DECRETO 7 novembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina dichiarazione, versamento, eccedenze e sanzioni per l’imposizione integrativa italiana dovuta dai gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni. Gli obblighi dichiarativi si applicano agli esercizi iniziati dal 31 dicembre 2023; la dichiarazione scade di regola entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura, o entro il diciottesimo per l’esercizio transitorio, e il primo termine non può precedere il 30 giugno 2026. Per i primi tre esercizi le sanzioni sono escluse salvo dolo o colpa grave.
Dichiarazione e versamento delle imposte minime globali
Dichiarazione e versamento delle imposte minime globali
Il decreto stabilisce gli adempimenti per dichiarare e versare l’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale previste dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Si applica agli esercizi iniziati il 31 dicembre 2023 o successivamente, quando il gruppo multinazionale o nazionale soddisfa i requisiti previsti dalla normativa.
Soggetti obbligati ed esoneri
Sono tenuti alla dichiarazione fiscale i soggetti localizzati in Italia individuati come responsabili delle rispettive imposte:
- la controllante capogruppo, la partecipante intermedia o la partecipante parzialmente posseduta responsabile dell’imposta minima integrativa;
- l’impresa, diversa dall’entità di investimento, responsabile dell’imposta minima suppletiva;
- l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità apolide costituita secondo la legge italiana responsabile dell’imposta minima nazionale.
Le imprese e le entità del gruppo localizzate in Italia devono fornire in tempo utile ai soggetti responsabili dell’imposta minima suppletiva o nazionale le informazioni necessarie al calcolo e al versamento. Sono esonerate dalla dichiarazione le entità escluse dall’imposizione integrativa ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, se non è esercitata l’opzione prevista dal medesimo articolo.
Contenuto della dichiarazione e criteri di compilazione
La dichiarazione, composta da una sezione generale e da appositi prospetti, contiene i dati necessari a determinare l’imposizione integrativa dovuta in Italia. La sezione generale identifica il dichiarante e riporta informazioni sul gruppo e sugli eventuali regimi semplificati o di esclusione fruiti. Il prospetto pertinente espone i dati di sintesi impiegati per calcolare ciascuna delle tre imposte; va compilato anche quando l’imposta dovuta è pari a zero.
Per l’imposta minima suppletiva e quella nazionale, il dichiarante indica inoltre le imprese o entità per conto delle quali opera e la ripartizione dell’eventuale onere fiscale tra le imprese o entità del gruppo localizzate in Italia e le entità apolidi costituite secondo la legge italiana.
L’imposizione è determinata sulla base della normativa italiana. Gli importi sono espressi in euro; se i calcoli del gruppo sono effettuati in altra valuta secondo le regole applicabili, i dati sono convertiti al tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento. In deroga alle disposizioni attuative dell’imposta minima nazionale, l’opzione per la valuta dei calcoli dell’imposta minima nazionale e dell’imposta minima nazionale equivalente è esercitata nella comunicazione rilevante.
I soggetti obbligati devono adottare le misure necessarie per individuare correttamente le informazioni e rilevare i dati richiesti, conservando la documentazione contabile ed extracontabile utilizzata. La documentazione va messa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria su richiesta e conservata fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973.
Termini e modalità di presentazione
La dichiarazione è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate:
- entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento;
- entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio, senza considerare, a tale fine, la disposizione richiamata del decreto sull’imposta minima nazionale.
Il primo termine di scadenza, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026. Una dichiarazione già presentata può essere sostituita con una nuova trasmissione entro i termini applicabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del DPR n. 322/1998. Il modello, le istruzioni e le modalità di trasmissione sono approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Versamento delle imposte
Le imposte sono versate in euro dai soggetti responsabili delle rispettive dichiarazioni, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e senza possibilità di compensazione. Il pagamento avviene in due rate:
- la prima, pari al 90% dell’imposta dovuta per l’esercizio, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla sua chiusura;
- la seconda, pari al residuo dovuto, entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle entrate istituisce con separata risoluzione i codici tributo e impartisce le istruzioni per compilare il modello di pagamento.
Eccedenze e rimborsi
Salvo diverse disposizioni del decreto legislativo o dei relativi decreti attuativi, le eccedenze di versamento riferite a ciascuna imposta possono essere utilizzate per ridurre la stessa imposta dovuta negli esercizi successivi oppure richieste a rimborso tramite la dichiarazione fiscale. I rimborsi seguono le modalità del decreto ministeriale 22 novembre 2019. Se non è possibile utilizzare tale procedura, il rimborso è richiesto con istanza separata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento, entro i termini previsti dall’articolo 38 del DPR n. 602/1973.
Sanzioni e responsabilità
Per l’inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 in materia di imposte sui redditi. Per le violazioni relative ai primi tre esercizi di applicazione del decreto legislativo n. 209/2023 non sono irrogate sanzioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Le imprese e le entità per conto delle quali opera il soggetto obbligato sono responsabili in solido e congiuntamente con quest’ultimo per imposte, interessi e sanzioni risultanti dalle attività di liquidazione e controllo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 8 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 6 nov 2025DECRETO 6 novembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 29 ott 2025DECRETO 29 ottobre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 19 nov 2025DECRETO 19 novembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 19 nov 2025DECRETO 19 novembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 20 nov 2025DECRETO 20 novembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 24 nov 2025DECRETO 24 novembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →