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Legge

L.R. Toscana 8/2000

Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili.

Normativa regionaleL.R. Toscana 8/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione, controlli preventivi e periodici sulla sicurezza nei cantieri edili, in particolare quelli finanziati regionalmente o inseriti in programmi di edilizia residenziale pubblica. Prevede obblighi per i committenti, un ufficio regionale di monitoraggio, rapporti semestrali, possibili sospensioni e decadenze dei finanziamenti in caso di violazioni, nonché iniziative formative e accordi con enti e organismi paritetici.

Monitoraggio e sicurezza nei cantieri edili finanziati dalla Regione

Monitoraggio e sicurezza nei cantieri edili finanziati dalla Regione

La legge regionale istituisce un sistema di vigilanza e monitoraggio sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei cantieri edili temporanei o mobili, con particolare attenzione ai cantieri che beneficiano di finanziamenti regionali o che rientrano nei programmi di edilizia residenziale pubblica. La disciplina si applica nel territorio della Regione e mira a rafforzare controlli, flussi informativi, formazione e strumenti sanzionatori legati all’erogazione dei contributi pubblici.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione considera i cantieri edili temporanei o mobili luoghi di lavoro particolarmente a rischio e vi indirizza azioni specifiche di tutela. Il monitoraggio riguarda:

  • i cantieri relativi a interventi di nuova costruzione o recupero compresi nei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica;
  • in generale, i cantieri edili che usufruiscono, a qualunque titolo, di finanziamenti regionali.

La Regione richiede ai committenti di opere e lavori edili verifiche e controlli preventivi e periodici sulle imprese esecutrici e sui lavoratori autonomi coinvolti.

Obblighi del committente e adempimenti preliminari

Il committente deve rispettare i principi generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi connessi alla normativa sui cantieri mobili. Prima dell’inizio dei lavori, almeno venti giorni prima, deve trasmettere la notifica preliminare d’inizio lavori, integrata con l’indicazione dell’entità uomini/giorno e con l’attestazione della redazione dei piani di sicurezza, ai seguenti soggetti competenti per territorio:

  • Azienda unità sanitaria locale;
  • Direzione provinciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • INPS;
  • INAIL;
  • Cassa edile.

Per le opere e i lavori soggetti alla disciplina dei lavori pubblici, il committente deve attenersi anche alle regole in materia di subappalto e lavoro a cottimo previste dalla normativa antimafia. Le amministrazioni regionali, gli enti dipendenti, le società a partecipazione regionale e le Aziende unità sanitarie locali, nelle gare pubbliche per lavori pubblici, devono inoltre rispettare la normativa regionale di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle gare.

Verifiche sulla regolarità delle imprese e controlli in corso d’opera

Gli enti previdenziali e assicurativi e la Cassa edile verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie, anche in subappalto, e comunicano eventuali irregolarità al committente e al comune sede del cantiere; in tal caso il comune ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione.

Per i finanziamenti regionali e per le procedure di affidamento pubbliche, il committente deve inoltre:

  • accertare, in raccordo con ASL, uffici decentrati del Ministero del lavoro, INAIL, INPS, Cassa edile e altri organismi paritetici eventualmente costituiti, il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme retributive e previdenziali;
  • redigere un verbale dell’accertamento, conservandone copia a disposizione degli organi di vigilanza;
  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche tramite l’iscrizione alla Camera di commercio;
  • richiedere alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo, con indicazione delle denunce effettuate a INPS, INAIL e Casse edili, e la dichiarazione sul contratto collettivo applicato;
  • utilizzare gli schemi dell’allegato richiamato dalla legge, per quanto compatibili con la procedura di affidamento;
  • uniformarsi agli stessi controlli anche in sede di avanzamento lavori, comunque almeno quando lo stato di avanzamento raggiunge o non supera il 50% dell’importo dell’opera.

La Regione e gli enti pubblici subordinano l’erogazione dei finanziamenti alle verifiche sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e alla regolarità contributiva; tali condizioni devono essere espressamente indicate nei bandi.

Ufficio regionale di monitoraggio e flussi informativi

L’Osservatorio regionale degli appalti e il Dipartimento competente in materia di diritto alla salute e politiche di solidarietà svolgono le funzioni di monitoraggio tramite un ufficio apposito, da costituire entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, all’interno dell’Area dei servizi della prevenzione.

Le ASL collaborano alle attività di monitoraggio e trasmettono i dati di propria competenza. La Giunta regionale definisce con direttive gli adempimenti delle ASL necessari all’attuazione della legge.

Ai fini del monitoraggio, le strutture regionali promuovono il raccordo con gli uffici decentrati dello Stato, con gli altri enti pubblici competenti e con gli organismi paritetici del settore edile, individuati nella Cassa edile, nella Scuola edile e nel Comitato tecnico paritetico.

Rapporti semestrali sullo stato della sicurezza

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e poi con cadenza semestrale, l’ufficio regionale predispone un rapporto sullo stato della sicurezza e della tutela dei lavoratori nei cantieri, con i contenuti previsti dall’allegato richiamato dalla legge per ciascun cantiere esaminato.

Il rapporto è sottoposto alla Giunta regionale e viene portato a conoscenza del Consiglio regionale. Dopo tale comunicazione, una copia è inviata alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali più rappresentative e agli organismi paritetici del settore edile.

Decadenza, revoca e sospensione dei finanziamenti

Se nei cantieri finanziati dalla Regione si verifica un infortunio mortale o un infortunio con prognosi superiore a quaranta giorni, il Dipartimento competente richiede all’ASL un accertamento sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza e sulle cause dell’infortunio.

Se dall’accertamento emergono elementi che indicano l’inosservanza degli obblighi posti dalla normativa sui cantieri o degli obblighi richiamati dalla legge regionale, la Giunta regionale informa il committente e può avviare il procedimento di decadenza del finanziamento. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro trenta giorni; la Giunta può proporre al Consiglio regionale la decadenza trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione. In base allo stato di avanzamento dei lavori, può anche proporre la revoca parziale del finanziamento.

La Giunta può acquisire il parere di un collegio di valutazione composto da tre esperti esterni all’ASL territoriale, nominato nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento.

Se dai controlli o dalle segnalazioni degli organi di vigilanza risulta che il cantiere non è dotato dei piani di sicurezza previsti, la Giunta dispone l’immediata sospensione dell’erogazione dei finanziamenti fino all’accertamento dell’adozione dei piani, salvo il successivo provvedimento di decadenza o revoca parziale.

Comuni, province, ATER, enti di gestione dell’edilizia residenziale pubblica e altri enti pubblici beneficiari di finanziamenti regionali devono adottare gli atti conseguenti alle determinazioni di Consiglio e Giunta.

Restituzione delle somme e loro destinazione

La decadenza o la revoca parziale comportano l’obbligo di restituire le somme percepite; l’atto che dispone la decadenza o la revoca stabilisce anche le modalità di restituzione.

Le somme recuperate tornano nella disponibilità regionale e, nel rispetto dei vincoli di destinazione, sono utilizzate per programmi e interventi di tutela della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori, inclusi interventi di formazione nei cantieri e progetti territoriali in collaborazione con scuole, imprese, sindacati, Casse e Scuole edili, enti locali e organismi di vigilanza.

Formazione scolastica e professionale

La Regione favorisce progetti di formazione scolastica, in particolare nelle scuole superiori, dedicati alla sicurezza e tutela dei lavoratori, con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ai cantieri e alla presente legge.

La formazione professionale nei contratti di apprendistato e di formazione-lavoro per il settore edile deve includere le conoscenze necessarie alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri.

Obblighi di comunicazione del committente e accordi istituzionali

Nelle procedure di affidamento di opere e lavori edili finanziati dalla Regione, il committente deve informare per iscritto imprese affidatarie e lavoratori autonomi delle conseguenze legate a decadenza, revoca e sospensione dei finanziamenti.

La Giunta regionale può stipulare accordi e convenzioni, anche per aree territoriali, con enti locali, enti pubblici competenti in materia di vigilanza e organismi paritetici del settore edile. Deve inoltre informare il Consiglio regionale della stipulazione degli accordi.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti, a partire dall’anno 2000, mediante la legge di bilancio.

Durata e attualità della disciplina

La legge disciplina un sistema di monitoraggio e condizionalità dei finanziamenti pubblici nei cantieri edili della Regione. Le disposizioni sui rapporti semestrali, sulle procedure di controllo e sulla sospensione o decadenza dei finanziamenti si riferiscono ai cantieri e ai finanziamenti regionali interessati; il provvedimento, per il suo contenuto, conserva utilità applicativa soprattutto come disciplina di settore sui controlli e sugli adempimenti connessi ai finanziamenti pubblici regionali, ma è fortemente ancorato a un quadro normativo risalente in materia di sicurezza nei cantieri e di appalti pubblici.

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