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Legge

L.R. Calabria 17/2022

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 19/2002 su paesaggio, centri storici, energie rinnovabili, vigilanza edilizia e procedure urbanistiche. Introduce termini e regole transitorie, tra cui l’obbligo per i comuni di adeguarsi al 31 dicembre 2023 in più casi. Alcune disposizioni sono temporanee fino all’approvazione del piano paesaggistico o dei piani di settore.

Modifiche alla legge urbanistica della Calabria

Modifiche alla legge urbanistica della Calabria

La legge regionale Calabria 8 giugno 2022, n. 17 interviene sulla l.r. 16 aprile 2002, n. 19, aggiornando la disciplina urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio. Le modifiche riguardano soprattutto la copianificazione paesaggistica, i centri storici, l’insediamento di impianti da fonti rinnovabili, il riparto di funzioni in materia edilizia e alcuni procedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici.

Copianificazione e quadro conoscitivo paesaggistico

Viene previsto che la Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in pianificazione territoriale e paesaggistica e dopo le attività di copianificazione con il Ministero competente, approvi con deliberazione le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 42/2004. Tali attività, una volta pubblicata la deliberazione sul BURC, producono effetti di aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP per gli aspetti specifici.

Trasformazioni territoriali e suoli agricoli

Per i comuni dotati di Programma di fabbricazione e di Piano regolatore generale, dopo l’approvazione del RO, è confermata una disciplina premiale: restano suscettibili di trasformazione territoriale, oltre alle zone omogenee A e B e relative sottozone, le previgenti zone D e F, gli ambiti con piani di attuazione approvati e le aree destinate all’edilizia sociale. Sono inoltre fatte salve le richieste di trasformazione già acquisite dai comuni entro i termini ammissibili previsti dalla normativa urbanistica vigente al momento della presentazione. Per i suoli residui si applica la destinazione agricola, disciplinata dagli artt. 50, 51 e 52, salvo previsioni più restrittive del RO.

Centri storici e disciplinare regionale di recupero

La legge sostituisce la disciplina sui centri storici, imponendo alla Giunta regionale di adottare entro il 30 giugno 2023, previa copianificazione con il Ministero e previo parere della commissione consiliare competente, un disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico. Contestualmente deve essere definito e aggiornato l’elenco dei centri storici tutelabili, anche considerando gli agglomerati urbani di pregio storico, artistico e ambientale.

Il disciplinare deve indicare norme, metodologie, strumenti e tecniche per garantire interventi con materiali e tecniche locali compatibili con il manufatto e il contesto ambientale, nel rispetto della normativa vigente. I comuni calabresi sono tenuti ad applicarlo come misura di salvaguardia: per le parti in contrasto, esso sostituisce le norme degli strumenti urbanistici vigenti. L’approvazione comunale del disciplinare secondo le modalità previste dalla legge lo rende strumento normativo del centro storico e riferimento per i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Impianti da fonti rinnovabili in aree agricole

Nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico e dei piani di settore che individuano aree non idonee, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone agricole dei vigenti piani urbanistici, fatte salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP. Per tali impianti non è richiesta variante urbanistica e la compatibilità urbanistica è data secondo legge, tenendo conto anche delle disposizioni di sostegno del settore agricolo.

Per gli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione non si applicano limitazioni percentuali di utilizzo del suolo. I comuni devono accertare la compatibilità degli interventi, mentre le altre amministrazioni competenti la verificano nell’ambito delle rispettive autorizzazioni, intese, concessioni e pareri, con particolare attenzione alle aree potenzialmente non idonee o di pregio agricolo, paesaggistico o ambientale.

Funzioni in materia di vigilanza edilizia e poteri sostitutivi

La disciplina sulle funzioni di vigilanza e controllo edilizio viene aggiornata trasferendo alla Città metropolitana di Reggio Calabria e alle province i relativi poteri, in sostituzione della precedente formulazione riferita alla Giunta regionale. I provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri sostitutivi devono essere trasmessi agli enti territoriali competenti e alla Regione e comunicati contestualmente all’autorità giudiziaria competente.

La Regione conserva una funzione di coordinamento e monitoraggio per assicurare l’omogeneo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull’attività edilizia, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Varianti parziali agli strumenti urbanistici

I comuni, tramite il consiglio comunale, possono adottare e approvare varianti parziali ai PRG e ai programmi di fabbricazione già approvati dalla Regione, seguendo il procedimento previsto dalla legge urbanistica regionale e dalle norme vigenti per l’acquisizione di pareri, nulla osta e autorizzazioni. Gli atti relativi alle varianti devono essere trasmessi al settore regionale competente, che può formulare osservazioni; il comune deve adeguarsi oppure motivare in modo circostanziato.

Adeguamento degli strumenti urbanistici e salvaguardia paesaggistica

È eliminato il precedente termine del 31 dicembre 2017 per l’adeguamento previsto dall’art. 65. Per gli strumenti urbanistici generali in formazione, l’adeguamento può essere svolto direttamente nell’ambito delle singole procedure di formazione dei piani, evitando duplicazioni istruttorie; il documento così adeguato confluisce nel documento definitivo dello strumento urbanistico.

Per gli interventi ricompresi in zone agricole, anche se non soggetti a tutela paesaggistica o urbanisticamente conformi, i comuni devono comunque accertare la coerenza e la compatibilità con la legge e con il QTRP, se necessario anche sulla base di una relazione agropedologica del proponente. Restano salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP e le norme che prevedono pareri vincolanti del Ministero della cultura e osservazioni urbanistiche regionali.

Termini e premialità per l’adeguamento comunale

La legge introduce il termine del 31 dicembre 2023 per i comuni che non adempiono agli obblighi previsti in più disposizioni della l.r. 19/2002, mentre ai comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione di finanziamenti regionali di settore, anche con fondi comunitari e nazionali, in particolare per interventi sul patrimonio pubblico e nei programmi di rigenerazione urbana.

Invarianza finanziaria e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

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