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Interpello

Risposta n. 50 del 27/02/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I contribuienti sostengono che il "corrispettivo percepito" ai fini dell'art.68 c.6 Tuir debba identificarsi con le somme effettivamente incassate da ciascun socio anche per effetto di pattuizioni tra soci; in subordine propongono di qualificare le differenze con una donazione e, in mancanza di accoglimento, considerare la plusvalenza sulla base della quota proporzionale e regolare le differenze tra soci tramite donazione.

Somme corrisposte tra soci sulla base di pattuizioni contrattuali successivamente all'atto di cessione delle proprie quote – Trattamento fiscale

Il quesito

Due soci hanno ceduto il 51% della società nel 2022 ricevendo un corrispettivo non proporzionale; hanno poi stipulato accordi interni per ripartire anche l'eventuale corrispettivo della cessione del residuo 49% in misura non proporzionale rispetto alle quote. L'acquirente però intende pagare la restante partecipazione in misura proporzionale. Si chiede se, ai fini del calcolo della plusvalenza ex art.67 c.1 lett. c‑bis) Tuir, il corrispettivo fiscalmente rilevante sia quello effettivamente percepito da ciascun socio in base agli accordi interni o quello indicato nell'atto di cessione pagato dall'acquirente; in subordine se la differenza tra ripartizione proporzionale e accordata possa essere trattata come donazione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che per il calcolo della plusvalenza ai fini dell'art.67 c.1 lett. c‑bis) vada preso il corrispettivo stabilito e percepito nell'atto di cessione (cioè quanto pagato dall'acquirente in misura proporzionale). Le somme poi trasferite tra soci in forza degli accordi interni non rilevano come corrispettivo della cessione; tali importi, non avendo carattere di liberalità, non sono donazioni ma costituiscono redditi diversi ex art.67 c.1 lett. l) (assunzione di obblighi di fare) e sono quindi imponibili. L'Agenzia ricorda altresì i vincoli sulla utilizzabilità delle minusvalenze derivanti da rivalutazione ai sensi della legge n.448/2001 e specifica che il parere si fonda sugli elementi forniti nell'istanza.

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