L.R. Toscana 5/2002
Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana l’accreditamento dei gruppi d’interesse presso il Consiglio regionale, istituisce un registro settoriale e ne regola requisiti, accesso e rapporti con le commissioni consiliari. Prevede anche sanzioni fino alla revoca dell’iscrizione per comportamenti contrari alle regole di correttezza e divieto di pressioni sui consiglieri.
Trasparenza e accreditamento dei gruppi d'interesse presso il Consiglio regionale toscano
Trasparenza e accreditamento dei gruppi d'interesse presso il Consiglio regionale della Toscana
La legge disciplina il riconoscimento e l’accreditamento dei gruppi d’interesse presso il Consiglio regionale toscano, al fine di favorire trasparenza, partecipazione e pluralismo, nonché di supportare l’attività dei consiglieri regionali. La normativa opera esclusivamente nell’ambito del Consiglio regionale della Toscana.
Finalità e ruolo dei gruppi d'interesse
Il Consiglio regionale riconosce i gruppi d’interesse presenti nella società toscana e ne valorizza il ruolo in funzione della trasparenza dell’attività politica e amministrativa, dell’accesso e della partecipazione. Può recepirne le richieste solo quando siano compatibili con gli interessi della collettività.
Registro di accreditamento e requisiti di iscrizione
L’accreditamento avviene mediante iscrizione in un apposito registro istituito dalla legge, organizzato per settori. Sono considerati comunque accreditati le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.
Possono chiedere l’iscrizione i gruppi d’interesse toscani organizzati come:
- associazioni o fondazioni, anche non riconosciute;
- comitati con finalità temporanee.
Per l’iscrizione occorre presentare:
- domanda;
- atto costitutivo;
- statuto;
- deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.
Sono iscritti solo i gruppi:
- con organizzazione interna ispirata al principio democratico;
- che perseguono interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico;
- costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta.
Gestione del registro, controlli e cancellazione
Le modalità di gestione del registro sono disciplinate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto non previsto dalla legge, anche in relazione alle regole di partecipazione e consultazione previste dallo Statuto regionale.
L’Ufficio di Presidenza effettua controlli successivi sull’effettivo possesso dei requisiti. Se emerge la mancanza di uno o più requisiti, ne dà comunicazione agli interessati e può disporre la cancellazione dal registro. È prevista inoltre una verifica periodica della permanenza dei requisiti.
Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno; l’iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.
Modalità di tutela dell'interesse presso il Consiglio regionale
I gruppi iscritti possono rappresentare e perseguire presso il Consiglio regionale interessi coerenti con le proprie finalità. Le richieste possono riguardare atti già proposti oppure atti da proporre all’esame del Consiglio.
Se la richiesta riguarda atti già all’esame:
- i rappresentanti dei gruppi possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari istruttorie.
Se la richiesta riguarda atti da proporre:
- le richieste formali e la relativa documentazione sono trasmesse a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dell’autonomia e della libertà di ciascun gruppo e della normativa vigente.
Accesso ai locali, alle commissioni e agli uffici
I rappresentanti dei gruppi accreditati possono:
- accedere ai locali del Consiglio regionale;
- seguire per via telematica le sedute delle commissioni consiliari di specifico interesse, secondo le modalità fissate dal regolamento interno;
- accedere agli uffici del Consiglio per ottenere informazioni e chiarimenti tecnici sugli atti di interesse o sull’organizzazione procedurale dei lavori consiliari.
Tale accesso deve avvenire nel rispetto della normativa regionale sull’accesso agli atti e secondo modalità idonee a garantire completezza e tempestività, compatibilmente con le finalità di trasparenza e partecipazione.
Resta fermo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio in materia di partecipazione, informazione, poteri delle commissioni sulle consultazioni, soggetti da consultare e modalità delle consultazioni.
Regole di comportamento e sanzioni
Gli atti formali dei gruppi accreditati e i comportamenti dei loro rappresentanti devono essere coerenti con il ruolo del Consiglio regionale e dei suoi membri. È vietato esercitare pressioni sui consiglieri regionali e sulle rispettive organizzazioni tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.
I consiglieri devono comunicare all’Ufficio di Presidenza i fatti che possano integrare violazioni delle norme di comportamento. L’Ufficio di Presidenza, accertata la violazione, applica sanzioni proporzionate alla gravità:
- richiamo formale;
- sospensione temporanea;
- revoca dell’iscrizione nel registro.
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