L.R. Toscana 31/2004
Disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l'invalidità civile e modifiche all' articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Toscana la difesa nei giudizi sull’invalidità civile, affidandola ai funzionari delle USL, e regola i relativi adempimenti, spese e relazioni annuali. Prevede inoltre un riordino delle indennità per i membri delle commissioni mediche entro 180 giorni dall’entrata in vigore. Le disposizioni attengono a un contenzioso specifico, oggi tendenzialmente non più rilevante.
Difesa in giudizio della Regione Toscana nei contenziosi sull'invalidità civile e riordino delle indennità delle commissioni mediche
Difesa in giudizio della Regione Toscana nei contenziosi sull’invalidità civile
La legge detta la disciplina regionale per la difesa in giudizio della Regione Toscana nei procedimenti giurisdizionali relativi all’invalidità civile, nei quali la Regione sia parte passivamente legittimata. L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 3, comma 121, della legge finanziaria 2004 e opera esclusivamente sul territorio regionale toscano.
Modalità di rappresentanza e difesa
Nei giudizi interessati, la Regione è assistita, salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, da funzionari dell’azienda unità sanitaria locale presso cui opera la commissione medica che ha svolto l’accertamento sanitario delle situazioni invalidanti.
L’incarico di difesa è conferito al funzionario sulla base di una procura generale notarile rilasciata dal legale rappresentante della Regione Toscana. Il funzionario si costituisce in giudizio eleggendo domicilio presso la sede dell’azienda USL competente.
Quando il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, il funzionario incaricato designa come consulente tecnico di parte un membro della commissione medica che ha effettuato l’accertamento oggetto di causa.
Compiti delle aziende USL nella gestione del contenzioso
Le aziende USL forniscono il supporto conoscitivo necessario alla difesa, assicurano il raccordo con le commissioni mediche di verifica e curano gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del contenzioso.
In caso di soccombenza, le aziende USL provvedono anche al pagamento delle spese legali e del compenso del consulente tecnico d’ufficio liquidati dal giudice, dandone comunicazione alla Regione. Il pagamento deve avvenire nel termine previsto dalla disciplina statale richiamata in materia di esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
Monitoraggio e flussi informativi verso la Regione
Entro il mese di marzo di ogni anno, le aziende USL trasmettono alla Giunta regionale una relazione sul numero delle controversie iniziate, su quelle concluse nell’anno precedente e sull’esito di queste ultime. Sulla base di tali dati, la Giunta riferisce alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale.
Riordino del sistema delle indennità delle commissioni mediche
La legge prevede inoltre che, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale proponga al Consiglio regionale un atto di riordino del sistema delle indennità spettanti ai membri che integrano le commissioni mediche per l’accertamento delle situazioni di invalidità.
Modifiche alla disciplina regionale previgente
L’atto contiene anche modifiche all’art. 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85, in materia di funzioni amministrative conferite alla Regione, ma nel testo fornito il contenuto della modifica non è riportato analiticamente.
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