Deliberazione n. 590 del 06/08/2026
Provvedimento del 6 agosto 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 23 luglio 2026 a seguito di segnalazioni relative al rischio di diffusione, senza consenso, di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Le misure impongono ai gestori delle piattaforme indicate di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare per dodici mesi eventuali contenuti acquisiti in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure d’urgenza adottate nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube/Google per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 6 agosto 2026 ratifica le misure urgenti adottate il 23 luglio 2026 nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube/Google, a seguito di segnalazioni relative al rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata ha presentato tre segnalazioni al Garante, dichiarando di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.
Destinatari delle misure
Le segnalazioni riguardavano le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube/Google. Le misure urgenti sono state adottate nei confronti di:
- Facebook Italy;
- Meta Platforms Ireland Limited;
- Telegram FZ-LLC;
- TikTok Technology Limited;
- Google LLC;
- Google Italy s.r.l.;
- Google Ireland.
Misure urgenti adottate il 23 luglio 2026
Dopo aver verificato la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 406, 407, 408 e 409 del 23 luglio 2026.
Le determinazioni hanno imposto alle società destinatarie l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione. Il materiale è stato trasmesso all’attenzione dei gestori in formato hash, così da consentire le attività di individuazione e prevenzione senza richiedere, per l’adozione della misura, la diffusione del contenuto in chiaro.
Conservazione del materiale eventualmente acquisito
Le società sono state inoltre obbligate a conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse stato acquisito in chiaro dalle piattaforme.
La conservazione è stata prescritta:
- esclusivamente per finalità probatorie;
- per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- con obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate a tale scopo.
Ratifica da parte del Garante
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 23 luglio 2026. Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e riguarda i provvedimenti nn. 406/2026, 407/2026, 408/2026 e 409/2026. Il provvedimento del 6 agosto 2026 non dispone una nuova sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma le misure urgenti già adottate per prevenire la diffusione del materiale e disciplinarne la conservazione probatoria.
Punti principali
Segnalazioni dell’interessato
La persona interessata ha presentato tre segnalazioni al Garante, chiedendo interventi nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube/Google, ritenendo sussistente il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Provvedimenti urgenti del 23 luglio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google LLC, Google Italy s.r.l. e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato e trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 406/2026, 407/2026, 408/2026 e 409/2026 adottati dal dirigente il 23 luglio 2026.
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