Ordinanza del 03/04/2023 n. 9165 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Notifiche - Comunicazione a mezzo PEC dell'avviso di trattazione della causa nel processo tributario - Notifica nel domicilio eletto - Elezione di domicilio presso il difensore - Comunicazione alla PEC della parte - Esclusione di notifica a mani proprie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato il giudizio perché l'avviso di fissazione dell'udienza, inviato direttamente alla PEC del Comune che non aveva indicato tale PEC come domicilio eletto ma aveva eletto domicilio presso il difensore, è invalido e non può essere equiparato alla consegna a mani proprie ai sensi degli artt. 16‑bis, 17 e 31 del d.lgs. n. 546/1992; il difensore non ha partecipato all'udienza quindi è compromesso il diritto di difesa.
Notifiche nel processo tributario: comunicazione PEC della data di udienza non al domicilio eletto
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