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Provvedimento

Provvedimento del 16/01/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva i modelli 730/2017, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, con istruzioni e bolla di consegna, disciplinando modalità di presentazione, trasmissione telematica, consegna delle schede per l'otto, cinque e due per mille, riservatezza, stampa e reperibilità dei modelli per la dichiarazione dei redditi 2017 relativa ai redditi 2016.

Approvazione modelli 730/2017 e relativi allegati per l'assistenza fiscale

Approvazione dei modelli 730/2017 per l'assistenza fiscale

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate approva la modulistica relativa alla dichiarazione semplificata IRPEF da presentare nel 2017 per i redditi prodotti nel 2016. Definisce inoltre le regole operative per la consegna, la trasmissione telematica, la gestione delle scelte per l'otto, cinque e due per mille, nonché le caratteristiche tecniche di stampa e reperibilità dei modelli.

Modelli approvati e loro funzione

Sono approvati, con le relative istruzioni, i seguenti modelli:

  • 730/2017, per la dichiarazione semplificata ai fini IRPEF da presentare nell'anno 2017 per i redditi 2016;
  • 730-1, per le scelte di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
  • 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, contenenti la ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione;
  • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell'assistenza fiscale prestata;
  • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 di cui all'Allegato 1.

Caratteristiche del modello 730-4 e 730-4 integrativo

I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono anche consistere in un tabulato a stampa, purché contenga tutte le informazioni previste dal modello.

Se il modello è composto da più pagine:

  • la sezione terza va compilata solo nell'ultima pagina;
  • per la comunicazione tramite supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno definite con successivo provvedimento;
  • i supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo;
  • nella sezione seconda vanno riportati solo numero d'ordine, codice fiscale e cognome e nome dei contribuenti assistiti;
  • la sezione terza va compilata solo nell'ultima pagina utilizzata.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo da parte di CAF e professionisti saranno definite con successivo provvedimento, richiamando il decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, e l'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Consegna e trasmissione delle dichiarazioni modello 730

I soggetti che prestano assistenza fiscale hanno obblighi distinti in base al ruolo svolto.

Per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nel 2017:

  • devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite soggetto incaricato, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2017;
  • devono rispettare le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento;
  • se la consegna avviene a un soggetto incaricato della trasmissione telematica, devono usare la bolla di consegna dell'Allegato 1, riportando i codici fiscali dei soggetti assistiti.

Per i CAF e i professionisti abilitati:

  • devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nel modello 730/2017, nei modelli 730-4 e nelle schede per l'otto, cinque e due per mille;
  • devono rispettare le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Tutti i soggetti che prestano assistenza fiscale devono inoltre essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 elaborate entro 30 giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate; tale obbligo permane fino alla scadenza dei termini di accertamento previsti dall'articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Consegna delle schede 730-1 e gestione delle buste

I sostituti d'imposta devono consegnare le schede 730-1 contenute in buste sigillate a un ufficio postale o a un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Sono previste due modalità di confezionamento:

  • la busta apposita di cui all'Allegato 2, sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente;
  • una normale busta di corrispondenza, anch'essa sigillata e contrassegnata, purché rispetti le caratteristiche di cui al punto 8.5.

In caso di consegna a un soggetto incaricato della trasmissione telematica:

  • deve essere utilizzata la bolla di consegna dell'Allegato 1;
  • nella bolla devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte;
  • il soggetto incaricato deve rilasciare al sostituto copia della bolla contenente l'impegno a trasmettere telematicamente i dati dei modelli 730 e 730-1.

In caso di consegna a un ufficio postale:

  • la bolla di consegna deve essere compilata senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte;
  • le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a 100 pezzi;
  • ciascun pacco, numerato progressivamente, deve riportare la dicitura "Modello 730-1";
  • sul pacco devono essere indicati codice fiscale, cognome e nome o denominazione e domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

Trasmissione dei dati delle schede 730-1 e termini

Per consentire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati ex articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 trasmettono tempestivamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute.

In particolare, i soggetti incaricati di cui al DPR n. 322 del 1998 devono inviare i dati entro il 31 luglio 2017 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2017.

Al momento dell'apertura della busta, i soggetti incaricati e Poste Italiane S.p.A. devono verificare la corrispondenza tra i dati esterni della busta o scheda e quelli riportati nella scheda interna, con riferimento a codice fiscale, cognome e nome del contribuente.

Obblighi di riservatezza

I soggetti incaricati della trasmissione telematica e Poste Italiane S.p.A. devono rispettare le disposizioni sulla riservatezza delle scelte espresse nel modello 730-1, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, come richiamato e integrato dall'Allegato 3.

L'Agenzia delle Entrate effettua anche controlli sulla corrispondenza tra la preferenza espressa nella scheda e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 3.

È espressamente vietato a tali soggetti comunicare o diffondere le informazioni relative alle scelte, nonché utilizzarle, singolarmente o in forma massiva, per finalità diverse dal servizio di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Esercizio delle scelte dell'otto, cinque e due per mille

Il provvedimento ribadisce il carattere facoltativo delle scelte esprimibili nel modello 730-1:

  • otto per mille IRPEF: scelta facoltativa ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese con le confessioni religiose;
  • cinque per mille IRPEF: scelta facoltativa ai sensi dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • due per mille a favore dei partiti politici: scelta facoltativa ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L'elenco dei partiti politici ammessi è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Dichiarazione precompilata

La dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli approvati dal provvedimento, cioè quelli indicati al punto 1.1.

Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche di stampa

Gli importi nei modelli devono essere indicati in unità di euro, con arrotondamento:

  • per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto, se inferiore a tale soglia.

Per la stampa dei modelli sono richieste le seguenti caratteristiche:

  • uso del colore nero e, per i fondini, del colore arancio pantone 158U;
  • stampa anche monocromatica, purché in nero, se conforme alla struttura e alla sequenza dei modelli approvati;
  • mantenimento della conformità di struttura, sequenza dei campi e intestazione dei dati;
  • dimensioni ammesse per il formato a pagina singola: larghezza tra 19,5 cm e 21,5 cm, altezza tra 29,2 cm e 31,5 cm;
  • dimensioni ammesse per il formato a pagina doppia ripiegabile: larghezza tra 35 cm e 42 cm, altezza tra 29,2 cm e 31,5 cm;
  • indicazione sul frontespizio degli estremi del soggetto che cura la stampa e del presente provvedimento;
  • stampa su carta da 80 gr./mq. con opacità tra 86% e 88%.

Autorizzazione alla riproduzione e reperibilità dei modelli

È autorizzata la riproduzione dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate, mediante stampanti che garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo.

Sul frontespizio devono essere indicati:

  • i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini per la riproduzione;
  • gli estremi del presente provvedimento.

I modelli sono disponibili:

È consentito anche l'utilizzo di modelli scaricati da altri siti internet, purché rispettino le caratteristiche tecniche del punto 7 e rechino l'indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

Per la consegna della scheda 730-1 può essere usata, in alternativa alla busta apposita, anche una normale busta di corrispondenza con la dicitura "Scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF", oltre a cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. In caso di dichiarazione congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in due buste distinte, riferite rispettivamente al dichiarante e al coniuge.

Motivazioni e quadro normativo richiamato

Il provvedimento è adottato in base all'articolo 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che prevede l'approvazione entro il 15 gennaio dei modelli di dichiarazione semplificata per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

La motivazione precisa che con il provvedimento vengono approvati:

  • il modello 730/2017;
  • il modello 730-1;
  • i modelli 730-2 per sostituto d'imposta, CAF e professionista abilitato;
  • il modello 730-3;
  • i modelli 730-4 e 730-4 integrativo;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e del modello 730-1.

Viene inoltre stabilito che la dichiarazione precompilata per dipendenti e pensionati è predisposta con i modelli 730 e che sono disciplinate anche la modalità di indicazione degli importi, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama un ampio quadro normativo, tra cui in particolare:

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto 31 luglio 1998 sulle modalità tecniche di trasmissione telematica;
  • decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  • decreto 31 maggio 1999, n. 164;
  • decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 247;
  • decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
  • decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93;
  • decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
  • decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158;
  • decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
  • decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;
  • decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168;
  • legge 23 dicembre 2009, n. 191;
  • decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • legge 13 dicembre 2010, n. 220;
  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70;
  • decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  • decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • decreto-legge 23 agosto 2011, n. 138;
  • legge 12 novembre 2011, n. 183;
  • decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
  • decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216;
  • decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
  • decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16;
  • decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
  • legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
  • legge 6 luglio 2012, n. 96;
  • decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
  • legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  • decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
  • decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102;
  • decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133;
  • legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  • decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;
  • decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47;
  • decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • D.P.C.M. 28 maggio 2014;
  • decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83;
  • decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
  • decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
  • decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;
  • decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83;
  • legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
  • decreto 6 dicembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  • legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • legge 22 giugno 2016, n. 112;
  • decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
  • decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
  • legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2017.

Pubblicazione ed efficacia

È indicato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 16/01/2017 ed è firmato digitalmente dal Direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi.

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