa ai redditi corrisposti nell’anno 2016, insieme alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT. Definisce inoltre le modalità di comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e approva le specifiche tecniche per l’invio telematico.
Ambito di applicazione della certificazione
La CU 2017 è utilizzata per attestare:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, ai sensi degli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2016;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ai sensi degli articoli 53 e 67, comma 1, del TUIR;
- provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, nonché provvigioni per vendita a domicilio ex art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto soggetti all’art. 25-ter del DPR n. 600/1973;
- indennità per cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportiva autonoma, di cui all’art. 17, comma 1, lettere d), e), f), del TUIR;
- ritenute d’acconto operate e detrazioni effettuate.
La certificazione è utilizzata anche per attestare i redditi corrisposti nel 2016 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, nonché i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Soggetti obbligati e rilascio al contribuente
La CU 2017 deve essere compilata dal datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta secondo le istruzioni contenute nei capitoli 4, 5, 6 e 7.
La certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni del Capitolo 3, entro i termini previsti dall’art. 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/1998. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Se il sostituto ha già rilasciato una certificazione relativa ai redditi del 2016 prima dell’approvazione del modello, deve rilasciare una nuova CU 2017 comprensiva anche dei dati già certificati, entro il medesimo termine.
Qualora la certificazione riguardi solo una delle due macro-tipologie reddituali, deve essere rilasciata esclusivamente la parte relativa alle tipologie indicate.
Certificazioni relative ai contributi INPS
La CU deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alla presentazione:
- delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito dalla legge n. 467/1978 (modello 01/M);
- del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
La certificazione rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Se non è esercitata l’opzione prevista dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti che intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria rilasciano alle parti, entro il termine previsto per la certificazione, una specifica attestazione.
La certificazione deve contenere:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- natura, oggetto e data dell’operazione;
- quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Modalità di indicazione degli importi
Gli importi del modello devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
È approvato il frontespizio per la trasmissione telematica con le istruzioni di compilazione, relativo ai dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione e del soggetto incaricato della trasmissione. È inoltre approvato il quadro CT con le relative istruzioni per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso con i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e 730-4 integrativo).
Il quadro CT è utilizzato dal sostituto che non abbia presentato l’apposita comunicazione e che trasmetta almeno una certificazione relativa a redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati.
Devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter dell’art. 4 del DPR n. 322/1998, comprese quelle relative a tipologie reddituali per le quali non è prevista la dichiarazione precompilata.
Non devono invece essere inviate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, già disciplinate dal provvedimento del 7 gennaio 2013.
Se la certificazione riguarda solo una delle due tipologie reddituali principali, deve essere trasmessa esclusivamente la parte relativa alle tipologie erogate.
Specifiche tecniche per la trasmissione
I soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle certificazioni e i soggetti incaricati dell’invio devono utilizzare modelli conformi a quelli approvati e rispettare le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A.
Eventuali aggiornamenti e correzioni delle specifiche saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tipologie di invio, termini e regole correttive
Sono previsti invii:
- ordinari;
- sostitutivi;
- di annullamento.
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche è il 7 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati dell’anno precedente.
In caso di errata trasmissione, la sanzione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2014 non si applica se la sostituzione o l’annullamento avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Se viene scartato l’intero file inviato entro il termine:
- la sanzione non si applica se viene effettuato un nuovo invio ordinario entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Se vengono scartate singole certificazioni inviate entro il termine:
- la sanzione non si applica se viene trasmesso un ulteriore invio ordinario contenente solo le certificazioni rettificate entro i cinque giorni successivi;
- non devono essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.
I dati trasmessi nei termini sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Reperibilità dei modelli e stampa
Il frontespizio, il quadro CT e la Certificazione Unica sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
È consentito l’utilizzo anche da altri siti internet, a condizione che:
- siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’Allegato 1;
- sia riportato l’indirizzo del sito di provenienza;
- siano indicati gli estremi del provvedimento.
È consentita la stampa monocromatica in nero, purché realizzata con stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo.
Motivi e fondamento normativo
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del DPR n. 322/1998, che impone ai soggetti sostituti d’imposta il rilascio e la trasmissione telematica della certificazione unica entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme e dei valori.
La trasmissione telematica è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione prevista dal DPR n. 322/1998.
Il testo richiama inoltre numerose disposizioni normative di riferimento in materia tributaria, previdenziale, di semplificazione fiscale e di dichiarazione precompilata, nonché la regola secondo cui la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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