Messaggio numero 19685 del 28-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella prevista dal contratto collettivo, purché resti entro i limiti dell’art. 51, comma 5, del TUIR e l’accordo aziendale sia depositato. La stessa regola vale anche per gli accordi individuali, con applicazione dell’esenzione fiscale e contributiva solo entro i limiti di legge.
Indennità di trasferta superiore al contratto collettivo ma entro i limiti fiscali
Indennità di trasferta superiore alla contrattazione collettiva
Il documento riporta i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro in merito alla possibilità per il datore di lavoro di corrispondere ai dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello, ma comunque nei limiti dell’art. 51, comma 5, del TUIR. Il tema viene affrontato a seguito della richiesta di interpello n. 14/2010 e della risposta ministeriale del 2 aprile 2010.
Ammissibilità della deroga in melius
Il Ministero ha espresso parere favorevole, ritenendo ammissibile la corresponsione di un’indennità di trasferta superiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva. Tale previsione, se introdotta in sede di contrattazione aziendale, è qualificata come una "deroga in melius", cioè migliorativa per il lavoratore, e quindi non incompatibile con il quadro normativo richiamato.
Limiti fiscali e contributivi
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione fiscale e contributiva, l’importo dell’indennità non deve superare i limiti stabiliti dall’art. 51, comma 5, del TUIR:
- € 46,48 giornaliere per le trasferte in Italia;
- € 77,47 giornaliere per le trasferte all’estero.
Se l’importo riconosciuto supera tali soglie, la parte eccedente deve essere assoggettata a contribuzione. Il documento precisa quindi che l’agevolazione fiscale e contributiva opera solo entro i limiti previsti dalla norma tributaria.
Deposito dell’accordo aziendale
Per poter fruire del regime di esenzione, il documento richiede anche che l’accordo aziendale sia stato regolarmente depositato presso gli Enti preposti, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996. Il deposito costituisce quindi un presupposto formale rilevante per la corretta applicazione del trattamento contributivo.
Estensione agli accordi individuali
Con successivo chiarimento del 21 aprile 2010, il Ministero ha precisato che il medesimo regime contributivo si applica anche nei casi in cui la corresponsione di importi superiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva trovi espressa previsione in accordi individuali. Anche in tale ipotesi, resta fermo il rispetto dei limiti dell’art. 51, comma 5, del TUIR per l’esenzione fiscale e contributiva.
Indicazioni operative per gli uffici
Il messaggio dispone che tutte le strutture centrali e territoriali si attengano ai chiarimenti forniti sia in occasione di accessi ispettivi sia nella fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi. Gli uffici devono adottare i conseguenti atti di competenza e, se necessario, ricorrere ai poteri di autotutela.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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