DECRETO 3 febbraio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei dati sulle erogazioni liberali in denaro detraibili o deducibili, destinati alla dichiarazione precompilata. L’invio è facoltativo dai dati 2020 e diventa obbligatorio per specifici enti sopra soglie di entrate dai dati 2021 o 2022; per gli enti del Terzo settore si applica secondo le decorrenze legate all’autorizzazione UE e all’operatività del RUNTS.
Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati sulle erogazioni liberali
Comunicazione dei dati sulle erogazioni liberali
Il decreto disciplina la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro detraibili o deducibili, affinché possano essere utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Le comunicazioni riguardano le erogazioni eseguite nell’anno precedente da persone fisiche e indicano i dati identificativi degli eroganti.
Soggetti interessati e decorrenze
A partire dai dati relativi al periodo d’imposta 2020, possono trasmettere facoltativamente le comunicazioni:
- le ONLUS individuate dall’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo n. 460/1997;
- le associazioni di promozione sociale previste dalla legge n. 383/2000;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi come scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica e sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Per gli enti di tali categorie l’invio diventa obbligatorio, limitatamente ai donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e agli altri donatori il cui codice fiscale risulta dal pagamento, secondo le seguenti soglie di ricavi, rendite, proventi o entrate risultanti dal bilancio approvato nell’anno cui si riferiscono i dati:
- dai dati del periodo d’imposta 2021, se le entrate superano 1 milione di euro;
- dai dati del periodo d’imposta 2022, se le entrate superano 220.000 euro.
La comunicazione va effettuata entro il termine previsto per la trasmissione dei dati relativi agli oneri e alle spese disciplinati dall’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge n. 413/1991.
Dati da comunicare e modalità di pagamento
Sono inclusi esclusivamente i versamenti effettuati tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997. Non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere donazioni realmente effettuate da altri soggetti.
Gli enti che hanno trasmesso i dati delle erogazioni comunicano anche l’ammontare delle somme restituite nell’anno precedente, identificando il beneficiario della restituzione e l’anno in cui era stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Regime transitorio e passaggio agli enti del Terzo settore
Per le erogazioni a favore delle ONLUS iscritte nei registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla normativa richiamata, si applica in via transitoria il regime dell’articolo 83 del codice del Terzo settore. La transizione opera fino al periodo d’imposta nel corso del quale interviene l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117/2017 e, se successivo, fino al periodo d’imposta in cui diviene operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea oppure, se successivo, da quello successivo all’operatività del RUNTS, le disposizioni del decreto si applicano agli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni agevolate ai sensi dell’articolo 83 del codice.
Sanzioni e profili tecnici
Per le comunicazioni facoltative non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 175/2014, salvo che l’errore nella comunicazione determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Le modalità tecniche di trasmissione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Invarianza finanziaria
L’attuazione del decreto avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 2 feb 2021DECRETO 2 febbraio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 2 feb 2021DECRETO 2 febbraio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 4 feb 2021DECRETO 4 febbraio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 1 feb 2021DECRETO 1 febbraio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 5 feb 2021DECRETO 5 febbraio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 29 gen 2021DECRETO 29 gennaio 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →