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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 254

Termine e modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi.

Normativa italiana075U0254Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto fissa al 15 luglio 1975 il termine per alcune dichiarazioni dei redditi scadute o in scadenza entro il 14 luglio 1975 e per il relativo certificato. Per le dichiarazioni con scadenza dal 15 luglio al 31 dicembre 1975, se non presentabili agli uffici delle imposte, è previsto l’inoltro al comune competente o per raccomandata. Esclusa la proroga del decreto-legge n. 498/1961.

Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nel 1975

Proroga straordinaria dei termini per le dichiarazioni dei redditi

Il decreto interviene in via d’urgenza per disciplinare i termini di presentazione di alcune dichiarazioni fiscali, a seguito del mancato o irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette. La misura riguarda esclusivamente le scadenze individuate dal provvedimento e opera come regime temporaneo per il 1975.

Termini fissati al 15 luglio 1975

Sono ricondotti al 15 luglio 1975 i termini di presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 65, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, quando tali termini risultavano già scaduti oppure avrebbero dovuto scadere entro il 14 luglio 1975. Alla stessa data è fissato anche il termine per la presentazione del certificato previsto dalla lettera d) del quarto comma dell’art. 1 del medesimo decreto.

Dichiarazioni con scadenza dal 15 luglio al 31 dicembre 1975

Per le dichiarazioni richiamate dal decreto, con termini di presentazione successivi al 14 luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, è previsto un canale alternativo qualora non sia possibile depositarle direttamente presso gli uffici delle imposte. In tali casi, il contribuente deve:

  • presentarle all’ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale, oppure
  • spedirle per posta mediante raccomandata al competente ufficio delle imposte.

Esclusione della proroga ordinaria del 1961

Per le dichiarazioni comprese in questo secondo gruppo non si applica la proroga prevista dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. Il decreto del 1975 deroga quindi espressamente a quel meccanismo di proroga.

Gestione delle dichiarazioni da parte di comuni e uffici postali

Quando comuni e uffici postali non siano in grado di inoltrare tempestivamente le dichiarazioni ricevute agli uffici delle imposte, essi devono trattenerle, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e trasmetterle successivamente entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale da emanare ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498.

Decorrenza ed efficacia

Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge. Il contenuto ha natura chiaramente contingente e limitata al periodo di emergenza indicato, con applicazione concentrata sulle dichiarazioni del 1975.

Testo integrale

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