L.R. Toscana 17/2000
Intervento finanziario della Regione Toscana in favore dell’ Arciconfraternita di Misericordia di Siena in sostegno delle iniziative di prevenzione dell’usura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone un intervento finanziario una tantum della Regione Toscana a favore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena per sostenere iniziative di prevenzione dell’usura. È un atto abrogato dalla l.r. Toscana 23 luglio 2009, n. 40, art. 70, e riferito a un intervento ormai esaurito.
Contributo regionale alla Misericordia di Siena per iniziative contro l’usura
Intervento finanziario della Regione Toscana a favore della Misericordia di Siena
La legge disciplina un sostegno economico della Regione Toscana in favore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, finalizzato a finanziare iniziative di prevenzione dell’usura sul territorio regionale. Si tratta di una misura puntuale e circoscritta, legata a un intervento specifico e non a un regime generale di aiuto.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo del provvedimento è consentire alla Misericordia di Siena di svolgere attività e iniziative dirette alla prevenzione del fenomeno dell’usura. La norma si colloca quindi nell’ambito delle politiche sociali e di contrasto alla criminalità economica, con un sostegno rivolto a un soggetto del terzo settore/solidaristico operante in Toscana.
Natura e portata del beneficio
Il testo prevede un intervento finanziario regionale destinato esclusivamente al soggetto indicato nella legge. Non emerge una disciplina generalizzata di contributi, né una procedura aperta ad altri enti o associazioni. La misura ha carattere eccezionale e specifico, con applicazione limitata all’iniziativa finanziata.
Limiti temporali e attualità della disciplina
L’atto è espressamente indicato come abrogato dalla l.r. Toscana 23 luglio 2009, n. 40, art. 70. Inoltre, per sua natura, si riferisce a un intervento ormai concluso e non più suscettibile di applicazione pratica attuale. Pertanto non ha utilità operativa nel presente.
Effetti per l’operatore
Per un avvocato o un commercialista la legge non offre oggi un regime applicabile, ma solo un riferimento storico a un finanziamento regionale già esaurito e abrogato. Eventuali questioni giuridiche attuali difficilmente possono fondarsi su questa disciplina se non per ricostruzioni storiche o di contenzioso pregresso.
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