Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 62 del 18 dicembre 2014

Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in presenza di deviazioni o interruzioni del percorso casa-lavoro per accompagnare i figli a scuola, la tutela assicurativa può essere riconosciuta se la deviazione risulta necessitata e ragionevolmente collegata a esigenze familiari essenziali. Il documento richiama il quadro normativo sull’infortunio in itinere e valorizza l’orientamento della Cassazione sul "criterio della ragionevolezza" e sulla valutazione concreta del singolo caso. L’ammissione alla tutela non è automatica: occorre verificare età del figlio, lunghezza della deviazione, durata della sosta, assenza di alternative e necessità dell’uso del mezzo privato. Le indicazioni si applicano anche alle pratiche in corso e ai contenziosi non definitivi.

Infortuni in itinere: deviazioni per accompagnare i figli a scuola

Linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere e delle deviazioni per ragioni personali

La circolare interviene sul trattamento assicurativo degli infortuni in itinere quando il percorso casa-lavoro venga interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola. Il documento, richiamando il quadro normativo vigente e l’evoluzione giurisprudenziale, precisa i criteri per stabilire quando la deviazione possa considerarsi "necessitata" e quindi compatibile con la tutela assicurativa.

Quadro normativo

La base normativa richiamata è costituita dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare dagli articoli 2 e 210, dalle Linee guida del 4 maggio 1998 in materia di infortuni in itinere, dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 12, e dalla nota della Direzione centrale prestazioni del 15 marzo 2000. La regola di fondo è quella per cui la tutela dell’infortunio in itinere è esclusa quando l’interruzione o la deviazione sono del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate.

Problema interpretativo: le deviazioni per esigenze familiari

La circolare evidenzia che il significato di "esigenze essenziali" continua a porre difficoltà applicative. In particolare, viene affrontato il tema degli infortuni occorsi a genitori che deviano dal tragitto ordinario per accompagnare i figli a scuola, sia durante la deviazione sia nel successivo tratto di rientro sul percorso ordinario.

Le Linee guida del 1998 avevano espresso un orientamento restrittivo, escludendo tali eventi dalla copertura assicurativa. La circolare, tuttavia, alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale e del parere dell’Avvocatura generale, ritiene possibile un’estensione della tutela, superando l’interpretazione rigida precedente.

Criterio della ragionevolezza e orientamento giurisprudenziale

Il documento richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione della necessarietà della deviazione deve essere condotta in base agli standards comportamentali della società civile e alle esigenze tutelate dall’ordinamento, tra cui il legame con la comunità familiare. Viene ribadito che non tutte le scelte del lavoratore che incidono sul percorso casa-lavoro possono essere escluse dalla tutela: occorre distinguere le semplici aspettative personali da quelle esigenze che presentano uno spessore sociale tale da giustificare protezione solidaristica.

La circolare richiama inoltre il principio per cui l’infortunio è indennizzabile se il lavoratore non ha aggravato il rischio senza necessità. Tale necessità può riguardare sia l’uso del mezzo privato per difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici, sia esigenze di tutela della vita familiare.

Valutazione concreta del caso

L’ammissione alla tutela assicurativa non è automatica. La circolare richiede una verifica puntuale delle circostanze del caso concreto per accertare se il collegamento tra deviazione e esigenza familiare sia effettivamente finalistico e necessitato.

Tra gli elementi da considerare sono indicati espressamente:

  • l’età del figlio;
  • la lunghezza della deviazione;
  • il tempo della sosta;
  • la mancanza di soluzioni alternative per adempiere all’obbligo familiare di assistenza;
  • la necessarietà dell’uso del mezzo privato.

La circolare richiama anche il criterio, elaborato dalla Cassazione, secondo cui la sosta o interruzione non necessitata non deve essere tanto lunga da spezzare il nesso finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere. In mancanza di indicazioni nazionali sufficienti, la giurisprudenza comunitaria può essere utilizzata come criterio sussidiario.

Estensione della tutela assicurativa

Sulla base di tali premesse, la circolare conclude che l’infortunio occorso durante il tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il figlio a scuola può essere ammesso alla tutela assicurativa, purché la deviazione risulti necessitata e sia verificata la ricorrenza delle condizioni concrete sopra indicate. L’estensione della copertura, dunque, non opera in modo generale ma solo quando il caso presenti un ragionevole collegamento con esigenze familiari essenziali e con obblighi di assistenza non altrimenti assolti.

Decorrenza e applicazione nel tempo

Le indicazioni contenute nella circolare si applicano non solo ai casi futuri, ma anche alle fattispecie ancora in istruttoria e ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, a condizione che non siano prescritti e non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il Testo Unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 210), le Linee guida del 4 maggio 1998 sugli infortuni in itinere, il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, e la nota operativa del 15 marzo 2000. Il riferimento centrale è la disciplina dell’infortunio in itinere e, in particolare, l’esclusione della tutela nei casi di interruzione o deviazione non dipendenti dal lavoro e non necessitate.

Interpretazione della nozione di esigenze essenziali

La circolare evidenzia che il concetto di "esigenze essenziali" ha continuato a creare difficoltà applicative. Viene richiamato il principio secondo cui l’interruzione o la deviazione sono necessitate quando dipendono da forza maggiore, da esigenze essenziali e improrogabili o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. In tale contesto, il tema specifico riguarda le deviazioni effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola e la possibilità di tutelare gli infortuni occorsi durante tali tragitti deviati.

Orientamento precedente e superamento dell’interpretazione restrittiva

Le Linee guida del 1998 avevano escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante le soste per accompagnare i figli a scuola. La circolare, tuttavia, alla luce della successiva evoluzione giurisprudenziale e acquisito il parere dell’Avvocatura generale, ritiene possibile estendere la tutela ai casi in questione. Viene richiamata l’idea che, per le questioni non compiutamente regolate dalla norma, occorra continuare a fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità e al criterio della ragionevolezza.

Rilievo della giurisprudenza della Corte di Cassazione

La Suprema Corte viene richiamata per aver affermato che la necessarietà della deviazione va valutata in rapporto agli standards comportamentali della società civile e a esigenze tutelate dall’ordinamento, come il più intenso legame con la comunità familiare. Viene inoltre ricordato che non rientrano nel rischio assicurato le situazioni che, pur legittime, non hanno uno spessore sociale sufficiente a giustificare un intervento solidaristico, mentre l’indennizzabilità richiede che il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità. La necessità può derivare sia dalla difficoltà di usare i mezzi pubblici sia da esigenze di tutela della vita familiare.

Criteri di valutazione del singolo caso

La tutela non è automatica ma subordinata alla verifica concreta delle modalità e circostanze del caso. La circolare indica come elementi rilevanti l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta e la mancanza di soluzioni alternative per adempiere l’obbligo familiare di assistenza. La valutazione deve consentire di ravvisare, in modo ragionevole, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze familiari, tenendo conto anche del fatto che l’obbligo di assistenza ai figli è penalmente sanzionato.

Applicazione temporale

Le nuove indicazioni si applicano ai casi futuri, alle fattispecie ancora in istruttoria e ai procedimenti in corso, sia amministrativi sia giudiziari, purché non prescritti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.