L.R. Sardegna 7/2001
Bilancio di previsione per l'anno 2001 e bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio annuale 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Sardegna, con autorizzazione a entrate e spese per il solo esercizio 2001. Disciplina anche variazioni di bilancio, gestione di fondi vincolati, residui, programmazione comunitaria e sanitari, con efficacia sostanzialmente limitata all'anno 2001 salvo il bilancio pluriennale allegato.
Bilancio di previsione 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Sardegna
Bilancio di previsione 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Sardegna
La legge definisce l’assetto finanziario della Regione autonoma della Sardegna per l’esercizio 2001 e approva, in allegato, il bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003. La disciplina è in larga parte riferita al solo anno 2001, mentre alcune previsioni riguardano la gestione di fondi vincolati, residui e variazioni di bilancio nel quadro della programmazione regionale e comunitaria.
Entrate e spese autorizzate per l’esercizio 2001
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 secondo lo stato di previsione dell’entrata. Sul versante della spesa, sono autorizzati impegni, liquidazioni e pagamenti per lo stesso periodo, in conformità agli stati di previsione della spesa allegati alla legge.
Il totale generale della spesa per il 2001 è approvato in:
- lire 13.793.355.000.000 in termini di competenza;
- lire 16.570.027.000.000 in termini di cassa.
Adeguamento della cassa e vincoli di finanza pubblica
La Regione si impegna a contenere i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale applicabile, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal patto di stabilità e crescita. Per questo, su deliberazione della Giunta regionale, l’Assessore competente può rideterminare con decreto le autorizzazioni di cassa del bilancio 2001.
Spese obbligatorie, di ordine e altre categorie di spesa
La legge individua specifiche voci da considerare, ai fini della normativa contabile regionale, come:
- spese obbligatorie e d’ordine;
- spese per rimborsi di tributi indebitamente riscossi, per integrazioni di stipendi, pensioni e assegni fissi, per fondi speciali e fondi di riserva;
- spese per restituzioni di somme in deposito o per somme riscosse per conto terzi.
Queste qualificazioni servono a disciplinare l’utilizzo degli elenchi allegati e la gestione delle relative autorizzazioni di bilancio.
Gestione dei residui e continuità amministrativa
Per il solo anno 2001, e in via transitoria ed eccezionale, i residui dei capitoli di spesa e di entrata non attribuiti a un unico centro di responsabilità sono assegnati alla direzione generale di appartenenza delle direzioni di servizio interessate, così da garantire la continuità gestionale dopo l’introduzione delle unità previsionali di base.
È inoltre previsto che i residui relativi alla convenzione per il sistema di monitoraggio elettronico degli incendi siano attribuiti alla Direzione politica dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, al fine di gestire l’esaurimento della convenzione stessa.
Variazioni di bilancio e poteri dell’Assessore della programmazione
La legge attribuisce all’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ampi poteri di intervento tramite decreto, in diversi casi e con diversi presupposti, spesso previa deliberazione della Giunta regionale. Tra i principali:
- istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nell’ambito delle unità previsionali di base;
- iscrizione di somme provenienti da compensi corrisposti da terzi ai dirigenti regionali;
- trasferimenti tra fondi e capitoli per la revisione dei prezzi contrattuali;
- variazioni derivanti da interessi attivi e economie al 31 dicembre 2000;
- iscrizione di somme da versare alla Cassa depositi e prestiti per rimborsi di contributi di edilizia agevolata;
- iscrizione di somme derivanti da sanzioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali;
- trasferimento di risorse dai fondi da ripartire del settore sanitario;
- adeguamento di stanziamenti per entrate connesse a interessi attivi, economie di enti locali e riassegnazioni.
In alcuni casi è espressamente previsto che si possa prescindere dalla deliberazione della Giunta regionale, ad esempio per trasferimenti fino a lire 500.000.000 o per specifiche reiscrizioni di assegnazioni statali vincolate.
Fondo sanitario e risorse per l’assistenza
Per l’attuazione della legge regionale n. 833 del 1978, le somme iscritte nei fondi da ripartire del bilancio sanitario possono essere trasferite ai vari capitoli di spesa, esistenti o da istituire. Inoltre, quando nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale emergano quantificazioni definitive diverse, è autorizzato il ripristino delle disponibilità nei fondi da ripartire, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli alimentati dalla quota regionale del Fondo.
Interventi finanziati con fondi vincolati, Stato, UE e programmazione negoziata
La legge disciplina l’iscrizione in bilancio di fondi assegnati con vincolo di destinazione da Stato, Unione Europea o altri enti, prevedendo la possibilità di creare appositi capitoli di spesa o utilizzare capitoli già esistenti. Sono contemplati anche:
- la contabilizzazione delle quote di mutui contratti dalla Regione con oneri di ammortamento a carico dello Stato;
- le variazioni per attuare i programmi integrati d’area e gli interventi della programmazione negoziata;
- le variazioni per programmi e iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, con utilizzo della riserva per nuovi oneri legislativi per il cofinanziamento regionale.
Per alcune variazioni relative ai programmi comunitari e alle modifiche dei programmi finanziati con concorso UE sono previsti specifici adempimenti: invio dei decreti alla Commissione consiliare competente entro cinque giorni e, in un caso, anche registrazione alla Corte dei conti.
IRAP e mutui regionali
Per gli obblighi derivanti dalla disciplina dell’IRAP, l’Assessore competente può adeguare gli stanziamenti di specifici capitoli di spesa, anche mediante variazioni compensative tra capitoli appartenenti a unità previsionali di base diverse.
È inoltre consentito adeguare, con variazioni compensative, gli stanziamenti relativi alla quota capitale e/o agli interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione.
Edilizia agevolata, lavori pubblici e beni culturali
La legge prevede alcuni impieghi mirati di risorse già iscritte in bilancio:
- gli stanziamenti del capitolo 08028 possono coprire, oltre ai compensi delle imprese esecutrici di opere immobiliari regionali, anche i maggiori oneri degli enti delegati per interventi nelle zone interne;
- per l’edilizia agevolata, le somme rimborsate e accertate su un apposito capitolo d’entrata possono essere iscritte al capitolo di spesa destinato ai versamenti alla Cassa depositi e prestiti;
- le somme derivanti da sanzioni in materia di beni culturali e ambientali sono iscritte a un capitolo di spesa per le finalità previste dalla normativa statale richiamata.
Programmazione comunitaria 2000-2006
La legge contiene una disciplina specifica per l’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno 2000-2006. Le variazioni compensative tra unità previsionali di base sono consentite nel rispetto del regolamento comunitario n. 1260/1999 e del piano finanziario approvato dalla Commissione europea.
Sono previste anche variazioni di bilancio per recepire modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione Europea, con possibilità di utilizzare la procedura di cui alla legge regionale n. 12 del 1976 e di attingere alla riserva per nuovi oneri legislativi per il cofinanziamento regionale.
Validità delle articolazioni di capitoli preesistenti
Restano valide per il 2001 le articolazioni dei capitoli di spesa ancora operative che erano state effettuate nel 1998 per l’utilizzazione degli stanziamenti destinati agli interventi straordinari affidati alla Regione nell’ambito dei piani annuali di attuazione della legge n. 64 del 1986.
Bilancio pluriennale e decorrenza
La legge approva anche il bilancio pluriennale della Regione Sardegna per il triennio 2001-2002-2003 e il relativo quadro generale riassuntivo. L’entrata in vigore coincide con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Portata temporale e attualità dell’atto
La disciplina sostanziale della legge è legata al bilancio dell’esercizio 2001 e a operazioni finanziarie connesse a quel periodo; molte disposizioni hanno quindi efficacia solo per l’anno 2001 o per residui, economie e accertamenti riferiti al 31 dicembre 2000. Per questa ragione, l’atto ha oggi valore prevalentemente storico-contabile e risulta in larga parte non più utilizzabile nella pratica corrente.
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