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Legge

L.R. Toscana 2/2001

Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP).

Normativa regionaleL.R. Toscana 2/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana stabilisce un’aliquota IRAP ridotta per le nuove imprese giovanili costituite nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, applicabile per il primo anno d’imposta e i due successivi. Prevede esclusioni per alcuni settori e soggetti e il rispetto dei limiti comunitari sugli aiuti de minimis. Altri regimi agevolati previsti originariamente risultano oggi abrogati.

Riduzione dell’aliquota IRAP per alcune categorie in Toscana

Riduzione dell’aliquota IRAP in Toscana

La legge regionale disciplina, per la Regione Toscana, la misura dell’aliquota IRAP applicabile ad alcune categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale. Nel testo consolidato, però, la maggior parte delle agevolazioni originarie risulta oggi abrogata; resta sostanzialmente operativo solo il regime per le nuove imprese giovanili, nei limiti temporali previsti.

Ambito e finalità della disciplina

Il provvedimento fissa l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per specifici settori e categorie, in attuazione della normativa regionale sull’IRAP. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Toscana e opera solo sul valore della produzione netta prodotto in tale ambito.

Regime agevolato per le nuove imprese giovanili

Per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003 e che possiedono i requisiti previsti dalla legge regionale toscana sulle agevolazioni per la creazione di nuove imprese giovanili, l’aliquota IRAP è fissata nella misura del 3,25 per cento.

L’aliquota ridotta:

  • si applica per il primo anno d’imposta;
  • continua ad applicarsi per i due anni d’imposta successivi.

Regimi originari oggi abrogati

Nel testo risultano abrogate le disposizioni che prevedevano aliquote agevolate:

  • per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
  • per le imprese ubicate nei comuni montani.

Pertanto tali previsioni non hanno più efficacia nel testo consolidato.

Esclusioni dall’agevolazione

L’aliquota ridotta non si applica:

  • ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, finché l’aliquota ordinaria non risulti superiore a quella agevolata prevista dalla normativa statale richiamata;
  • ai soggetti individuati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Inoltre, l’agevolazione non si applica se il minor onere tributario supera, per importo o condizioni, i limiti consentiti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti “de minimis”.

Limiti temporali e attuale rilevanza pratica

La misura agevolata residua è comunque connessa a nuove imprese costituite nel triennio 2001-2003 e alla sola durata triennale del beneficio fiscale. Di conseguenza, sul piano pratico, il regime ha carattere storico e non appare oggi normalmente applicabile a nuove fattispecie.

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