L.R. Toscana 6/2000
Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’APET come struttura regionale per la promozione economica della Toscana. È però oggi abrogata dalla l.r. 4 marzo 2016, n. 22, art. 22, e quindi non più applicabile.
Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET)
Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET)
La legge regionale disciplina l’istituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana, organismo volto a svolgere funzioni di promozione economica per la Regione Toscana. Il testo risulta però oggi privo di efficacia pratica, perché espressamente abrogato dalla l.r. 4 marzo 2016, n. 22, art. 22.
Stato di vigenza
- L’atto è stato abrogato.
- Non risulta quindi applicabile nella realtà operativa o contenziosa attuale.
Ambito e utilità residua
La disciplina ha rilievo essenzialmente storico: può essere utile solo per ricostruzioni di atti, rapporti o vicende insorte nel periodo in cui l’APET era vigente. Non introduce un regime ancora utilizzabile per nuove fattispecie.
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