L.R. Toscana 2/2002
Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana sopprime il Comitato regionale di controllo e fa cessare i controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di altri enti, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 per i procedimenti non ancora definiti. Disciplina inoltre i poteri sostitutivi del Difensore civico regionale e abroga le previgenti leggi regionali in materia di controllo sugli enti locali.
Soppressione del Comitato regionale di controllo e cessazione dei controlli preventivi sugli atti degli enti locali
Soppressione del controllo regionale sugli atti degli enti locali
La legge disciplina la soppressione, in Toscana, del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e il venir meno del sistema dei controlli preventivi di legittimità precedentemente previsto dalla normativa statale e regionale. L’intervento si colloca nel nuovo assetto derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
Cessazione dei controlli preventivi di legittimità
I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi tra enti locali cessano di essere esercitati quando erano attribuiti al Comitato regionale di controllo o al Difensore civico regionale, provinciale e comunale. Cessa parimenti l’esercizio dei controlli preventivi sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti e amministrazioni, quando tali controlli erano demandati al Comitato regionale di controllo.
Per gli enti indicati, l’obbligo di sottoporre gli atti al controllo preventivo si considera cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. I procedimenti di controllo ancora pendenti, se non pervenuti alla decisione di annullamento entro quella stessa data, cessano di diritto.
Poteri sostitutivi del Difensore civico regionale
Il Difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi che gli siano espressamente attribuiti dalla legge regionale. Esercita inoltre i poteri sostitutivi conferiti dalla legge statale anteriore alla riforma costituzionale del 2001, finché tale esercizio non sia diversamente disciplinato.
L’intervento sostitutivo avviene previa diffida ad adempiere entro un termine congruo e, in caso di inerzia, mediante nomina di un commissario ad acta. La competenza del Difensore civico è esclusa per gli obblighi già accertati in sede giurisdizionale, quando per il loro adempimento siano attivabili procedure esecutive giudiziarie.
Per quanto non previsto, si applica la disciplina regionale sui commissari nominati dalla Regione.
Disciplina transitoria e rapporti con la finanza locale
La legge conteneva anche disposizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale, ma tale articolo è stato successivamente abrogato.
Disposizioni finali, abrogazioni e organizzazione
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le leggi regionali:
- 7 luglio 1992, n. 31;
- 11 agosto 1993, n. 56;
- 13 agosto 1998, n. 66.
La Giunta regionale può stabilire con propria deliberazione le modalità di esecuzione della legge, in particolare per il trasferimento degli atti e dei documenti dal soppresso Comitato al Difensore civico regionale o ai dipartimenti della Giunta, e può regolare i conseguenti rapporti organizzativi.
Il Consiglio regionale provvede inoltre a dotare l’ufficio del Difensore civico del personale necessario per l’esercizio delle nuove funzioni. In caso di vacanza dell’ufficio del Difensore civico, i poteri sostitutivi previsti dalla legge sono esercitati in via transitoria dal Presidente della Giunta regionale.
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