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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 2 febbraio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modifica del decreto 22 aprile 2020, inerente al «Sistema di tracciabilità della circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti» di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Decreti del MEFCod. G.U. 21A00731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica il decreto ministeriale 22 aprile 2020 sul sistema di tracciabilità previsto dall’art. 7-bis del d.lgs. 504/1995. Per i prodotti introdotti in Italia per ferrovia consente di completare alcuni dati del CAR dopo il trasferimento su rotaia e prima del tratto stradale; per i prodotti provenienti da un altro Stato UE esclude dall’obbligo di tracciabilità quelli confezionati in contenitori con capacità nominale massima di 220 litri.

Modifiche alla tracciabilità degli oli e delle preparazioni lubrificanti

Modifiche alla tracciabilità dei prodotti lubrificanti

Il decreto modifica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2020, attuativo del sistema di tracciabilità previsto dall’art. 7-bis del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Gli interventi riguardano l’integrazione dei dati del CAR per i trasporti ferroviari e l’esclusione dal sistema per determinati prodotti lubrificanti provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

Trasporti con rete ferroviaria

Quando i prodotti lubrificanti sono introdotti nel territorio nazionale utilizzando la rete ferroviaria, il soggetto autorizzato può completare il CAR già emesso indicando i dati previsti dall’art. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto del 22 aprile 2020. L’integrazione è consentita al termine del trasferimento su rotaia e prima dell’inizio del percorso su strada.

Prodotti provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea

È esclusa dall’applicazione del sistema di tracciabilità la fattispecie dei prodotti lubrificanti provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea quando sono confezionati in contenitori aventi capacità nominale massima di 220 litri. La modifica sostituisce la precedente previsione della lettera b) dell’art. 9, comma 1, del decreto del 22 aprile 2020 e sopprime la lettera c) dello stesso comma.

Testo integrale

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