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DPCM

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 195

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Normativa italiana23G00202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina struttura, funzioni, personale, trattamento economico e gestione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, nonché OIV e struttura tecnica di supporto. Abroga il DPR 17 settembre 2013, n. 138 dalla sua entrata in vigore; non emergono limiti temporali di applicazione ulteriori, salvo gli incarichi legati al mandato governativo o ministeriale.

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute

Il regolamento definisce l’assetto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e disciplina il supporto al vertice politico-amministrativo del Ministero. Stabilisce anche composizione, funzioni, contingenti di personale, trattamento economico, OIV e struttura tecnica per la misurazione della performance.

Ruolo del Ministro e degli uffici di diretta collaborazione

Il Ministro della salute è l’organo di direzione politica del Ministero e, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione, ne determina indirizzi e obiettivi, verificando i risultati e i metodi dell’azione amministrativa e della gestione. Il Vice Ministro e i Sottosegretari coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni loro delegate.

Gli uffici di diretta collaborazione svolgono funzioni di supporto all’azione del Ministro e di raccordo con le strutture amministrative. Tra essi rientrano:

  • ufficio di Gabinetto;
  • segreteria del Ministro;
  • segreteria tecnica del Ministro;
  • ufficio legislativo;
  • ufficio stampa;
  • segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.

Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nei limiti del contingente previsto e degli stanziamenti di bilancio, consiglieri giuridici, consulenti ed esperti, oltre a un consigliere diplomatico scelto d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Possono inoltre essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito.

I titolari degli uffici di diretta collaborazione sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati in qualsiasi momento. I capi delle segreterie dei Sottosegretari sono nominati su proposta dei Sottosegretari e possono essere scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di rapporto fiduciario.

Ufficio di Gabinetto

L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle sue competenze e di quelle delegate dal Ministro. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e degli uffici di diretta collaborazione, assicurando il raccordo tra funzione di indirizzo politico e attività di gestione, nel rispetto della distinzione tra tali funzioni.

Il capo di Gabinetto può essere scelto tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale di alta carriera di altre istituzioni, dirigenti generali pubblici e professori universitari di ruolo in area giuridica, oppure tra soggetti esterni in possesso di elevate capacità tecniche e professionali. Il Ministro può nominare fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.

Segreteria del Ministro e segreteria tecnica

La segreteria del Ministro assicura il supporto operativo all’espletamento dei compiti del Ministro, coordina gli impegni, predispone gli atti necessari agli interventi istituzionali, cura il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e segue il cerimoniale. Il capo della segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi cui partecipa e svolge specifici compiti su mandato; il segretario particolare cura agenda, corrispondenza e rapporti personali del Ministro.

La segreteria tecnica fornisce il supporto tecnico per l’elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche del Ministero, anche ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie e del coordinamento delle attività istituzionali. Può occuparsi di documenti, indagini, rapporti, tavoli tecnici, concertazioni e iniziative di approfondimento scientifico. Il capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche esterni, con comprovati titoli professionali e culturali.

Ufficio legislativo e ufficio stampa

L’ufficio legislativo cura la definizione delle iniziative legislative e regolamentari del Ministero, compresa la progettazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’impatto e la fattibilità delle norme. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare, segue il raccordo con il Parlamento, cura i rapporti tecnico-giuridici con Conferenza Stato-Regioni, Avvocatura generale e autorità indipendenti, segue la legislazione regionale, sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale e presta consulenza giuridica al Ministro e al Ministero.

Il capo dell’ufficio legislativo può essere scelto tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti pubblici, professori universitari in area giuridica, avvocati e altri operatori del diritto, anche esterni, con adeguata esperienza. Il Ministro può nominare un vice capo dell’ufficio legislativo.

L’ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali, il monitoraggio e la rassegna stampa, nonché iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell’ufficio stampa deve essere giornalista professionista con comprovata esperienza nella comunicazione istituzionale o nell’editoria. Il Ministro può nominare un portavoce per i rapporti politico-istituzionali con la stampa, anche affidando tali funzioni al capo dell’ufficio stampa.

Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari

Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari operano alle loro dirette dipendenze, garantendo il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.

Alle segreterie dei Sottosegretari è assegnato, oltre al capo della segreteria, un contingente fino a otto unità di personale esterno al contingente complessivo, compreso l’eventuale segretario particolare, scelto tra dipendenti pubblici in aspettativa, comando, fuori ruolo o posizioni analoghe. Per la segreteria del Vice Ministro è previsto un contingente pari a quello dei Sottosegretari, ma compreso nel contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

Il contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione, al netto del personale delle segreterie dei Sottosegretari, non può superare 130 unità. Entro tale limite possono essere assegnati dipendenti pubblici in aspettativa, comando, fuori ruolo o posizioni analoghe; fino a dieci unità di personale esterno a tempo determinato; fino a sei consiglieri giuridici; e il consigliere diplomatico.

Possono inoltre essere assegnati fino a quindici esperti e consulenti con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione, e fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito fuori contingente. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li conferisce, salva revoca anticipata per venir meno del rapporto fiduciario.

Sono previste fino a nove posizioni dirigenziali non generali per funzioni di diretta collaborazione. Le posizioni dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione e quella del segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente numerico complessivo.

I servizi di supporto generale sono assicurati dal Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane, del bilancio e della sanità digitale, che può assegnare personale in misura non superiore al 15% del contingente complessivo. Può inoltre operare personale del Comando Carabinieri per la tutela della salute fino a otto unità. Il Dipartimento fornisce anche le risorse strumentali.

Trattamento economico

Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo entro limiti parametrati alle retribuzioni dei dirigenti apicali del Ministero. In particolare:

  • al capo di Gabinetto spettano una voce retributiva e un emolumento accessorio non superiori ai livelli massimi dei capi dipartimento;
  • al capo dell’ufficio legislativo, al capo della segreteria tecnica e al capo della segreteria del Ministro spettano importi non superiori a quelli dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale;
  • al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari spettano importi non superiori a quelli dei dirigenti di ufficio dirigenziale non generale;
  • al capo dell’ufficio stampa si applica il trattamento del contratto collettivo dei giornalisti con qualifica di redattore capo;
  • ai vice capi di Gabinetto e dell’ufficio legislativo esterni al Ministero e ai consiglieri giuridici spetta un emolumento onnicomprensivo determinato secondo le modalità dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Per i dipendenti pubblici il trattamento più favorevole integra quello in godimento; in alternativa può essere mantenuto il trattamento originario con corresponsione di un emolumento accessorio. Per personale a tempo determinato o con collaborazione il trattamento è stabilito all’atto del conferimento dell’incarico, nei limiti delle risorse di bilancio dedicate.

Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione spetta una retribuzione di posizione equivalente ai valori massimi dei pari fascia del Ministero e, in attesa di specifica disciplina contrattuale, una indennità sostitutiva della retribuzione di risultato non superiore al 50% della retribuzione di posizione. Al personale non dirigenziale spetta una indennità accessoria di diretta collaborazione che sostituisce gli istituti retributivi incentivanti e remunera anche la disponibilità a orari disagevoli.

Organismo indipendente di valutazione e struttura tecnica

L’OIV svolge in autonomia le funzioni previste dalla disciplina sulla valutazione della performance e sul monitoraggio dei costi e dei risultati delle amministrazioni pubbliche. Può accedere agli atti e richiedere informazioni ai titolari degli uffici dirigenziali e riferisce sugli esiti delle proprie attività secondo le regole del d.lgs. 150/2009.

L’OIV è costituito con decreto del Ministro, in forma monocratica o collegiale di tre membri, scelti tra gli iscritti nell’elenco nazionale degli OIV tramite procedura selettiva pubblica. L’incarico di presidente dell’OIV collegiale o di titolare dell’OIV monocratico può essere affidato solo agli iscritti nella fascia professionale 3. La durata dell’incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione. È previsto un compenso annuo onnicomprensivo determinato con decreto ministeriale di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Presso l’OIV opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, con funzioni di supporto. Il responsabile è nominato dal Ministro su proposta dell’OIV tra i dirigenti di seconda fascia con specifica professionalità; la struttura può avere fino a dieci unità di personale, di cui non più di due dirigenti di seconda fascia. Anche per tale personale si applicano le disposizioni sul trattamento degli uffici di diretta collaborazione.

Gestione amministrativa, bilancio e regime transitorio

Gli uffici di diretta collaborazione e l’OIV costituiscono un unico centro di responsabilità amministrativa, articolabile in due o più centri di costo. La gestione degli stanziamenti per trattamenti economici, indennità, spese di viaggio e rappresentanza, beni e servizi, nonché delle risorse umane e strumentali, è attribuita al capo di Gabinetto, che può delegare adempimenti a un dirigente dell’ufficio di Gabinetto e avvalersi, quando ricorrano i presupposti, del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio per liquidazione ed erogazione delle spese.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento è abrogato il DPR 17 settembre 2013, n. 138. È inoltre previsto che dall’attuazione del regolamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Valutazione di attualità

Il provvedimento non appare obsoleto: disciplina un assetto organizzativo tuttora utile per il Ministero della salute, con effetti principalmente organizzativi e di gestione interna. La sola componente temporalmente limitata riguarda gli incarichi fiduciari e la durata massima legata al mandato governativo o ministeriale.

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