DECRETO 24 novembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Regole tecnico-operative relative all'udienza da remoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina lo svolgimento da remoto delle udienze nei processi telematici davanti alle Corti di giustizia tributaria, mediante Microsoft Teams, stabilendo requisiti di collegamento, comunicazioni, garanzie di partecipazione, verbalizzazione e protezione dei dati. Si applica alle comunicazioni inviate dal 1° dicembre 2025; per quelle inviate entro il 30 novembre 2025, relative a udienze da tenersi entro il 31 dicembre 2025, restano le regole previgenti.
Regole tecnico-operative per le udienze a distanza nel processo tributario
Regole per le udienze a distanza nel processo tributario
Il decreto stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza nei processi telematici davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Disciplina l’uso della videoconferenza, le garanzie di partecipazione e contraddittorio, la verbalizzazione e il trattamento dei dati personali.
Ambito di applicazione e decorrenza normativa
Le disposizioni attuano la disciplina dell’udienza a distanza prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 546/1992 e, dal 1° gennaio 2026, dall’art. 83 del decreto legislativo n. 175/2024. Si applicano ai processi telematici instaurati davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per quanto non diversamente regolato, si applica il Codice dell’amministrazione digitale.
Il decreto si applica alle udienze per le quali le comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025. Per le comunicazioni inviate fino al 30 novembre 2025, relative a udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025, restano ferme le modalità previste dal decreto del Direttore generale delle finanze dell’11 novembre 2020. Dalla decorrenza del nuovo regime, salvo tale transitorio, il decreto del 2020 è abrogato.
Piattaforma e requisiti del collegamento
Le udienze a distanza si svolgono mediante Microsoft Teams. Il servizio utilizza un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica, con gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center situati nel territorio dell’Unione europea. I dispositivi impiegati devono rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle linee guida tecnico-operative pubblicate dal Dipartimento della giustizia tributaria e aggiornabili in relazione all’evoluzione normativa e tecnologica.
Convocazione e partecipazione
La partecipazione deve avvenire tramite collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale ed effettiva visibilità reciproca delle persone collegate e la possibilità di ascoltare quanto viene detto, così da garantire la partecipazione e il contraddittorio.
Fatte salve le disposizioni richiamate sulla comunicazione dell’udienza, almeno tre giorni prima della data fissata la segreteria della Corte invia alla parte che ha richiesto il collegamento, all’indirizzo di posta elettronica previsto dalla normativa processuale, una comunicazione contenente:
- il link per partecipare e l’ora della convocazione;
- l’informazione che l’accesso comporta il trattamento dei dati personali secondo l’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.
Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile, salvo l’eventuale difensore delegato. Magistrati, giudici tributari e segretari di sezione utilizzano il link trasmesso esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, protetti da una procedura di identificazione con almeno due fattori di autenticazione. Il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l’assistenza del segretario, verifica il funzionamento del collegamento.
Divieti, dichiarazioni e interruzioni tecniche
È vietata, a chiunque e con qualsiasi strumento, la registrazione delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio da remoto riservate ai magistrati o giudici tributari. Sono inoltre vietati l’uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di strumenti capaci di conservare tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse, nonché il deposito di documenti tramite la piattaforma.
Prima della discussione, i difensori o le parti che agiscono in proprio dichiarano sotto la propria responsabilità che quanto avviene durante l’udienza o la camera di consiglio non è visto né ascoltato da persone non ammesse e si impegnano a non effettuare registrazioni. Al termine, le parti attestano il regolare svolgimento del collegamento audio-video. Il segretario riporta tali dichiarazioni nel verbale.
Se il collegamento non funziona, il Presidente o il giudice monocratico sospende l’udienza; qualora non sia possibile ripristinarlo, rinvia la trattazione e dispone che le parti siano informate con le modalità previste per la convocazione.
Verbale e fascicolo processuale
Il verbale digitale è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario. Deve dare conto delle modalità di identificazione dei partecipanti, anche mediante esibizione di un documento quando necessario, della loro previa conoscenza dell’informativa privacy e della libera volontà di partecipare da remoto. Non sono annotati gli estremi dei documenti di riconoscimento, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati. Il verbale attesta inoltre lo svolgimento in videoconferenza e riporta le dichiarazioni rese ai sensi delle regole sulla riservatezza e sulle registrazioni.
In caso di indisponibilità del S.I.Gi.T., il verbale è redatto in formato analogico. Il segretario di sezione ne crea successivamente una copia informatica e ne attesta la conformità all’originale mediante firma elettronica qualificata o digitale. L’originale analogico integra il fascicolo processuale ed è conservato secondo la disciplina richiamata dal decreto. Il verbale digitale, oppure la copia informatica del verbale analogico, è inserito integralmente nel fascicolo informatico.
Protezione dei dati personali e responsabilità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali applicabile alla giurisdizione. Il Ministero dell’economia e delle finanze riesamina e aggiorna regolarmente le misure tecniche e organizzative di sicurezza, tenendo conto delle valutazioni d’impatto previste dall’art. 35 del regolamento (UE) 2016/679 per i trattamenti che presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.
Per l’utilizzo di Microsoft Teams il Ministero si avvale di Sogei, che assume il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 e seguenti del regolamento. L’informativa sul trattamento è pubblicata sul sito del Dipartimento della giustizia tributaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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