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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11264/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Lo studio professionale aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per compensi relativi a prestazioni di assistenza e difesa in una controversia tributaria, deducendo un credito in parte privilegiato ex art. 2751 bis c.c. e in parte chirografario. Il giudice delegato aveva ammesso solo una somma inferiore, in chirografo; il tribunale, investito dell'opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda ritenendo che il mandato fosse cessato già nel marzo 2015, quando la società aveva affidato la difesa ad altri professionisti, e che la successiva conciliazione non fosse il frutto dell'attività dello studio opponente. Lo studio ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 2233 c.c. per avere il tribunale escluso il compenso ulteriore pattuito contrattualmente per il caso di definizione amichevole della controversia, senza considerare che il rapporto professionale era stato convenzionalmente esteso fino alla definizione dei giudizi tributari; (2) vizio motivazionale per avere escluso il nesso tra l'attività svolta e la conciliazione, nonostante l'andamento del contenzioso avesse inciso sul risultato finale; (3) violazione dell'art. 48 del processo tributario, per non avere considerato che lo studio aveva sollecitato la conciliazione; (4) violazione dell'art. 2751 bis c.c. in relazione agli artt. 1334 e 2237 c.c., per avere negato il privilegio assumendo come cessazione dell'incarico la data del marzo 2015, anziché quella di cessazione del contenzioso; gli ulteriori due motivi restavano assorbiti. La Corte ha ritenuto fondati i motivi accolti: ha affermato che, se le parti hanno validamente pattuito un compenso subordinato al raggiungimento di un determinato risultato, il recesso del cliente non elimina di per sé il diritto al compenso quando il mancato avveramento dell'evento dipenda dal recesso stesso, dovendosi verificare se e in quale misura l'attività pregressa abbia contribuito all'esito poi verificatosi; inoltre, ai fini del privilegio dei crediti professionali, il biennio rilevante decorre dalla cessazione dell'incarico o dal suo completamento, non dalla dichiarazione di fallimento. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al tribunale, in diversa composizione, per accertare il contributo causale delle prestazioni già svolte alla conciliazione e la spettanza del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., oltre alla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Alessandria, in diversa composizione, affinché accerti se e in quale misura le prestazioni professionali dello studio abbiano contribuito alla definizione conciliativa del giudizio tributario e se i relativi compensi, compresi quelli già ammessi al passivo, siano assistiti dal privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    La determinazione convenzionale del compenso professionale resta rilevante anche quando il rapporto sia interrotto, e il giudice deve verificare il significato della clausola che collega il compenso al risultato della controversia.

  • art. 2237 c.c.

    Il cliente può recedere dal contratto d'opera professionale pagando spese e compenso per l'opera svolta; tuttavia le parti possono derogare, subordinando il diritto al compenso al raggiungimento di un risultato, con la conseguenza che il recesso non esclude automaticamente il compenso se ha impedito l'avveramento della condizione.

  • art. 48 proc. trib.

    La partecipazione alla conciliazione può desumersi anche dall'attivazione della procedura prevista dalla norma e dalla conduzione delle trattative nel giudizio tributario.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    Il privilegio per i compensi professionali riguarda anche le prestazioni concluse nel periodo anteriore al biennio, purché l'incarico sia cessato o portato a termine nel biennio rilevante; il termine non decorre dalla dichiarazione di fallimento ma dalla cessazione dell'incarico o dalla sua conclusione.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato in relazione al profilo della cessazione del mandato e della sua efficacia, ai fini della decorrenza del privilegio e della cessazione del rapporto.

Massime di principio

  • Nel contratto di prestazione d'opera professionale, le parti possono validamente prevedere un compenso subordinato al raggiungimento di un determinato risultato; in tal caso, il mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione esclude il compenso solo se non sia stato il recesso anticipato del cliente a impedire il risultato stesso.
  • Il recesso del cliente non esclude automaticamente il diritto del professionista al compenso pattuito: occorre accertare se l'attività già svolta abbia contribuito, in concreto, all'esito finale poi verificatosi, specie quando il compenso sia collegato all'utile conclusivo della controversia.
  • Ai fini del privilegio generale sui beni mobili dei crediti professionali, il termine biennale va computato rispetto alla cessazione o al compimento dell'incarico, non rispetto alla dichiarazione di fallimento del debitore; il privilegio può coprire anche attività svolte prima del biennio se inserite in un incarico unitario concluso nel periodo rilevante.
  • Quando il giudice esclude il compenso o il privilegio professionale, deve verificare in modo puntuale sia il contenuto della clausola contrattuale sia il rapporto tra l'attività professionale svolta e il risultato finale, senza arrestarsi a una qualificazione formale della cessazione del mandato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandatoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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