Cassazione Penale, Ordinanza n. 41170/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 21/02/2025. Dai passaggi riportati emerge che la decisione di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per condotte minatorie nei confronti della persona offesa e per un capo di imputazione qualificato come estorsione consumata. I motivi di ricorso erano tre: (1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, per asserita errata ricostruzione dei fatti e, in particolare, delle condotte minatorie; (2) violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti come estorsione consumata ex art. 629, comma 2, c.p., sostenendo che si sarebbe trattato al più di tentativo; (3) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze processuali e delle dichiarazioni testimoniali poste a base della condanna per il capo 2).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e risolto in una richiesta di rivalutazione del merito. Ha giudicato il secondo motivo anch'esso reiterativo e comunque manifestamente infondato, ricordando che l'estorsione si consuma quando la cosa estorta viene consegnata all'estorsore, anche se interviene subito la polizia e il bene viene restituito all'avente diritto. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile perché volto a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione di attendibilità delle fonti, attività preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione ritenuta accurata, approfondita e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il delitto di estorsione è consumato, e non solo tentato, quando la cosa estorta viene consegnata dall'offeso all'estorsore, anche se interviene immediatamente la polizia giudiziaria e il bene viene restituito.
È richiamata solo l'esigenza di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre motivi che si risolvano nella mera reiterazione di censure già dedotte in appello, quando il giudice di merito le abbia puntualmente disattese.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, né per sostituire la valutazione di attendibilità delle prove compiuta nei precedenti gradi.
- Il delitto di estorsione si considera consumato quando il soggetto passivo consegna la cosa richiesta all'agente; la successiva immediata restituzione del bene per intervento della polizia giudiziaria non riporta il fatto nell'alveo del solo tentativo.
- Una motivazione di merito accurata, coerente e priva di manifesta illogicità o contraddittorietà è insindacabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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