L.R. Toscana 5/2001
IRPET - Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza l’IRPET a gestire provvisoriamente il bilancio di previsione 2001 fino all’approvazione della relativa proposta di legge da parte del Consiglio regionale e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2001, secondo la deliberazione del Consiglio di amministrazione IRPET n. 14/2000.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio IRPET per il 2001
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio IRPET per il 2001
La legge riguarda l’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET) e consente, in via temporanea, la gestione del bilancio di previsione per l’anno 2001 in attesa della sua approvazione definitiva. La disciplina vale esclusivamente per la Regione Toscana e per l’ente indicato.
Ambito di applicazione e fondamento normativo
L’autorizzazione si inserisce nel quadro dell’ordinamento contabile regionale e della disciplina dell’IRPET. Il provvedimento richiama:
- l’articolo 100 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, applicabile all’IRPET in forza dell’articolo 19, comma 5, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59;
- il bilancio di previsione 2001 dell’IRPET, già deliberato dal Consiglio di amministrazione con atto n. 14 del 27 novembre 2000 e depositato presso il Consiglio regionale.
Contenuto dell’autorizzazione
L’IRPET è autorizzato a gestire provvisoriamente il bilancio di previsione per l’anno 2001:
- fino all’approvazione da parte del Consiglio regionale della relativa proposta di legge;
- e comunque non oltre il 30 aprile 2001.
La gestione provvisoria deve svolgersi secondo gli stati di previsione e con le modalità stabilite nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IRPET n. 14 del 27 novembre 2000.
Limite temporale e regime applicativo
La norma ha natura tipicamente transitoria e vale soltanto per il periodo necessario all’approvazione del bilancio 2001. Il limite massimo di operatività è fissato in modo espresso al 30 aprile 2001, per cui oltre tale data l’autorizzazione non può più essere utilizzata.
Obsolescenza
Il provvedimento è oggi da considerarsi superato e privo di utilità pratica, perché riferito esclusivamente all’esercizio finanziario 2001 e a una fase ormai conclusa.
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