Risposta n. 491 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente (notaio) sostiene che, trattandosi di unica prestazione con spese funzionali all'operazione principale assoggettata a IVA, la fattura non debba essere assoggettata all'imposta di bollo per effetto del principio di alternatività fra bollo e IVA.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche con addebito di corrispettivi imponibili Iva e di somme per spese anticipate ex art.15 DPR 633/1972
Il quesito
Il notaio chiede se le fatture elettroniche che per la stessa prestazione contengono sia corrispettivi imponibili ai fini Iva sia somme a titolo di spese anticipate ex art.15 (potenzialmente superiori a euro 77,47) siano soggette all'imposta di bollo e, in caso affermativo, se l'imposta debba essere assolta all'emissione della fattura elettronica o al momento antecedente dell'incasso (fondo spese e onorari).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'esenzione di cui all'art.6 della tabella al DPR 642/1972 si applica solo alle fatture relative a corrispettivi di operazioni soggette a IVA; se parte dell'importo è costituita da spese anticipate riscosse in nome e per conto del cliente l'art.6 non trova applicazione e si applica la disciplina generale (art.13 tariffa): bollo di 2 euro per esemplare quando l'importo supera euro 77,47. Se le somme anticipate riguardano tributi dovuti dal cliente può invece valutarsi l'esenzione prevista dall'art.5 della tabella B. Il bollo va assolto al momento di emissione della fattura elettronica, quando è possibile verificare il superamento della soglia di euro 77,47.
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